Art. 3 Criteri per la determinazione del compenso 1. Salvo quanto previsto dal comma 3, i compensi degli amministratori giudiziari sono liquidati sulla base dei seguenti criteri: a) per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure: 1) dal 12% al 14%; quando il valore non superi 16.227,08 euro; 2) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro; 3) dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 4) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro; 5) dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 6) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro; 7) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; 8) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro; b) per i beni costituiti in azienda, quando sono concessi in godimento a terzi, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure: 1) dal 4,8% al 5,6%; quando il valore non superi 16.227,08 euro; 2) dal 4% al 4,80% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro; 3) dal 3,4% al 3,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 4) dal 2,8% al 3,2% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro; 5) dal 2,2% al 2,6% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 6) dall'1,6% al 2% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro; 7) dallo 0,3% allo 0,72% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; 8) dallo 0,2% allo 0,36% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro; c) per i beni immobili, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore dei beni, non superiore alle seguenti misure: 1) dal 6% al 7% quando il valore non superi 16.227,08 euro; 2) dal 5% al 6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro; 3) dal 4,25% al 4,75% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 4) dal 3,5% al 4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro; 5) dal 2,75% al 3,25% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 6) dal 2% al 2,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro; 7) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; 8) dallo 0,22% allo 0,45% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro; d) per i frutti che si ritraggono dai beni di cui alle lettere a), b) e c) e per i beni diversi da quelli di cui alle predette lettere, i compensi devono consistere in una percentuale calcolata sul valore, non superiore alle seguenti misure: 1) dal 3,6% al 4,2% quando il valore non superi 16.227,08 euro; 2) dal 3% al 3,6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro; 3) dal 2,5% al 2,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 4) dal 2,1% al 2,4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro; 5) dall'1,65% al 2% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 6) dall'1,2% all'1,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro; 7) dallo 0,27% allo 0,54% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; 8) dallo 0,13% allo 0,27% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro. 2. Per determinare il valore di cui al comma 1, si considera: a) l'importo realizzato, per i beni liquidati; b) il valore stimato dal perito ovvero, in mancanza, dall'amministratore giudiziario, per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione; c) ogni altra somma ricavata. 3. Quando l'amministratore giudiziario assiste il giudice per la verifica dei crediti e' inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra. 4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), all'amministratore giudiziario e' corrisposto un ulteriore compenso del 5 per cento sugli utili netti e dello 0,50 per cento sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti. 5. Il compenso liquidato a norma del presente articolo non puo' essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro. 6. Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione piu' onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, e' maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessita' della stessa. 7. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo ne' passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra societa' del gruppo. 8. All'amministratore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento sull'importo del compenso determinato a norma del presente decreto. Sono altresi' rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori. 9. Quando i beni sequestrati appartengono a piu' proposti, per la liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede in relazione a ciascuna massa attiva e passiva.