Art. 3 Omologazione 1. La domanda di omologazione di un sistema di riqualificazione elettrica e' presentata presso un Servizio tecnico, quale definito dall'articolo 3, comma 1, lettera ll) del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, in conformita' alle disposizioni, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni. La domanda e' corredata da una scheda informativa conforme al modello, di cui all'allegato A al presente decreto. 2. Ogni sistema di riqualificazione elettrica e' omologato dalla Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3, con le eventuali estensioni di omologazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, in relazione ad una o piu' famiglie di veicoli, a seguito dell'esito favorevole della verifica di idoneita' dello stesso, esperita in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato C al presente decreto. 3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, a ciascun sistema di riqualificazione elettrica e' assegnato un numero di omologazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni. 4. La Direzione generale per la motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema di riqualificazione elettrica, recante le eventuali estensioni, in conformita' al modello di cui all'allegato B al presente decreto.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera ll), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2008, n. 162, (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto e degli atti normativi elencati nell'allegato IV, salvo altrimenti in essi disposto, si intende per: a) «atto normativo»: una direttiva particolare o un regolamento CE oppure un regolamento UNECE annesso all'accordo del 1958 riveduto; b) «direttiva particolare o regolamento»: una direttiva o un regolamento CE elencato nell'allegato IV, parte I. La definizione include anche i rispettivi provvedimenti di esecuzione; c) «omologazione»: la procedura con la quale l'autorita' di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e' conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; d) «omologazione nazionale»: l'omologazione prevista dalla legislazione nazionale la cui validita' e' limitata al territorio nazionale; e) «omologazione CE»: la procedura con la quale l'autorita' di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e' conforme alle disposizioni amministrative ed alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente decreto o degli atti normativi elencati negli allegati IV o XI; f) «omologazione individuale»: la procedura con la quale l'autorita' di omologazione certifica che un determinato veicolo, unico o meno, e' conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; g) «omologazione in piu' fasi»: la procedura con la quale una o piu' autorita' di omologazione degli Stati membri della Comunita' europea certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato e' conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche della direttiva 2007/46/CE, ovvero del presente decreto; h) «omologazione a tappe»: la procedura di omologazione di un veicolo consistente nell'ottenere gradualmente la serie completa delle schede di omologazione CE per i sistemi, i componenti e le entita' tecniche relativi al veicolo e che conduce, nella fase finale, all'omologazione del veicolo completo; i) «omologazione in un'unica tappa»: la procedura di omologazione di un veicolo completo per mezzo di un'unica operazione; l) «omologazione mista»: la procedura di omologazione a tappe per la quale sono effettuate una o piu' omologazioni di sistemi durante la fase finale dell'omologazione del veicolo completo, senza che sia necessario rilasciare le schede CE per tali sistemi; m) «veicolo a motore»: ogni veicolo azionato da un motore che si muova con mezzi propri, abbia almeno quattro ruote, completo, completato o incompleto, con una velocita' massima di progetto superiore a 25 km/h; n) «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore; o) «veicolo»: ogni veicolo a motore o il suo rimorchio quali definiti ai punti m) ed n); p) «veicolo a motore ibrido»: veicolo munito di almeno due diversi convertitori d'energia e di due diversi sistemi di accumulazione, sul veicolo, dell'energia per la sua propulsione; q) «veicolo elettrico ibrido»: veicolo ibrido che, per la sua propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di accumulazione dell'energia installate a bordo: 1) un carburante di consumo; 2) un dispositivo di accumulazione dell'energia elettrica quale, ad esempio, la batteria, il condensatore, il volano/generatore, o altro; r) «macchina mobile»: ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili; s) «tipo di veicolo»: i veicoli di una determinata categoria identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nella parte B dell'allegato II; un tipo di veicolo puo' comprendere diverse varianti e versioni anch'esse specificate nella parte B dell'allegato II; t) «veicolo base»: qualsiasi veicolo utilizzato nella fase iniziale di un procedimento di omologazione in piu' fasi; u) «veicolo incompleto»: un veicolo che, per conformarsi alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente decreto, deve essere completato in almeno una fase successiva; v) «veicolo completato»: un veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in piu' fasi e che e' conforme alle prescrizioni tecniche del presente decreto; z) «veicolo completo»: un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente decreto; aa) «veicolo di fine serie»: un veicolo parte di una scorta, che non puo' essere immatricolato o venduto o immesso in circolazione a causa dell'entrata in vigore di nuovi requisiti tecnici per i quali non e' stato omologato; bb) «sistema»: un insieme di dispositivi combinati in modo da eseguire una o piu' funzioni specifiche in un veicolo e soggetto alle prescrizioni degli atti normativi; cc) «componente»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo e destinato a far parte di un veicolo, il quale puo' essere omologato indipendentemente dal veicolo qualora l'atto normativo lo preveda espressamente; dd) «entita' tecnica»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo destinato a far parte di un veicolo, il quale puo' essere omologato separatamente ma soltanto in relazione ad uno o piu' tipi di veicoli determinati qualora l'atto normativo lo preveda espressamente; ee) «parti o apparecchiature originali» parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l'assemblaggio del veicolo in questione. Esse includono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea di produzione di tali parti o le apparecchiature. Salvo prova contraria, si presume che le parti costituiscono parti originali se il costruttore delle stesse certifica che esse hanno qualita' equivalenti ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo; ff) «costruttore», la persona o l'ente responsabile, verso l'autorita' di omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformita' della produzione; non e' indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entita' tecnica soggetti all'omologazione; gg) «rappresentante del costruttore», una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' europea, debitamente designata dal costruttore per rappresentarlo presso l'autorita' di omologazione e per agire in suo nome, ai fini del presente decreto; quando e' fatto riferimento al termine «costruttore», esso deve indicare il costruttore stesso o il suo rappresentante; hh) «autorita' di omologazione, ovvero l'autorita' responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica o dell'omologazione individuale di un veicolo e della procedura di autorizzazione; essa rilascia e, se necessario, revoca le schede di omologazione, assicura il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri della Comunita' europea, designa i servizi tecnici e assicura che il costruttore rispetti i propri obblighi relativi alla conformita' della produzione»: la Direzione generale per la motorizzazione - Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero dei trasporti; ii) «autorita' competente di cui all'art. 40, ovvero l'autorita' di valutazione delle competenze dei servizi tecnici per le attivita' di cui all'art. 39»: il Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero dei trasporti; ll) «servizio tecnico, ovvero l'organismo o l'ente designato dall'autorita' di omologazione come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o come organismo di valutazione della conformita' per l'esecuzione della valutazione iniziale, o di altre prove o ispezioni, per conto dell'autorita' di omologazione»: i seguenti servizi tecnici del Dipartimento dei trasporti terrestri - Ministero dei trasporti: 1) Direzione generale per la motorizzazione - Roma; 2) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) - Roma; 3) Centro prove autoveicoli (CPA) - Torino; 4) Centro prove autoveicoli (CPA) - Milano; 5) Centro prove autoveicoli (CPA) - Brescia; 6) Centro prove autoveicoli (CPA) - Verona; 7) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bolzano; 8) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bologna; 9) Centro prove autoveicoli (CPA) - Pescara; 10) Centro prove autoveicoli (CPA) - Napoli; 11) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bari; 12) Centro prove autoveicoli (CPA) - Palermo; 13) Centro prove autoveicoli (CPA) - Catania; mm) «metodo di prova virtuale», simulazioni su computer comprendenti calcoli che dimostrano se un veicolo, sistema, componente o entita' tecnica soddisfa i requisiti tecnici di un atto normativo. Ai fini della prova, non e' necessario che un metodo virtuale utilizzi un veicolo, sistema, componente o entita' tecnica reali; nn) «scheda di omologazione», il documento con cui l'autorita' di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e' omologato; oo) «scheda di omologazione CE», la scheda che figura nell'allegato VI, o nell'allegato corrispondente di una direttiva particolare, ovvero in un decreto di recepimento della medesima, o in un regolamento CE; il modulo di comunicazione figurante nel pertinente allegato di uno dei regolamenti UNECE elencati nella parte I o parte II dell'allegato IV del presente decreto e' considerato equivalente ad essa; pp) «scheda di omologazione individuale», il documento con cui l'autorita' di omologazione certifica che un singolo veicolo e' omologato; qq) «certificato di conformita'», il documento di cui all'allegato IX, rilasciato dal costruttore e attestante che un veicolo appartenente alla serie del tipo omologato a norma del presente decreto e' conforme a tutti gli atti normativi al momento della sua produzione; rr) «scheda informativa», le schede figuranti negli allegati I o III o nel corrispondente allegato di una direttiva particolare, ovvero di un decreto di recepimento della stessa, o in un regolamento in cui sono prescritte le informazioni che il richiedente e' tenuto a fornire; la scheda informativa puo' essere fornita sotto forma di documento elettronico; ss) «documentazione informativa», la documentazione completa, comprendente la scheda informativa, dati, disegni, fotografie ecc. forniti dal richiedente; la documentazione informativa puo' essere fornita sotto forma di documento elettronico; tt) «fascicolo di omologazione», la documentazione informativa accompagnata dai verbali di prova e da tutti gli altri documenti che il servizio tecnico o l'autorita' di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni; il fascicolo di omologazione puo' essere fornito sotto forma di documento elettronico; uu) «indice del fascicolo di omologazione», il documento in cui e' elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile; in tale documento devono essere registrate le tappe successive nella gestione dell'omologazione CE, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti.". - Si riporta il testo degli articoli 4, 6, comma 3, lettera a), 7, comma 5, lettera c), del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277: "Art. 4 (Domanda e documentazione). - 1. Le richieste di omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente ed entita' tecnica possono essere presentate dal costruttore o da un suo rappresentante accreditato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione presso un qualsiasi Centro. 2. Nel caso di veicoli, sistemi, componenti od entita' tecniche prodotti da costruttori esteri non aventi sede nel territorio comunitario o negli stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992, la domanda va corredata anche di un atto che attribuisca a persona, residente in uno Stato membro della Unione europea, o in uno Stato aderente al suddetto Accordo, i poteri a gestire l'omologazione nell'ambito delle responsabilita' che la definizione di «costruttore» implica. Gli atti di cui sopra debbono essere conformi alle norme vigenti sulla documentazione amministrativa e sull'autenticazione delle firme. Qualora gli atti di cui trattasi siano stati presentati in occasione di una precedente omologazione, e' sufficiente fare riferimento a quest'ultima. 3. Alla domanda, redatta in triplice copia di cui una in bollo, devono essere allegate le attestazioni dei versamenti effettuati in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Nel caso di omologazione nazionale o temporanea di veicoli, e di omologazione di sistemi, sulla copia che verra' successivamente trasmessa all'Ufficio del Ministero deve essere apposto, a cura del Centro, il timbro relativo all'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, il numero della marca operativa e il codice della tariffa applicata. 4. Alla domanda, redatta secondo lo schema indicativo riportato nell'allegato II va allegata la documentazione informativa di cui: a) all'art. 3 del predetto decreto 8 maggio 1995 e successive modifiche per i veicoli appartenenti alle categorie M, N ed O; b) all'art. 3 del predetto decreto ministeriale 5 aprile 1994 e successive modifiche, per i veicoli della categoria L; c) all'articolo 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e successive modifiche per le macchine agricole ed operatrici; d) alla scheda informativa relativa a ciascuna delle direttive particolari CE, ovvero ai regolamenti ECE-ONU applicabili in alternativa, per la omologazione di sistemi, componenti ed entita' tecniche. 5. La documentazione informativa di cui al precedente comma 4 deve essere presentata in triplice copia in carta semplice, secondo il formato A4 o ad esso riconducibile, ed includere un indice del contenuto. In alternativa, la scheda informativa e le schede di omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari CE o regolamenti ECE-ONU, previste al successivo comma 6, possono essere fornite su supporto magnetico, secondo una procedura informatica da concordare con i competenti Uffici del Ministero. 6. In caso di richiesta di omologazione di veicoli, e' facolta' del Centro richiedere, ad integrazione della documentazione, la specificazione di ulteriori caratteristiche tecniche illustrative, o la presentazione di calcoli di verifica di determinate strutture. 7. In deroga al precedente comma 4, se una o piu' schede di omologazione relative a direttive CE o regolamenti ECE/ONU non sono disponibili al momento della richiesta, in quanto in corso di emanazione da parte di altra Autorita' che rilascia l'omologazione, esse potranno essere presentate successivamente al Centro, ma comunque, nel caso di omologazione nazionale e temporanea, prima della trasmissione del fascicolo di omologazione al competente Ufficio del Ministero. Laddove l'indisponibilita' di tali documenti derivi dalla circostanza che il costruttore intende effettuare tutte le verifiche di omologazione in unica soluzione, alla domanda deve essere allegata una documentazione contenente le notizie delle schede informative allegate ai decreti di recepimento delle direttive particolari. 8. Nel caso in cui il costruttore intenda richiedere contestualmente all'omologazione del tipo di veicolo anche le omologazioni particolari di sistemi, componenti od entita' tecniche, per ognuna di esse deve essere presentata apposita domanda." "Art. 6 (Rilascio delle omologazioni). - (Omissis). 3. L'Ufficio del Ministero, accertata la regolarita' della pratica, procede ai seguenti adempimenti: a) per i veicoli assegna un numero di omologazione conformemente all'allegato IV; (Omissis)." "Art. 7 (Modifiche delle omologazioni). - (Omissis). 5. Nel caso di omologazione di veicoli, le modifiche introdotte per diversificare o aggiornare la produzione del tipo omologato danno luogo a: (Omissis). c) estensione di omologazione (variante del tipo di veicolo), che differisce da un tipo gia' omologato per uno o piu' elementi definiti essenziali negli allegati I/a e I/b; (Omissis).".