Art. 3 
 
 
               Organizzazione dei corsi addestramento 
 
  1. I corsi di addestramento di cui all'art. 2, sono  svolti  presso
istituti, enti o societa' riconosciuti  idonei  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti - Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell' allegato A
al presente decreto. 
  2. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  1,  gli
istituti,  enti  o  societa'  devono  essere  dotati  di   strutture,
equipaggiamenti e  materiale  didattico  conformi  a  quelli  di  cui
all'allegato B al presente decreto e stabilire, documentare,  attuare
e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai
requisiti di cui alla norma  UNI/EN/ISO  9001,  che  identifichi  tra
l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli  di  cognizione,
di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire. 
  3. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  C  al
presente decreto. 
  4. Il numero massimo di marittimi ammessi ad ogni  corso  non  puo'
essere superiore a 25 unita' e, comunque,  non  superiore  al  numero
massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula  a  tale  scopo
autorizzata.