Art. 3. (Modifica all'articolo 59 della Costituzione) 1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e' sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati ».