Art. 3 Comuni e Ambiti territoriali 1. I Comuni svolgono i seguenti compiti: a) ricevono le domande dei nuclei familiari richiedenti il beneficio; b) comunicano al Soggetto Attuatore, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, le richieste di beneficio dei nuclei familiari che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4. La comunicazione delle richieste di cui al periodo precedente deve contenere il codice fiscale del Richiedente, in assenza del quale le richieste non saranno esaminate; c) ricevono dal Soggetto Attuatore, secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera b), l'elenco dei nuclei familiari che, in esito alle verifiche di competenza, risultano soddisfare i requisiti e per i quali il medesimo Soggetto Attuatore dispone il versamento del beneficio di cui all'art. 5 a decorrere dal bimestre successivo a quello della richiesta; d) effettuano i controlli di competenza sul possesso dei requisiti. In particolare, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 4, comma 2, effettuano i controlli anche prima della comunicazione delle richieste al Soggetto Attuatore, di cui alla lettera b), e comunque nei termini ivi indicati; in riferimento ai nuclei familiari successivamente identificati quali beneficiari verificano il possesso dei requisiti nelle modalita' di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, tenuto conto delle verifiche gia' effettuate dal Soggetto Attuatore; e) stabiliscono ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 4, e con le modalita' ivi indicate, la revoca dal beneficio in caso di mancata sottoscrizione del progetto personalizzato o di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto medesimo da parte dei componenti dei Nuclei Familiari Beneficiari. Possono altresi' con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 4, comma 6. 2. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgono inoltre i seguenti compiti: a) predispongono in favore dei beneficiari un progetto personalizzato, volto al superamento della condizione di poverta', al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, con le caratteristiche di cui all'art. 6. L'adesione al progetto rappresenta una condizione necessaria al godimento del beneficio, ai sensi dell'art. 7; b) ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti di cui alla lettera a), attivano un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti caratteristiche: i. servizi di segretariato sociale per l'accesso; ii. servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la presa in carico; iii. equipe multidisciplinare, con l'individuazione di un responsabile del caso, opportunamente integrata con le competenze di cui alla lettera c), per l'attuazione del progetto con riferimento ai singoli nuclei familiari; iv. interventi e servizi per l'inclusione attiva, inclusi, ove opportuno, servizi comunali di orientamento al lavoro, assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio di cui all'art. 5, sostegno all'alloggio; c) ai medesimi fini di cui alla lettera precedente, promuovono accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, nonche' con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla poverta', con particolare riferimento agli enti non profit. 3. I comuni attivano flussi informativi, anche per il tramite di SGATE, secondo adeguate modalita' telematiche predisposte dal Soggetto Attuatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel rispetto del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzati all'attuazione del SIA e alla sua integrazione con gli interventi di cui il comune e' titolare, ed in particolare: a) inviano al Soggetto Attuatore, entro i termini di cui al comma 1, lettera b), le richieste di beneficio dei nuclei familiari, corredate della indicazione del codice fiscale del Richiedente e delle informazioni, non gia' incluse nella DSU, necessarie al fine della verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3; b) ricevono dal Soggetto Attuatore l'esito delle verifiche entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione da parte del Soggetto Attuatore del flusso informativo relativo alle richieste di beneficio; c) inviano le informazioni sui progetti personalizzati di presa in carico, di cui all'art. 6; d) inviano le informazioni sulle politiche attivate nei confronti dei soggetti di cui al punto precedente ed eventuali ulteriori informazioni, finalizzate al monitoraggio e alla valutazione del SIA, nelle modalita' previste all'art. 6; e) ricevono dal Soggetto Attuatore eventuali informazioni disponibili nei propri archivi inerenti i trattamenti di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale in corso di erogazione nei confronti dei componenti i Nuclei Familiari Beneficiari; f) inviano i nominativi dei titolari nei cui riguardi e' stata disposta l'esclusione o la revoca dal beneficio; g) con riferimento ai comuni facenti parte del campione di Ambiti territoriali di cui all'art. 9, comma 2, inviano i questionari somministrati ai Nuclei Familiari Beneficiari secondo le modalita' di cui all'art. 9, comma 6, del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Le attivita' di cui al comma 3 sono svolte dai comuni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati.