Art. 3 
 
  1. Ciascuno degli  enti  o  associazioni  rappresentati  al  Tavolo
tecnico, ai sensi  dell'art.  2  del  presente  decreto,  provvede  a
comunicare all'ufficio di Gabinetto un indirizzo di posta elettronica
che assolve alla funzione di  canale  informativo  ufficiale  per  le
attivita' del Tavolo stesso, ivi incluse la ricezione  delle  formali
convocazioni  alle  riunioni  e  le  conseguenti   designazioni   dei
partecipanti. Salvo motivate esigenze dell'ufficio di  Gabinetto,  la
condivisione di documentazione e atti per  le  finalita'  del  Tavolo
tecnico avverra' esclusivamente in formato digitale, per  il  tramite
del predetto canale informativo.