Art. 3 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni 1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il seguente capitolo «V.5 - Attivita' ricettive turistico - alberghiere», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere di cui all'art. 1. 2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti lettere: «l) decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico - alberghiere"; m) decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante "Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994"; n) decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante "Disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50"». 3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, dopo il numero «64» sono inserite le seguenti parole «66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini».