Art. 3 
 
 
                       Svolgimento dei compiti 
 
  1. Con la periodicita' stabilita dal Presidente, la Cabina di regia
si riunisce: 
    a) per la verifica  degli  adempimenti  previsti  dall'art.  212,
comma 1, del  codice,  con  particolare  riferimento  allo  stato  di
attuazione dello stesso nonche' per la predisposizione delle proposte
di modifica e correttive  al  fine  di  garantire  l'efficacia  degli
interventi normativi e regolatori nei settori degli appalti  e  delle
concessioni; 
    b) per la segnalazione all'ANAC prevista dall'art. 212, comma  2,
del codice. 
  2. In sede di prima applicazione, in una riunione da tenersi  entro
il 31 marzo 2017 e, successivamente, ogni  tre  anni,  la  Cabina  di
regia approva la relazione di controllo da inviare  alla  Commissione
europea, come previsto dall'art. 212, comma 3, del codice. 
  3. La Cabina di regia esamina, anche con l'ausilio  degli  esperti,
le informazioni e i dati previsti  nelle  seguenti  disposizioni  del
codice: 
    a) art. 41, comma 3, anche per le finalita' di cui all'art.  212,
comma 1, lettera d); 
    b) articoli 90, comma 2, 99, comma 5, 139, comma 4, e 210,  comma
6, anche per le finalita' di cui all'art. 212, comma 1, lettere a)  e
c). 
  4. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 212,  comma  4,  del
codice, la Cabina di regia provvede: 
    a) alle comunicazioni con la Commissione europea  previste  dagli
articoli 9, comma 3, 16, comma 4, 52, comma 8, lettera c), punto  1),
e 138, comma 1, del codice; 
    b) agli aggiornamenti previsti dagli articoli 85, comma 8, e  88,
comma 1, del codice; 
    c) su richiesta degli Stati membri, agli ulteriori adempimenti di
cui agli articoli 82, comma 3, 85, comma 8, 86, comma 6, 87, comma 4,
97, comma 9, e 126, comma 4, del codice. 
  5. La Cabina di regia puo' svolgere audizioni  e  consultazioni  di
soggetti pubblici  o  privati  operanti  nei  settori  degli  appalti
pubblici e delle concessioni, al  fine  di  acquisire  i  dati  e  le
informazioni necessarie. 
  6. La Cabina di regia puo' stipulare convenzioni e  protocolli  con
soggetti pubblici senza nuovi o maggiori oneri a carico del  bilancio
dello Stato.