Art. 3 Destinazione del cinque per mille 1. Il contribuente puo' destinare la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, apponendo la firma nell'apposito riquadro che figura nel modello CUD, nel modello 730/1, nel modello Unico Persone Fisiche ovvero nella scheda per la scelta dell'otto e del cinque per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico Persone Fisiche e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione. 2. Nel riquadro presente nei modelli di cui al comma 1 corrispondente alla finalita' di cui all'articolo 1, il contribuente oltre all'apposizione della propria firma, puo' altresi' indicare il codice fiscale dello specifico istituto o ente cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'elenco degli istituti e degli enti accreditati e dei relativi codici fiscali e' disponibile sul sito del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 3. L'apposizione della firma in piu' riquadri rende nulle le scelte operate. L'apposizione nel riquadro di segno non riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata. 4. Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice fiscale, ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi di cui al comma 2, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuno dei soggetti presenti nei predetti elenchi. 5. Ai fini della determinazione del cinque per mille afferente ai singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.