Art. 3 
 
 
                  Destinazione del cinque per mille 
 
  1. Il contribuente puo' destinare la quota  del  cinque  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per  il  finanziamento
delle attivita' di  tutela,  promozione  e  valorizzazione  dei  beni
culturali e paesaggistici, apponendo la firma nell'apposito  riquadro
che figura nel modello CUD, nel  modello  730/1,  nel  modello  Unico
Persone Fisiche ovvero nella scheda per la  scelta  dell'otto  e  del
cinque per  mille,  inserita  nel  fascicolo  delle  istruzioni  alla
compilazione del modello Unico Persone Fisiche e  riservata  ai  soli
soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione. 
  2.  Nel  riquadro  presente  nei  modelli  di  cui   al   comma   1
corrispondente alla finalita' di cui all'articolo 1, il  contribuente
oltre all'apposizione della propria firma, puo' altresi' indicare  il
codice fiscale dello specifico istituto o ente cui intende  destinare
direttamente la quota del cinque per mille dell'imposta  sul  reddito
delle  persone  fisiche.  L'elenco  degli  istituti  e   degli   enti
accreditati e dei relativi codici fiscali e' disponibile sul sito del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  3. L'apposizione della firma in piu' riquadri rende nulle le scelte
operate. L'apposizione nel riquadro  di  segno  non  riconducibile  a
firma rende nulla la scelta effettuata. 
  4. Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice
fiscale, ovvero recanti  un  codice  fiscale  che  risulti  errato  o
riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi di cui al  comma
2, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo  delle  scelte
ottenute da ciascuno dei soggetti presenti nei predetti elenchi. 
  5. Ai fini della determinazione del cinque per mille  afferente  ai
singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve  fare  riferimento
all'imposta personale netta di ciascuno.