Art. 3 Regime degli interessi 1. Nelle operazioni indicate dall'art. 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora. 2. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile. 3. Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento e' assicurata la stessa periodicita', comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio e' effettuato il 31 dicembre.