Art. 3 
 
Soggetto  attuatore  per  il  monitoraggio  delle  attivita'  per  la
  realizzazione  delle  strutture  abitative  di  emergenza  e  delle
  strutture temporanee ad usi pubblici e per la  realizzazione  degli
  interventi connessi di competenza statale 
 
  1. Il Capo del dipartimento della  protezione  civile  assicura  il
monitoraggio ed il coordinamento delle attivita' di cui agli articoli
1 e 2 della presente ordinanza, anche ai fini dell'attivazione  delle
procedure  di  vigilanza  collaborativa   da   parte   dell'Autorita'
nazionale anticorruzione  previste  dalla  lettera  h)  del  comma  3
dell'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dott. Marco  Guardabassi,
dirigente del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'
individuato quale soggetto attuatore, nel quadro  del  piu'  generale
coordinamento e del modello operativo di cui  agli  articoli  1  e  2
dell'ordinanza n. 388/2016, e provvede: 
    a)  al  monitoraggio  dell'attuazione  delle  attivita'  di   cui
all'art.  1  della  presente  ordinanza  e  di  quelle   volte   alla
realizzazione delle strutture di cui alla successiva lettera b); 
    b) al coordinamento  dei  fabbisogni  per  le  strutture  ad  usi
pubblici definiti all'art. 2 della presente ordinanza con i possibili
soggetti attuatori e con riferimento a idonee soluzioni  tecniche  di
natura temporanea o transitoria,  in  raccordo  con  i  comuni  e  le
regioni, anche in relazione agli interventi da realizzare, in tutto o
in parte, mediante donazioni; 
    c) al coordinamento e raccordo con le strutture territoriali  del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   ai    fini
dell'esecuzione  diretta  di   eventuali   interventi   pubblici   di
competenza statale; 
    d)  all'elaborazione  di  proposte  e  piani  operativi  per   lo
svolgimento  delle  attivita'  di  gestione  e   manutenzione   delle
strutture di cui alla presente ordinanza, da porre in essere  a  cura
dei soggetti competenti; 
    e) ad assicurare il raccordo delle attivita' di cui  al  presente
articolo con quelle disciplinate dall'art. 6. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  assicura  al
soggetto attuatore di cui al comma 2 il supporto  tecnico  necessario
per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo
mediante le proprie articolazioni organizzative territoriali.  A  tal
fine, viene costituito, presso la  Dicomac,  un  apposito  gruppo  di
supporto composto da qualificato personale tecnico  e  amministrativo
individuato  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti
nell'ambito delle proprie  strutture  centrali  e  territoriali,  nel
limite  massimo  di  15  unita',  anche  in   deroga   alle   vigenti
disposizioni organizzative interne al dicastero. 
  4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al  presente  articolo
trova applicazione quanto  previsto  dall'art.  5  dell'ordinanza  n.
392/2016 e dalle disposizioni conseguenti e successive. 
  5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 1, 2,  3
e 4 della presente  ordinanza,  i  soggetti  ivi  previsti,  per  gli
aspetti di rispettiva competenza,  possono  procedere,  nella  misura
eventualmente strettamente necessaria e con i limiti  gia'  previsti,
ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e  6  dell'ordinanza  n.
388/2016,  dall'art.  3  dell'ordinanza  n.  389/2016,  dall'art.  1,
dell'ordinanza n. 391/2016, dall'art. 6 dell'ordinanza  n.  392/2016,
dall'art. 5 della  presente  ordinanza,  oltre  che  in  deroga  alle
seguenti ulteriori norme: 
    decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,
titoli II e III, titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117  e  124,
nonche' relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti,
regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti; 
    legge Regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1 articoli  89,  90,
212 comma 1, lett. d), nonche' la disciplina dei titoli abilitativi; 
    legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34; 
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 152; 
    legge 6 dicembre 1991, n. 394, art.  13  e  titolo  III,  nonche'
corrispondenti norme regionali  legislative,  regolamentari  e  piani
attuativi; 
    regio decreto  30  novembre  1923  n.  3267,  articoli  7,  17  e
corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari; 
    legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 10, comma 1; 
    regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f); 
    decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17,  22,
nonche' corrispondenti normative regionali e comunali; 
    decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.  495,
articoli 26, 27, 28 e 46, nonche' corrispondenti normative  regionali
e comunali; 
    legge Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18. 
  6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, ultimo periodo
della presente ordinanza, ai fini dell'utilizzo delle aree necessarie
per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6  della
presente  ordinanza,  si   procede,   nei   limiti   indicati   dalle
disposizioni di cui al comma 5, in deroga alle vigenti  disposizioni.
A tal fine le regioni definiscono, d'intesa con i comuni interessati,
le necessarie  procedure  volte  a  consentire  a  questi  ultimi  di
provvedere all'acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico,
ovvero  alla  relativa  locazione,  nel  rispetto  del  principio  di
economicita' e dell'esigenza di limitare  le  modifiche  all'uso  dei
suoli nei territori interessati.