Art. 3 Agevolazione concedibile 1. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 2, effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. 2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 3. Il credito d'imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro. 4. L'ammontare totale dei costi eleggibili e', in ogni caso, limitato all'importo di 400.000 euro per ciascuna impresa. 5. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. 6. L'effettivita' del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 7. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.