Art. 3 
 
        Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 
 
  1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce,  ((
unitamente agli  enti  locali  interessati  )),  un  ufficio  comune,
denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post  sisma  2016»,
di seguito «Ufficio speciale per la  ricostruzione».  Il  Commissario
straordinario,  d'intesa  con  i  comitati   istituzionali   di   cui
all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo  di  convenzione.
Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali  uffici,
per  assicurarne  la  piena  efficacia  e  operativita',  nonche'  la
dotazione del personale destinato agli stessi (( a seguito di comandi
o distacchi da Regioni, Province  e  Comuni  interessati  )).  ((  Le
Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresi' assumere
))  personale,  strettamente  necessario  ad  assicurare   la   piena
funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione,  con  forme
contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di  contenimento  della
spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio  2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni,   e   di   cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di
3 milioni di euro annui per ciascuno  degli  anni  2017  e  2018.  Ai
relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui
all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo  52.
L'assegnazione  delle   risorse   finanziarie   e'   effettuata   con
provvedimento del Commissario. Le assunzioni a tempo determinato sono
effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, anche
per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in  ogni  caso  il
rispetto dell'ordine di collocazione  dei  candidati  nelle  medesime
graduatorie. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato  ai  sensi
dell'articolo 2,  comma  2,  possono  essere  assegnate  agli  uffici
speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse  disponibili,
unita' di personale con  professionalita'  tecnico-specialistiche  di
cui all'articolo 50, comma 3. 
  3.  Gli  uffici   speciali   per   la   ricostruzione   curano   la
pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria
per il rilascio delle concessioni di contributi  e  tutti  gli  altri
adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono  altresi'
alla  diretta   attuazione   degli   interventi   di   ripristino   o
ricostruzione di opere  pubbliche  e  beni  culturali,  nonche'  alla
realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo
42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori  assegnato  alle
Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di
competenza degli enti locali. 
  4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici  di
supporto e gestione operativa a  servizio  dei  Comuni  anche  per  i
procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. La competenza ad
adottare  l'atto  finale  per  il  rilascio  del  titolo  abilitativo
edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni. 
  5.  Presso  ciascun  ufficio  speciale  per  la  ricostruzione   e'
costituito uno Sportello unico per  le  attivita'  produttive  (SUAP)
unitario per tutti i Comuni coinvolti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   28
          dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122  e  successive  modificazioni  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica): 
                "Art. 9.  Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico 
              (Omissis). 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano agli enti locali in  regola
          con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di  cui
          ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
          risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni  previste
          dal presente comma le spese sostenute per le  assunzioni  a
          tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n.  267.  Per  il  comparto  scuola  e  per  quello   delle
          istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
          e musicale trovano applicazione le specifiche  disposizioni
          di settore. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.  266.  Per  gli
          enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto  dal
          comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n.  266  del
          2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare  la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai sensi dell'art.  11,  comma  5,
          secondo periodo, del decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  557  e  562
          dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007): 
                "557. Ai fini del concorso delle autonomie  regionali
          e locali al rispetto degli obiettivi di  finanza  pubblica,
          gli  enti  sottoposti  al  patto  di   stabilita'   interno
          assicurano la riduzione delle spese di personale, al  lordo
          degli oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali, garantendo  il  contenimento  della  dinamica
          retributiva  e  occupazionale,  con  azioni   da   modulare
          nell'ambito della propria autonomia e rivolte,  in  termini
          di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
                  a)  [riduzione  dell'incidenza  percentuale   delle
          spese  di  personale  rispetto  al  complesso  delle  spese
          correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati  e
          contenimento della spesa per il lavoro flessibile]; 
                  b) razionalizzazione e snellimento delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
                  c) contenimento delle dinamiche di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali." 
                "562. Per gli enti non  sottoposti  alle  regole  del
          patto di stabilita' interno,  le  spese  di  personale,  al
          lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali,  non  devono   superare   il   corrispondente
          ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo  periodo
          possono procedere all'assunzione di  personale  nel  limite
          delle  cessazioni   di   rapporti   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente
          anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.".