Art. 3 
 
Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
  152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile 
 
  1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, le parole: «Entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  il  Governo,»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il Governo,» e dopo la parola: «provvede»
sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno triennale,». 
  2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui  al  comma
1,  l'aggiornamento  della  Strategia  nazionale  per   lo   sviluppo
sostenibile, integrata con un apposito  capitolo  che  considera  gli
aspetti  inerenti  alla  «crescita  blu»  del  contesto  marino,   e'
effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   34   del   decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  recante  "Norme  in
          materia ambientale", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 34. Norme tecniche, organizzative e  integrative.
          - 1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con uno o piu' regolamenti  da  emanarsi,
          previo parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, provvede alla
          modifica  ed  all'integrazione  delle  norme  tecniche   in
          materia  di  valutazione  ambientale  nel  rispetto   delle
          finalita', dei principi e  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente decreto. Resta ferma l'applicazione  dell'art.  13
          della legge  4  febbraio  2005,  n.  11,  relativamente  al
          recepimento di  direttive  comunitarie  modificative  delle
          modalita' esecutive e di caratteristiche di ordine  tecnico
          di  direttive  gia'  recepite  nell'ordinamento  nazionale.
          Resta ferma  altresi',  nelle  more  dell'emanazione  delle
          norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione  di
          quanto previsto dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 27 dicembre 1988. 
              2. Al fine della predisposizione dei  provvedimenti  di
          cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio  e  del  mare  acquisisce  il  parere  delle
          associazioni ambientali  munite  di  requisiti  sostanziali
          omologhi a quelli  previsti  dall'art.  13  della  legge  8
          luglio 1986, n. 349. 
              3. Il  Governo,  con  apposita  delibera  del  Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione  economica,   su
          proposta del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato le regioni e le province  autonome,
          ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite
          di  requisiti  sostanziali  omologhi  a   quelli   previsti
          dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.  349,  provvede,
          con  cadenza  almeno  triennale,  all'aggiornamento   della
          Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla
          delibera   del   Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione economica del 2 agosto 2002. 
              4. Entro dodici mesi dalla  delibera  di  aggiornamento
          della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni  si
          dotano,  attraverso   adeguati   processi   informativi   e
          partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei  bilanci
          regionali,  di  una  complessiva  strategia   di   sviluppo
          sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla
          realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le
          strategie regionali indicano insieme  al  contributo  della
          regione agli obiettivi  nazionali,  la  strumentazione,  le
          priorita', le azioni che  si  intendono  intraprendere.  In
          tale ambito le regioni assicurano unitarieta' all'attivita'
          di pianificazione. Le regioni promuovono l'attivita'  delle
          amministrazioni locali che, anche attraverso i processi  di
          Agenda  21  locale,  si  dotano  di  strumenti   strategici
          coerenti  e  capaci   di   portare   un   contributo   alla
          realizzazione degli obiettivi della strategia regionale. 
              5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono  il
          quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di  cui
          al   presente   decreto.    Dette    strategie,    definite
          coerentemente ai diversi livelli  territoriali,  attraverso
          la partecipazione dei cittadini e delle loro  associazioni,
          in rappresentanza  delle  diverse  istanze,  assicurano  la
          dissociazione fra la crescita economica ed il  suo  impatto
          sull'ambiente, il rispetto delle condizioni  di  stabilita'
          ecologica,  la  salvaguardia  della  biodiversita'  ed   il
          soddisfacimento  dei  requisiti   sociali   connessi   allo
          sviluppo delle potenzialita' individuali quali  presupposti
          necessari  per   la   crescita   della   competitivita'   e
          dell'occupazione. 
              6.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, le regioni e  le  province  autonome
          cooperano  per  assicurare  assetti  organizzativi,   anche
          mediante la  costituzione  di  apposite  unita'  operative,
          senza aggravio per la finanza pubblica, e  risorse  atti  a
          garantire le condizioni  per  lo  svolgimento  di  funzioni
          finalizzate a: 
              a) determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo
          sostenibile, i requisiti per una piena  integrazione  della
          dimensione ambientale nella definizione  e  valutazione  di
          politiche, piani, programmi e progetti; 
              b) garantire le funzioni di orientamento,  valutazione,
          sorveglianza e controllo  nei  processi  decisionali  della
          pubblica amministrazione; 
              c)  assicurare  lo  scambio  e   la   condivisione   di
          esperienze e contenuti tecnico-scientifici  in  materia  di
          valutazione ambientale; 
              d) favorire la promozione e  diffusione  della  cultura
          della sostenibilita' dell'integrazione ambientale; 
              e)  agevolare   la   partecipazione   delle   autorita'
          interessate e  del  pubblico  ai  processi  decisionali  ed
          assicurare   un'ampia   diffusione    delle    informazioni
          ambientali. 
              7. Le  norme  tecniche  assicurano  la  semplificazione
          delle procedure di valutazione. In particolare,  assicurano
          che la valutazione ambientale strategica e  la  valutazione
          d'impatto ambientale si riferiscano al  livello  strategico
          pertinente analizzando la  coerenza  ed  il  contributo  di
          piani,  programmi  e  progetti  alla  realizzazione   degli
          obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il  processo
          di valutazione nella sua interezza  deve  anche  assicurare
          che piani, programmi  e  progetti  riducano  il  flusso  di
          materia ed energia che attraversa il sistema economico e la
          connessa produzione di rifiuti. 
              8.  Il  sistema  di  monitoraggio,   effettuato   anche
          avvalendosi  delle  Agenzie  ambientali   e   dell'Istituto
          superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca   ambientale
          (ISPRA), garantisce la raccolta dei  dati  concernenti  gli
          indicatori strutturali  comunitari  o  altri  appositamente
          scelti dall'autorita' competente. 
              9. Salvo quanto disposto dai commi 9-bis  e  9-ter,  le
          modifiche agli allegati alla  parte  seconda  del  presente
          decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi,  previo
          parere della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare. 
              9-bis.  L'elenco  riportato   nell'allegato   IX,   ove
          necessario,  e'  modificato  con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con i Ministri  dello  sviluppo  economico  e  del
          lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  d'intesa
          con la Conferenza unificata istituita ai sensi del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Con   le   stesse
          modalita', possono essere introdotte modifiche all'allegato
          XII, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure
          di  rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  e
          quelle in materia di valutazione d'impatto ambientale. 
              9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, previa  comunicazione  ai
          Ministri dello  sviluppo  economico,  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, della salute e delle politiche agricole,
          alimentari e  forestali,  si  provvede  al  recepimento  di
          direttive tecniche di modifica degli allegati VIII, X e  XI
          e XII emanate dalla Commissione europea."