Art. 3 Trasferimento dei rapporti di lavoro 1. Il personale medico, infermieristico e tecnico, dipendente di ruolo, in servizio alla data del 28 febbraio 2015 ed ancora presente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che esercita le funzioni sanitarie di cui all'articolo 2 nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia di competenza del territorio regionale, e' trasferito dalla data di entrata in vigore del presente decreto alle Aziende sanitarie provinciali della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio. 2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e ai profili di cui alla tabella dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, viene inquadrato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle Aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale sulla base della medesima tabella B. 3. Per il personale infermieristico e tecnico, di cui al comma 1, fermo restando la corresponsione dell'indennita' professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia retributiva di confluenza nell'ambito della categoria di inquadramento, e' determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali relativi al biennio 2008/2009 del CCNL del comparto Sanita', tenendo conto del maturato economico corrispondente alla sommatoria dello stipendio tabellare e dell'indennita' penitenziaria, determinati anch'essi sulla base dei rispettivi parametri contrattuali relativi al biennio 2008/2009 del CCNL Ministeri, decurtato del valore della predetta indennita' professionale specifica; ove l'importo cosi' determinato non corrisponda a quello delle fasce retributive della categoria di inquadramento, al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza e' mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalita' giuridiche, previdenziali ed economiche. 4. Per i dirigenti medici penitenziari di cui al comma 1 il trattamento economico e' determinato sulla base del corrispondente profilo del Servizio sanitario nazionale e della tipologia di incarico che verra' assegnato dalle Aziende sanitarie provinciali. Il valore delle classi di stipendio in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'aggiunta del rateo in corso di maturazione alla stessa data espresso in ventiquattresimi, viene, comunque, conservato a titolo di retribuzione individuale di anzianita'. Qualora l'importo del trattamento economico complessivo in godimento alla predetta data per stipendio iniziale ed altri assegni fissi e continuativi risulti maggiore di quello corrispondentemente spettante nella nuova posizione di inquadramento, la relativa differenza e' conservata come assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalita' giuridiche, previdenziali ed economiche. 5. Il personale di cui al comma 1 appartenente al profilo di psicologo e' inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento nell'ambito dell'area III della dirigenza sanitaria non medica del Servizio sanitario nazionale, articolato in sezioni distinte in base al possesso o meno dei necessari requisiti e titoli professionali, definite in sede di contrattazione collettiva, con attribuzione, in fase di prima applicazione, del trattamento economico iniziale della dirigenza sanitaria non medica. 6. Al personale di cui al comma 1, non in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nei servizi minorili di riferimento, e' consentita la facolta' di optare tra le Aziende sanitarie provinciali cui sono trasferite le funzioni sanitarie di cui all'articolo 2 del presente decreto. 7. I rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere alla data del 28 febbraio 2015 ed ancora esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia alle Aziende sanitarie provinciali della Regione nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento e continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza. Tali rapporti, ove siano a tempo determinato con scadenza entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati, ove non in contrasto con la disciplina del lavoro a tempo determinato, per la durata di dodici mesi a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto. 8. In fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuita' dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e agli internati, le Aziende sanitarie provinciali della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento, possono stipulare con il Ministero della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. 9. L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo e' annesso ad apposito decreto direttoriale del Direttore generale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Direttore generale del personale del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. Le Aziende sanitarie provinciali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni e dei vincoli ivi previsti in materia di contenimento delle spese di personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento alle stesse. 11. Con apposite convenzioni da stipularsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra il Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio ed il Provveditore regionale per l'amministrazione penitenziaria e/o il Direttore del centro per la giustizia minorile, in conformita' allo schema tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza unificata il 29 ottobre 2009, e' individuato il personale medico cui affidare le prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo della Polizia penitenziaria.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008: «Allegato B al D.P.C.M. ... ===================================================================== |Qualifiche e profili professionali| Qualifiche e categorie di | |del personale del Ministero della | inquadramento nel Servizio | | giustizia | sanitario nazionale | +==================================+================================+ |Dirigente medico |Dirigente medico | +----------------------------------+--------------------------------+ |Tecnico B1 - Figura professionale | | |di riferimento: ex infermiere |Categoria BS - Profilo: | |generico |infermiere generico | +----------------------------------+--------------------------------+ |Tecnico B2 - Figura professionale | | |di riferimento: ex infermiere | | |professionale Tecnico B3 - Figura |Categoria D - Profilo: | |professionale di riferimento: ex |collaboratore professionale | |caposala |sanitario-infermiere | +----------------------------------+--------------------------------+ | |Categoria D - Profilo: | |Tecnico radiologo B2 - B3 - B3S - |collaboratore professionale | |Figura professionale di |sanitario - tecnico sanitario di| |riferimento: ex tecnico radiologo |radiologia medica | +----------------------------------+--------------------------------+ |Tecnico di laboratorio di analisi |Categoria D - Profilo: | |B3 - Figura professionale di |collaboratore professionale | |riferimento: ex tecnico di |sanitario - tecnico sanitario di| |laboratorio di analisi |laboratorio biomedico | +----------------------------------+--------------------------------+ ». - La legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), e successive modificazioni, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1970, n. 270. - La legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), e successive modificazioni, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, supplemento ordinario Il testo dell'art. 80 e' il seguente: «Art. 80 (Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena). - Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'art. 72. L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro. Al personale incaricato giornaliero e' attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato. Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri. A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata di 800 unita' riservate alla suddetta categoria. Tali unita' sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai. Le modalita' relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.». - Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e successive modificazioni, e' il seguente: «Art. 8 (Servizi dei centri per la giustizia minorile). - 1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono: a) gli uffici di servizio sociale per minorenni; b) gli istituti penali per minorenni; c) i centri di prima accoglienza; d) le comunita'; e) gli istituti di semiliberta' con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative. 2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.».