Art. 3 
 
                Trasferimento dei rapporti di lavoro 
 
  1. Il personale medico, infermieristico e  tecnico,  dipendente  di
ruolo, in servizio alla data del 28 febbraio 2015 ed ancora  presente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, che esercita  le
funzioni sanitarie di cui all'articolo 2 nell'ambito del Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  e  del   Dipartimento   per   la
giustizia minorile del Ministero della giustizia  di  competenza  del
territorio regionale, e' trasferito dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto alle Aziende sanitarie provinciali della Regione
nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati  gli  istituti
penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio. 
  2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle  qualifiche  e
ai profili di  cui  alla  tabella  dell'allegato  B  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  aprile   2008,   viene
inquadrato, entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  nelle  corrispondenti  categorie  e  profili
previsti per  il  personale  delle  Aziende  sanitarie  del  Servizio
sanitario nazionale sulla base della medesima tabella B. 
  3. Per il personale infermieristico e tecnico, di cui al  comma  1,
fermo  restando  la  corresponsione   dell'indennita'   professionale
specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la
fascia retributiva  di  confluenza  nell'ambito  della  categoria  di
inquadramento,  e'  determinata,  facendo  riferimento  ai  parametri
contrattuali relativi al biennio  2008/2009  del  CCNL  del  comparto
Sanita', tenendo conto del  maturato  economico  corrispondente  alla
sommatoria dello stipendio tabellare e dell'indennita' penitenziaria,
determinati   anch'essi   sulla   base   dei   rispettivi   parametri
contrattuali  relativi  al  biennio  2008/2009  del  CCNL  Ministeri,
decurtato  del  valore  della   predetta   indennita'   professionale
specifica; ove l'importo cosi' determinato non corrisponda  a  quello
delle  fasce  retributive  della  categoria  di   inquadramento,   al
dipendente viene assegnata la fascia immediatamente  inferiore  e  la
differenza e' mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con  i
futuri miglioramenti contrattuali. Con il trasferimento, il  rapporto
di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di
legge, dalla contrattazione collettiva del personale  dei  ruoli  del
Servizio sanitario nazionale. Il servizio  prestato  alle  dipendenze
del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto  per  le
finalita' giuridiche, previdenziali ed economiche. 
  4. Per i dirigenti  medici  penitenziari  di  cui  al  comma  1  il
trattamento economico e' determinato sulla  base  del  corrispondente
profilo  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  della  tipologia  di
incarico che verra' assegnato dalle Aziende sanitarie provinciali. Il
valore delle classi di stipendio in godimento alla data di entrata in
vigore del presente decreto, con l'aggiunta del  rateo  in  corso  di
maturazione alla stessa data  espresso  in  ventiquattresimi,  viene,
comunque,  conservato  a  titolo  di  retribuzione   individuale   di
anzianita'. Qualora l'importo del trattamento  economico  complessivo
in godimento alla predetta  data  per  stipendio  iniziale  ed  altri
assegni   fissi   e   continuativi   risulti   maggiore   di   quello
corrispondentemente spettante nella nuova posizione di inquadramento,
la  relativa  differenza  e'  conservata  come  assegno  ad  personam
riassorbibile  con  i  futuri  miglioramenti  contrattuali.  Con   il
trasferimento, il rapporto di lavoro viene  disciplinato,  oltre  che
dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione  collettiva
del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio
prestato  alle  dipendenze  del  Ministero  della   giustizia   viene
interamente riconosciuto per le finalita'  giuridiche,  previdenziali
ed economiche. 
  5. Il personale di cui  al  comma  1  appartenente  al  profilo  di
psicologo e' inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento  nell'ambito
dell'area III della  dirigenza  sanitaria  non  medica  del  Servizio
sanitario nazionale,  articolato  in  sezioni  distinte  in  base  al
possesso o meno  dei  necessari  requisiti  e  titoli  professionali,
definite in sede di contrattazione collettiva, con  attribuzione,  in
fase di prima applicazione, del trattamento economico iniziale  della
dirigenza sanitaria non medica. 
  6. Al personale di cui al comma 1, non in servizio negli istituti e
servizi penitenziari  e  nei  servizi  minorili  di  riferimento,  e'
consentita la facolta' di optare tra le Aziende sanitarie provinciali
cui sono trasferite le funzioni sanitarie di cui all'articolo  2  del
presente decreto. 
  7. I rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi
della legge 9 ottobre 1970, n.  740,  in  essere  alla  data  del  28
febbraio 2015 ed ancora esistenti alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data di
entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   dal   Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  e  dal   Dipartimento   per   la
giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia  alle   Aziende
sanitarie provinciali della Regione nei cui  territori  sono  ubicati
gli  istituti  e  servizi  penitenziari  e  i  servizi  minorili   di
riferimento e continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n.
740 del 1970 fino alla relativa scadenza. Tali rapporti, ove siano  a
tempo determinato con scadenza  entro  dodici  mesi  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, sono prorogati, ove non in contrasto con
la disciplina del lavoro a tempo determinato, per la durata di dodici
mesi a decorrere  dalla  medesima  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  8.  In  fase  di  prima  applicazione,  al  fine  di  garantire  la
continuita' dell'assistenza sanitaria di natura psicologica  prestata
ai detenuti e agli internati, le Aziende sanitarie provinciali  della
Regione, nel cui territorio  sono  ubicati  gli  istituti  e  servizi
penitenziari e i servizi minorili di riferimento,  possono  stipulare
con il Ministero della giustizia  apposite  convenzioni  non  onerose
della durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo schemi tipo
approvati in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  al
fine di avvalersi della collaborazione  degli  esperti  convenzionati
con il Ministero della giustizia  ai  sensi  dell'articolo  80  della
legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  dell'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272. 
  9.  L'elenco  nominativo  dei  titolari  dei  rapporti  di   lavoro
trasferiti ai sensi del presente  articolo  e'  annesso  ad  apposito
decreto  direttoriale  del  Direttore  generale  del  personale   del
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  e  del   Direttore
generale del personale del Dipartimento per la giustizia minorile del
Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  10.  Le  Aziende  sanitarie  provinciali,  previo  accordo  con  il
Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente  normativa  in
materia di assunzioni e  dei  vincoli  ivi  previsti  in  materia  di
contenimento  delle  spese  di  personale,  possono  avvalersi  delle
graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto per il reclutamento in ruolo di figure
professionali oggetto del trasferimento alle stesse. 
  11. Con apposite convenzioni da stipularsi, entro  sessanta  giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  tra  il
Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale competente  per
territorio  ed  il  Provveditore  regionale   per   l'amministrazione
penitenziaria e/o il Direttore del centro per la giustizia  minorile,
in conformita' allo schema tipo di convenzione approvato in  sede  di
Conferenza unificata il 29 ottobre 2009, e' individuato il  personale
medico cui affidare  le  prestazioni  medico  legali  in  favore  del
personale del Corpo della Polizia penitenziaria. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'allegato  B  del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile
          2008: 
 
                                          «Allegato B al D.P.C.M. ... 
    

=====================================================================
|Qualifiche e profili professionali|   Qualifiche e categorie di    |
|del personale del Ministero della |   inquadramento nel Servizio   |
|            giustizia             |      sanitario nazionale       |
+==================================+================================+
|Dirigente medico                  |Dirigente medico                |
+----------------------------------+--------------------------------+
|Tecnico B1 - Figura professionale |                                |
|di riferimento: ex infermiere     |Categoria BS - Profilo:         |
|generico                          |infermiere generico             |
+----------------------------------+--------------------------------+
|Tecnico B2 - Figura professionale |                                |
|di riferimento: ex infermiere     |                                |
|professionale Tecnico B3 - Figura |Categoria D - Profilo:          |
|professionale di riferimento: ex  |collaboratore professionale     |
|caposala                          |sanitario-infermiere            |
+----------------------------------+--------------------------------+
|                                  |Categoria D - Profilo:          |
|Tecnico radiologo B2 - B3 - B3S - |collaboratore professionale     |
|Figura professionale di           |sanitario - tecnico sanitario di|
|riferimento: ex tecnico radiologo |radiologia medica               |
+----------------------------------+--------------------------------+
|Tecnico di laboratorio di analisi |Categoria D - Profilo:          |
|B3 - Figura professionale di      |collaboratore professionale     |
|riferimento: ex tecnico di        |sanitario - tecnico sanitario di|
|laboratorio di analisi            |laboratorio biomedico           |
+----------------------------------+--------------------------------+

    
          ». 
              - La legge 9 ottobre 1970, n.  740  (Ordinamento  delle
          categorie di personale sanitario addetto agli  istituti  di
          prevenzione e  pena  non  appartenenti  ai  ruoli  organici
          dell'Amministrazione    penitenziaria),    e     successive
          modificazioni, e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 1970, n. 270. 
              -  La   legge   26   luglio   1975,   n.   354   (Norme
          sull'ordinamento penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle
          misure privative e limitative della liberta'), e successive
          modificazioni, e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          agosto  1975,  n.  212,  supplemento  ordinario  Il   testo
          dell'art. 80 e' il seguente: 
              «Art. 80 (Personale dell'amministrazione degli istituti
          di prevenzione  e  di  pena).  -  Presso  gli  istituti  di
          prevenzione e  di  pena  per  adulti,  oltre  al  personale
          previsto dalle leggi vigenti,  operano  gli  educatori  per
          adulti e gli assistenti sociali dipendenti  dai  centri  di
          servizio sociale previsti dall'art. 72. 
              L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi  per  lo
          svolgimento  delle   attivita'   di   osservazione   e   di
          trattamento, di  personale  incaricato  giornaliero,  entro
          limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero
          del tesoro. 
              Al personale incaricato giornaliero  e'  attribuito  lo
          stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per  il
          corrispondente personale incaricato. 
              Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di
          trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi
          di professionisti esperti in psicologia, servizio  sociale,
          pedagogia,    psichiatria    e    criminologia     clinica,
          corrispondendo ad essi onorari proporzionati  alle  singole
          prestazioni effettuate. 
              Il    servizio    infermieristico    degli     istituti
          penitenziari, previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante
          operai specializzati con la qualifica di infermieri. 
              A  tal  fine  la  dotazione   organica   degli   operai
          dell'amministrazione degli istituti  di  prevenzione  e  di
          pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  31
          marzo 1971, n. 275, emanato  a  norma  dell'art.  17  della
          legge 28 ottobre 1970,  n.  775,  e'  incrementata  di  800
          unita' riservate alla suddetta categoria. Tali unita'  sono
          attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati  e
          di 160 ai capi operai. 
              Le modalita' relative all'assunzione di detto personale
          saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.». 
              - Il testo dell'art. 8 del citato  decreto  legislativo
          28 luglio 1989, n. 272, e successive modificazioni,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 8 (Servizi dei centri per la giustizia minorile).
          - 1. I servizi facenti parte dei centri  per  la  giustizia
          minorile sono: 
              a) gli uffici di servizio sociale per minorenni; 
              b) gli istituti penali per minorenni; 
              c) i centri di prima accoglienza; 
              d) le comunita'; 
              e) gli istituti di semiliberta' con servizi diurni  per
          misure cautelari, sostitutive e alternative. 
              2.  I  servizi  indicati  nel  comma  1  si  avvalgono,
          nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della
          collaborazione  di  esperti   in   pedagogia,   psicologia,
          sociologia e criminologia.».