Art. 3 
 
Titoli di accesso ai percorsi  abilitanti  per  l'insegnamento  nella
  scuola secondaria di primo e secondo grado 
 
  1. I titoli di accesso ai percorsi  abilitanti  per  l'insegnamento
nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono  definiti,  per
ciascuna classe di  concorso,  nelle  Tabelle  A  e  B  del  presente
regolamento. 
  2. Il possesso dell'abilitazione o dell'idoneita'  all'insegnamento
in una delle classi di concorso di cui alle Tabelle A e  D,  allegate
al decreto del Ministro della pubblica istruzione  30  gennaio  1998,
costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi  per  titoli  ed
esami relativi alle  classi  di  concorso  di  cui  alla  Tabella  A,
allegata  al  presente  regolamento.   Il   possesso   dell'idoneita'
all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla  Tabella
C, allegata al decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione  30
gennaio 1998, costituisce titolo per la  partecipazione  ai  concorsi
per titoli ed esami relativi alle classi  di  concorso  di  cui  alla
Tabella B, allegata al presente regolamento. 
  3. I docenti titolari di una delle classi di concorso accorpate, di
cui alla tabella A e alla tabella B, sono titolari della nuova classe
di concorso risultante dall'accorpamento. 
  4. I docenti non di ruolo in possesso dell'abilitazione o idoneita'
per l'accesso ad una delle classi di concorso accorpate, di cui  alla
Tabella A ed alla Tabella B, hanno titolo per l'accesso a  tutti  gli
insegnamenti compresi  nella  nuova  classe  di  concorso  risultante
dall'accorpamento, ai fini delle procedure  concorsuali,  nonche'  di
altre procedure di reclutamento previste dalla legislazione vigente. 
  5. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma
17 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i  riferimenti  al  decreto  del  Ministro  della
          pubblica istruzione 30 gennaio 1998, si vedano le note alle
          premesse. 
              -  Si  riportano  i  testi  dei  commi  17  e  seguenti
          dell'art.  14  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6
          luglio 2012, n. 156, S.O.: 
              «Art.  14  (Riduzione  delle  spese  di  personale).  -
          (Omissis). 
              «Art. 17.  Al  personale  dipendente  docente  a  tempo
          indeterminato che, terminate le operazioni di  mobilita'  e
          di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria
          classe di concorso nella provincia in cui presta  servizio,
          e' assegnato per la durata dell'anno  scolastico  un  posto
          nella medesima provincia, con  priorita'  sul  personale  a
          tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri: 
                a)  posti  rimasti   disponibili   in   altri   gradi
          d'istruzione o altre classi di concorso,  anche  quando  il
          docente non e' in possesso della  relativa  abilitazione  o
          idoneita' all'insegnamento, purche'  il  medesimo  possegga
          titolo di studio valido, secondo la normativa vigente,  per
          l'accesso   all'insegnamento    nello    specifico    grado
          d'istruzione o per ciascuna classe di concorso; 
                b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno
          scolastico, nei casi in  cui  il  dipendente  disponga  del
          previsto titolo di specializzazione  oppure  qualora  abbia
          frequentato un apposito corso di formazione; 
                c) frazioni di posto disponibili presso gli  istituti
          scolastici,  assegnate  prioritariamente   dai   rispettivi
          dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima
          provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni
          in cui si applichino le lettere  a)  e  b),  purche'  detto
          personale non trovi diversa utilizzazione  ai  sensi  delle
          medesime lettere; 
                d) posti che dovessero rendersi  disponibili  durante
          l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al  personale
          della medesima provincia in esubero nella  relativa  classe
          di concorso  o  che  si  trovi  in  situazioni  in  cui  si
          applichino le lettere a) e b), anche nel caso  in  cui  sia
          stata gia'  disposta  la  messa  a  disposizione  di  detto
          personale e purche' non sia gia' diversamente utilizzato ai
          sensi delle precedenti lettere; 
                e)  il   personale   in   esubero   che   non   trovi
          utilizzazione  ai   sensi   delle   precedenti   lettere e'
          utilizzato a disposizione per la copertura delle  supplenze
          brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili  nella
          medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero
          per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche
          nel  caso  ne  sia  stata  gia'   disposta   la   messa   a
          disposizione; 
              18. Le assegnazioni di cui alle lettere c),  d)  ed  e)
          del comma 17 sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla
          base  del  piano  di  utilizzo  predisposto  dagli   uffici
          scolastici regionali ai sensi del comma 20. 
              19. Per  la  durata  dell'utilizzazione  il  dipendente
          assegnato ad un posto ai sensi dei commi 17 e 18 percepisce
          lo stipendio  proprio  dell'ordine  di  scuola  in  cui  e'
          impegnato, qualora superiore a quello  gia'  in  godimento.
          Nei casi di cui alla lettera e) del comma 17, la differenza
          e' erogata dall'istituto scolastico in cui e'  prestato  il
          servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a  tal  fine
          assegnata  all'istituto  stesso.  Negli  altri   casi,   la
          differenza a favore del dipendente e' erogata a  mezzo  dei
          ruoli di spesa fissa. 
              20. Gli uffici  scolastici  regionali  predispongono  e
          periodicamente aggiornano un  piano  di  disponibilita'  ed
          utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare
          a conoscenza  delle  istituzioni  scolastiche  interessate,
          anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei
          dirigenti scolastici. 
              20-bis. Il  personale  docente  di  cui  al  comma  17,
          alinea,  che  per  l'anno  scolastico  2013-2014  non   sia
          proficuamente  utilizzabile  a  seguito   dell'espletamento
          delle operazioni ai sensi del medesimo  comma  17,  lettere
          a), b) e c), puo' essere collocato  in  quiescenza  dal  1º
          settembre 2013 nel caso  in  cui  maturi  i  requisiti  per
          l'accesso al trattamento pensionistico entro il  31  agosto
          2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata  in
          vigore dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di
          fine  rapporto  comunque   denominato   si   applicano   le
          disposizioni di cui  all'art.  2,  comma  11,  lettera  a),
          numeri 1) e 2), del presente decreto. 
              21. I risparmi conseguenti all'applicazione  dei  commi
          da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi  di
          cui all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. 
              22. Il comma 5 dell'art. 25 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che  la  delega
          ai  docenti  di  compiti  non  costituisce  affidamento  di
          mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in
          cui detti docenti  godano  dell'esonero  o  semiesonero  ai
          sensi dell'art. 459 del  decreto  legislativo  n.  297  del
          1994.  Il   docente   delegato   puo'   essere   retribuito
          esclusivamente  a  carico  dei  fondi  disponibili  per  la
          remunerazione accessoria presso  la  specifica  istituzione
          scolastica od educativa ai sensi  dell'art.  88,  comma  2,
          lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico. 
              23. Per l'anno 2012 le unita' complessive di  personale
          diplomatico  e  amministrativo  e  del  contingente   degli
          esperti di cui all'art.  168  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18  inviate  all'estero
          non possono essere superiori a  quelle  rispettivamente  in
          servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              24. Per l'anno 2012 in relazione al  personale  di  cui
          agli articoli 152 e 157 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 18 del 1967 non  si  procede  ad  adeguamenti
          retributivi e non si sostituiscono 100 unita' di  personale
          cessato. 
              25. Per l'anno  2012  gli  stanziamenti  relativi  alle
          spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti  rispettivamente
          di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000. 
              26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa  di  cui
          all'art. 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998,  n.  299  e'
          ridotta di euro 2.800.000. 
              27. All'art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: 
              «5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la
          quota  di   pertinenza   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, degli stanziamenti di cui
          al comma 5 e' destinata al rimborso forfetario alle regioni
          delle spese sostenute per  gli  accertamenti  medico-legali
          sul personale scolastico ed educativo assente dal  servizio
          per malattia effettuati  dalle  aziende  sanitarie  locali.
          Entro il mese di novembre di  ciascun  anno,  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  provvede
          a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento
          del Servizio Sanitario  Nazionale  concorre  lo  Stato,  in
          proporzione  all'organico  di  diritto  delle  regioni  con
          riferimento all'anno scolastico che si conclude in  ciascun
          esercizio  finanziario.  Dal   medesimo   anno   2012,   le
          istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali  non  sono
          tenute a corrispondere alcuna somma  per  gli  accertamenti
          medico-legali di cui al primo periodo.».