Art. 3 
 
 
             Accesso all'infrastruttura fisica esistente 
 
  1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore  di  rete
ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla  propria
infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di  reti
di comunicazione elettronica ad alta velocita'. 
  2. Ove gli operatori di rete presentino  per  iscritto  domanda  di
installazione di elementi di reti  di  comunicazione  elettronica  ad
alta velocita', i gestori di infrastrutture fisiche e  gli  operatori
di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto
dal  comma  4,  nel  rispetto  dei  principi  di   trasparenza,   non
discriminatorieta', equita' e ragionevolezza. 
  3. Alla richiesta scritta e' allegata una relazione esplicativa, in
cui  sono  indicati  gli  elementi  del   progetto   da   realizzare,
comprensivi di un cronoprogramma degli interventi specifici. 
  4. L'accesso puo' essere rifiutato dal gestore  dell'infrastruttura
e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi: 
    a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare
gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'; 
    b) indisponibilita' di spazio per ospitare gli elementi  di  reti
di comunicazione elettronica ad  alta  velocita'.  L'indisponibilita'
puo' avere riguardo  anche  a  necessita'  future  del  fornitore  di
infrastruttura fisica, sempre che  tali  necessita'  siano  concrete,
adeguatamente    dimostrate,    oltre    che     oggettivamente     e
proporzionalmente correlate allo spazio predetto; 
    c) l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica
ad alta velocita' sia oggettivamente suscettibile  di  determinare  o
incrementa il rischio per l'incolumita', la sicurezza  e  la  sanita'
pubblica, ovvero minacci l'integrita' e la sicurezza delle  reti,  in
particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2011 n.  61,  di  recepimento  della  direttiva
2008/114/CE,  recante  l'individuazione  e  la   designazione   delle
infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessita'  di
migliorarne la protezione  o,  ancora,  determini  rischio  di  grave
interferenza  dei  servizi  di  comunicazione  progettati  con  altri
servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica; 
    d) siano disponibili, a  condizioni  eque  e  ragionevoli,  mezzi
alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti
all'alta velocita'. 
  5. Il motivi del rifiuto devono  essere  esplicitati  per  iscritto
entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda d'accesso.  In
caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine  indicato,
ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi  all'organismo  di  cui
all'articolo 9 per chiedere una decisione vincolante estesa  anche  a
condizioni e prezzo. 
  6. L'organismo di cui all'articolo  9  decide  secondo  criteri  di
equita' e ragionevolezza, entro due  mesi  dalla  data  di  ricezione
della  richiesta.  Il  prezzo  eventualmente  fissato  dall'organismo
competente per la risoluzione delle controversie e' tale da garantire
che il fornitore di  accesso  disponga  di  un'equa  possibilita'  di
recuperare  i  suoi  costi  e  resti  indenne  da   oneri   economici
conseguenti e connessi  alla  realizzazione  delle  opere  necessarie
all'accesso. Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente  di
cui  all'articolo  9  non  copre  i  costi  sostenuti   dal   gestore
dell'infrastruttura, laddove questi  siano  gia'  riconosciuti  nelle
eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa  opportunita'
di recupero dei costi stessi. 
  7. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  pregiudicano  il
diritto di proprieta' del proprietario dell'infrastruttura fisica nei
casi in cui il gestore non ne  sia  anche  il  proprietario,  ne'  il
diritto di proprieta' di terzi, quali i proprietari di  terreni  e  i
proprietari immobiliari privati. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  decreto  legislativo  11  aprile  2011,  n.   61
          (Attuazione    della    Direttiva    2008/114/CE    recante
          l'individuazione e  la  designazione  delle  infrastrutture
          critiche europee  e  la  valutazione  della  necessita'  di
          migliorarne la protezione)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 maggio 2011, n. 102.