Art. 3 
 
 
               Modalita' di svolgimento del tirocinio 
 
  1. Il tirocinio professionale e' svolto con assiduita',  diligenza,
riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.
Per assiduita' si intende la  frequenza  continua  dello  studio  del
professionista, sotto la supervisione diretta di  quest'ultimo.  Tale
requisito si ritiene rispettato se il praticante e'  presente  presso
lo  studio  o  comunque  opera  sotto  la  diretta  supervisione  del
professionista,  per  almeno  venti  ore  settimanali,  fermo  quanto
previsto dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo. Per diligenza  si
intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio.
Per riservatezza si intende l'adozione di un  comportamento  corretto
volto al mantenimento del massimo riserbo  su  tutte  le  notizie  ed
informazioni acquisite nel corso del tirocinio. 
  2. Nel caso di sostituzione di un  periodo  di  pratica  presso  lo
studio professionale con una delle forme alternative  previste  dalla
legge, deve essere comunque  sempre  assicurato  lo  svolgimento  del
tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto  all'ordine
o presso l'Avvocatura dello Stato. 
  3. Oltre che nella pratica svolta presso uno studio  professionale,
il tirocinio  consiste  anche  nella  frequenza  obbligatoria  e  con
profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi  di
formazione di cui all'articolo 43 della legge 31  dicembre  2012,  n.
247. 
  4. L'attivita' di praticantato svolta presso gli uffici  giudiziari
e' disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della  giustizia
ai sensi dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  5. Il tirocinio formativo  presso  gli  uffici  giudiziari  di  cui
all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  nonche'  la
frequentazione della scuole di specializzazione  per  le  professioni
legali di cui all'articolo 16 del  decreto  legislativo  17  novembre
1997, n. 398, possono  essere  svolti  contestualmente  al  tirocinio
professionale,  fermo  quanto  disposto  dal  comma  1  del  presente
articolo e dall'articolo 8,  comma  4,  secondo  periodo,  di  questo
regolamento. 
  6. Resta ferma l'applicazione  dell'articolo  41,  comma  9,  della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dell'articolo  73,  comma  13,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 43 della  citata  legge
          31 dicembre 2012, n. 247: 
              «Art.  43  (Corsi  di  formazione  per  l'accesso  alla
          professione di avvocato). -  1.  Il  tirocinio,  oltre  che
          nella  pratica  svolta  presso  uno  studio  professionale,
          consiste  altresi'  nella  frequenza  obbligatoria  e   con
          profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi,  di
          corsi di formazione di indirizzo  professionale  tenuti  da
          ordini e associazioni forensi, nonche' dagli altri soggetti
          previsti dalla legge. 
              2.  Il  Ministro  della  giustizia,  sentito  il   CNF,
          disciplina con regolamento: 
              a) le modalita' e le condizioni per  l'istituzione  dei
          corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini
          e delle associazioni forensi giudicate idonee,  in  maniera
          da garantire la  liberta'  ed  il  pluralismo  dell'offerta
          formativa e della relativa scelta individuale; 
              b) i contenuti formativi dei  corsi  di  formazione  in
          modo   da    ricomprendervi,    in    quanto    essenziali,
          l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli
          atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei  provvedimenti
          giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica  di
          redazione  del  parere  stragiudiziale  e  la  tecnica   di
          ricerca; 
              c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo
          un carico didattico non inferiore a centosessanta  ore  per
          l'intero periodo; 
              d) le modalita' e le condizioni per  la  frequenza  dei
          corsi  di  formazione  da  parte  del  praticante  avvocato
          nonche' quelle per le verifiche  intermedie  e  finale  del
          profitto, che sono affidate ad una commissione composta  da
          avvocati, magistrati e docenti  universitari,  in  modo  da
          garantire omogeneita' di giudizio su  tutto  il  territorio
          nazionale.  Ai  componenti  della  commissione   non   sono
          riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza.». 
              - Per l'art. 44 della citata legge 31 dicembre 2012, n.
          247, si veda nelle note alle premesse del presente decreto. 
              - Per l'art. 73  del  citato  decreto-legge  21  giugno
          2013, n. 69, si veda nelle note alle premesse del  presente
          decreto. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  del   decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398  (Modifica   alla
          disciplina del concorso per  uditore  giudiziario  e  norme
          sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,
          a norma dell'art. 17, commi  113  e  114,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127): 
              «Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni
          legali).  -  1.  Le  scuole  di  specializzazione  per   le
          professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
          dal presente articolo, ai sensi  dell'  art.  4,  comma  1,
          della legge 19 novembre 1990, n. 341. 
              2. Le scuole di  specializzazione  per  le  professioni
          legali, sulla base di  modelli  didattici  omogenei  i  cui
          criteri sono indicati nel decreto  di  cui  all'  art.  17,
          comma 114, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e  nel
          contesto dell'attuazione della autonomia didattica  di  cui
          all'art. 17, comma 95,  della  predetta  legge,  provvedono
          alla  formazione  comune  dei  laureati  in  giurisprudenza
          attraverso   l'approfondimento   teorico,   integrato    da
          esperienze     pratiche,     finalizzato     all'assunzione
          dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio  delle
          professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per
          la formazione comune  dei  laureati  in  giurisprudenza  e'
          svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le  attivita'
          pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
          presso sedi giudiziarie, studi professionali e  scuole  del
          notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati
          e notai. 
              2-bis. La durata delle scuole di  cui  al  comma  1  e'
          fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea  in
          giurisprudenza secondo l'ordinamento  didattico  previgente
          all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
          di laurea e di laurea specialistica  per  la  classe  delle
          scienze giuridiche, adottati in esecuzione  del  decreto  3
          novembre 1999, n.  509,  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica. 
              2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2-bis  si
          applicano  anche  a  coloro  che   conseguono   la   laurea
          specialistica o magistrale  in  giurisprudenza  sulla  base
          degli ordinamenti  didattici  adottati  in  esecuzione  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,
          n. 509, e successive modificazioni. Per  tali  soggetti,  a
          decorrere dall'anno accademico 2007-2008,  con  regolamento
          del Ministro dell'universita' e della ricerca, di  concerto
          con il Ministro della giustizia, adottato  ai  sensi  dell'
          art. 17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
          l'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 puo'
          essere articolato sulla durata di un anno. 
              3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite,  secondo
          i criteri indicati nel decreto di cui all' art.  17,  comma
          114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita',
          sedi di facolta' di giurisprudenza,  anche  sulla  base  di
          accordi e convenzioni  interuniversitari,  estesi,  se  del
          caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici. 
              4. Nel consiglio delle scuole  di  specializzazione  di
          cui  al  comma  1  sono  presenti  almeno   un   magistrato
          ordinario, un avvocato ed un notaio. 
              5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola,  e'
          determinato con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
          Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore  al
          dieci per cento del numero complessivo di tutti i  laureati
          in   giurisprudenza   nel   corso   dell'anno    accademico
          precedente,  tenendo  conto,  altresi',  del   numero   dei
          magistrati  cessati  dal  servizio   a   qualunque   titolo
          nell'anno precedente aumentato  del  venti  per  cento  del
          numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai  nel
          medesimo periodo, del numero di abilitati alla  professione
          forense nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli  altri
          sbocchi professionali da ripartire per ciascuna  scuola  di
          cui al comma 1, e delle condizioni  di  ricettivita'  delle
          scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
          titoli  ed  esame.  La   composizione   della   commissione
          esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
          i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
          nel decreto di cui all' art. 17, comma 114, della legge  15
          maggio 1997,  n.  127.  Il  predetto  decreto  assicura  la
          presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di  magistrati,
          avvocati e notai. 
              6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno  contenuto
          identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
          sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
          espressa in sessantesimi. Ai fini  della  formazione  della
          graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea  e  del
          curriculum  degli  studi  universitari,  valutato  per   un
          massimo di dieci punti. 
              7. Il  rilascio  del  diploma  di  specializzazione  e'
          subordinato alla certificazione  della  regolare  frequenza
          dei corsi, al superamento delle  verifiche  intermedie,  al
          superamento delle prove finali di esame. 
              8. Il decreto di cui all' art.  17,  comma  114,  della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127,  e'  emanato  sentito  il
          Consiglio superiore della magistratura.». 
              - Per  l'art.  41,  comma  9,  della  citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse del
          presente decreto. 
              - Per l'art. 73, comma 13, del citato decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, si veda melle note  alle  premesse  del
          presente decreto.