Art. 3 
 
                         Addebito del canone 
 
  1. Acquirente Unico S.p.a., con modalita' approvate dall'Autorita',
rende disponibili mensilmente alle  imprese  elettriche,  tramite  il
Sistema   informativo   integrato,   le    informazioni    necessarie
all'addebito del canone nelle fatture. Per la coincidenza  del  luogo
di fornitura di energia rispetto alla residenza, le informazioni sono
desumibili  direttamente  dai  contratti  della   tipologia   clienti
residenti, e dai contratti della tipologia altri clienti domestici ai
sensi dell'articolo 2, comma 1. Ai fini degli importi da  addebitare,
le informazioni tengono conto  delle  regole  generali  previste  dal
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche e
integrazioni, come specificate  dall'Agenzia  delle  entrate  per  le
diverse casistiche con apposita circolare esplicativa. Per i soggetti
nei  cui  confronti  non  si  deve  procedere  all'addebito  per   la
presentazione  della  dichiarazione  di   non   detenzione   di   cui
all'articolo 1, comma 153, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
nonche'  della  dichiarazione  della  sussistenza  di  altra   utenza
elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia'
tenuto al pagamento, o in quanto il pagamento e' stato effettuato con
altre modalita', o per effetto delle esenzioni previste dall'articolo
1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e  da  Convenzioni
internazionali,  le   informazioni   sono   desumibili   dai   flussi
informativi di cui all'articolo 2, comma 2. 
  2. In sede di prima applicazione le informazioni di cui al comma  1
sono rese disponibili alle imprese  elettriche  entro  il  31  maggio
2016. 
  3.  Il  pagamento  del  canone  avviene  in  dieci  rate   mensili,
addebitate  sulle  fatture  emesse  dall'impresa   elettrica   aventi
scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.  Le  rate
si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da  gennaio
ad ottobre. L'impresa elettrica inserisce nelle fatture solo le  rate
del  canone  scadute  nei  periodi  in  cui  vi  e'  certezza   della
titolarita' del contratto di fornitura di energia elettrica. 
  4. Nei casi in cui non siano  dovute  somme  a  titolo  di  consumi
elettrici, l'impresa  elettrica  invia  ai  clienti  le  fatture  con
addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In
ogni caso, l'impresa  elettrica  invia  ai  clienti  le  fatture  con
addebito delle rate del canone dovute per l'anno di  riferimento,  in
tempo utile per l'addebito entro il mese di ottobre. 
  5. In sede  di  prima  applicazione,  nella  prima  fattura  emessa
successivamente al 1° luglio  2016  sono  cumulativamente  addebitate
tutte le rate scadute nell'anno in corso. Obbligata  all'addebito  e'
l'impresa elettrica che risulta  con  certezza  essere  titolare  del
contratto alla data del 1° luglio 2016. 
  6. In caso di  attivazione  di  una  nuova  utenza  successivamente
all'emissione da  parte  dell'impresa  elettrica  delle  fatture  con
scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene  addebitato,  in
un'unica soluzione, nella prima rata  dell'anno  successivo,  secondo
quanto previsto al comma 1, dall'impresa elettrica  che  risulta  con
certezza essere titolare del contratto. 
  7. In  tutti  i  casi  in  cui  nessun  componente  della  famiglia
anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare  di  contratto
delle tipologie addebitabili di cui al comma 1, oppure per gli utenti
per i quali l'erogazione dell'energia elettrica  avviene  nell'ambito
di reti non interconnesse con la rete di  trasmissione  nazionale  di
cui all'allegato  A  alla  delibera  dell'Autorita'  7  luglio  2009,
ARG/elt 89/09 e suoi successivi aggiornamenti, il  pagamento  avviene
ad  opera  del  contribuente  mediante  versamento  unitario  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia
delle  entrate.  Esclusivamente  per  l'anno  2016  il  pagamento  e'
eseguito entro il 31 ottobre 2016. 
  8. Nei casi in cui il contratto sia intestato ad un soggetto  della
famiglia anagrafica diverso dall'intestatario del  canone,  l'Agenzia
delle  entrate  -  Direzione  provinciale  I  di  Torino  -   Ufficio
territoriale di  Torino  I  -  Sportello  SAT  procede  alla  voltura
d'ufficio del canone al titolare del contratto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti al regio decreto-legge 21  febbraio
          1938, n. 246, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  153,  della  citata
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              -Per il testo dell'art.  1,  comma  132,  della  citata
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  17  del  citato   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si veda nelle note  alle
          premesse.