Art. 3 Addebito del canone 1. Acquirente Unico S.p.a., con modalita' approvate dall'Autorita', rende disponibili mensilmente alle imprese elettriche, tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni necessarie all'addebito del canone nelle fatture. Per la coincidenza del luogo di fornitura di energia rispetto alla residenza, le informazioni sono desumibili direttamente dai contratti della tipologia clienti residenti, e dai contratti della tipologia altri clienti domestici ai sensi dell'articolo 2, comma 1. Ai fini degli importi da addebitare, le informazioni tengono conto delle regole generali previste dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche e integrazioni, come specificate dall'Agenzia delle entrate per le diverse casistiche con apposita circolare esplicativa. Per i soggetti nei cui confronti non si deve procedere all'addebito per la presentazione della dichiarazione di non detenzione di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' della dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia' tenuto al pagamento, o in quanto il pagamento e' stato effettuato con altre modalita', o per effetto delle esenzioni previste dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e da Convenzioni internazionali, le informazioni sono desumibili dai flussi informativi di cui all'articolo 2, comma 2. 2. In sede di prima applicazione le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili alle imprese elettriche entro il 31 maggio 2016. 3. Il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'impresa elettrica inserisce nelle fatture solo le rate del canone scadute nei periodi in cui vi e' certezza della titolarita' del contratto di fornitura di energia elettrica. 4. Nei casi in cui non siano dovute somme a titolo di consumi elettrici, l'impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In ogni caso, l'impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone dovute per l'anno di riferimento, in tempo utile per l'addebito entro il mese di ottobre. 5. In sede di prima applicazione, nella prima fattura emessa successivamente al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute nell'anno in corso. Obbligata all'addebito e' l'impresa elettrica che risulta con certezza essere titolare del contratto alla data del 1° luglio 2016. 6. In caso di attivazione di una nuova utenza successivamente all'emissione da parte dell'impresa elettrica delle fatture con scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene addebitato, in un'unica soluzione, nella prima rata dell'anno successivo, secondo quanto previsto al comma 1, dall'impresa elettrica che risulta con certezza essere titolare del contratto. 7. In tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto delle tipologie addebitabili di cui al comma 1, oppure per gli utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale di cui all'allegato A alla delibera dell'Autorita' 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 e suoi successivi aggiornamenti, il pagamento avviene ad opera del contribuente mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia delle entrate. Esclusivamente per l'anno 2016 il pagamento e' eseguito entro il 31 ottobre 2016. 8. Nei casi in cui il contratto sia intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall'intestatario del canone, l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT procede alla voltura d'ufficio del canone al titolare del contratto.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1, comma 153, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse. -Per il testo dell'art. 1, comma 132, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si veda nelle note alle premesse.