Art. 3 
 
       Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 
             del 2013 e inserimento dell'articolo 2-bis 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 2  del  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33, e' sostituito dal  seguente:  «1.  Le  disposizioni  del
presente decreto disciplinano la liberta' di accesso di  chiunque  ai
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e  dagli
altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei
limiti  relativi  alla  tutela  di  interessi  pubblici   e   privati
giuridicamente rilevanti,  tramite  l'accesso  civico  e  tramite  la
pubblicazione  di  documenti,   informazioni   e   dati   concernenti
l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni  e  le
modalita' per la loro realizzazione.». 
  2. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art.  2-bis  (Ambito
soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del presente  decreto,  per
"pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi  comprese  le  autorita'
portuali,  nonche'  le  autorita'  amministrative   indipendenti   di
garanzia, vigilanza e regolazione. 
  2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: 
  a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; 
  b) alle societa' in controllo pubblico come  definite  dal  decreto
legislativo emanato in attuazione  dell'articolo  18  della  legge  7
agosto 2015, n. 124. Sono escluse le societa' quotate  come  definite
dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione  dell'articolo
18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
  c) alle associazioni,  alle  fondazioni  e  agli  enti  di  diritto
privato comunque denominati, anche privi di  personalita'  giuridica,
con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui  attivita'  sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due  esercizi  finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche  amministrazioni  e  in
cui  la  totalita'  dei  titolari  o   dei   componenti   dell'organo
d'amministrazione  o  di  indirizzo  sia   designata   da   pubbliche
amministrazioni. 
  3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai
dati e ai documenti  inerenti  all'attivita'  di  pubblico  interesse
disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione  europea,  alle
societa'  in  partecipazione  pubblica  come  definite  dal   decreto
legislativo emanato in attuazione  dell'articolo  18  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti
di diritto  privato,  anche  privi  di  personalita'  giuridica,  con
bilancio superiore a cinquecentomila euro,  che  esercitano  funzioni
amministrative, attivita' di produzione di beni e  servizi  a  favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.». 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato  decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 2.(Oggetto) - 1. Le disposizioni  del  presente
          decreto disciplinano la liberta' di accesso di chiunque  ai
          dati   e   ai   documenti    detenuti    dalle    pubbliche
          amministrazioni e dagli altri soggetti di cui  all'articolo
          2-bis, garantita, nel rispetto  dei  limiti  relativi  alla
          tutela  di  interessi  pubblici  e  privati  giuridicamente
          rilevanti,  tramite   l'accesso   civico   e   tramite   la
          pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti
          l'organizzazione    e    l'attivita'    delle     pubbliche
          amministrazioni e le modalita' per la loro realizzazione. 
              2. Ai fini del presente decreto, per  pubblicazione  si
          intende la pubblicazione, in conformita' alle specifiche  e
          alle regole  tecniche  di  cui  all'allegato  A,  nei  siti
          istituzionali   delle   pubbliche    amministrazioni    dei
          documenti,  delle  informazioni  e  dei  dati   concernenti
          l'organizzazione    e    l'attivita'    delle     pubbliche
          amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque  di
          accedere ai  siti  direttamente  ed  immediatamente,  senza
          autenticazione ed identificazione.». 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione). 
              1. (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 18 della citata legge
          7 agosto 2015, n. 124: 
                «Art.   18.   (Riordino   della   disciplina    delle
          partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche).
          1. Il decreto legislativo per il riordino della  disciplina
          in   materia    di    partecipazioni    societarie    delle
          amministrazioni pubbliche e' adottato al  fine  prioritario
          di   assicurare   la   chiarezza   della   disciplina,   la
          semplificazione normativa e la tutela  e  promozione  della
          concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei
          regimi transitori, nel rispetto  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi,  che  si  aggiungono  a  quelli  di  cui
          all'articolo 16: 
              a) distinzione tra tipi di societa' in  relazione  alle
          attivita' svolte, agli interessi pubblici  di  riferimento,
          alla misura e qualita'  della  partecipazione  e  alla  sua
          natura  diretta  o  indiretta,  alla  modalita'  diretta  o
          mediante procedura di evidenza  pubblica  dell'affidamento,
          nonche'  alla  quotazione  in  borsa  o  all'emissione   di
          strumenti finanziari quotati nei mercati  regolamentati,  e
          individuazione della relativa disciplina, anche in base  al
          principio di proporzionalita' delle deroghe  rispetto  alla
          disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia  di
          organizzazione e crisi d'impresa; 
              b) ai fini della razionalizzazione  e  riduzione  delle
          partecipazioni pubbliche  secondo  criteri  di  efficienza,
          efficacia ed economicita', ridefinizione della  disciplina,
          delle condizioni  e  dei  limiti  per  la  costituzione  di
          societa', l'assunzione e il mantenimento di  partecipazioni
          societarie da parte di amministrazioni pubbliche  entro  il
          perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti  strategici
          per la tutela di interessi  pubblici  rilevanti,  quale  la
          gestione  di  servizi  di  interesse  economico   generale;
          applicazione dei principi della presente lettera anche alle
          partecipazioni pubbliche gia' in essere; 
              c) precisa definizione del regime delle responsabilita'
          degli  amministratori  delle  amministrazioni  partecipanti
          nonche' dei dipendenti e degli  organi  di  gestione  e  di
          controllo delle societa' partecipate; 
              d) definizione, al fine di assicurare la  tutela  degli
          interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la
          salvaguardia  dell'immagine   del   socio   pubblico,   dei
          requisiti e della garanzia di onorabilita' dei candidati  e
          dei componenti degli organi di amministrazione e  controllo
          delle societa', anche al  fine  di  garantirne  l'autonomia
          rispetto agli enti proprietari; 
              e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per  gli
          acquisti e il reclutamento del  personale,  per  i  vincoli
          alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati  al
          contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni  di
          cui alla lettera a) e introducendo criteri  di  valutazione
          oggettivi,  rapportati  al  valore  anche   economico   dei
          risultati; previsione che i risultati economici positivi  o
          negativi ottenuti assumano rilievo  ai  fini  del  compenso
          economico variabile degli amministratori in  considerazione
          dell'obiettivo  di  migliorare  la  qualita'  del  servizio
          offerto ai cittadini e tenuto conto della congruita'  della
          tariffa e del costo del servizio; 
              f)  promozione  della  trasparenza  e   dell'efficienza
          attraverso l'unificazione,  la  completezza  e  la  massima
          intelligibilita'  dei  dati  economico-patrimoniali  e  dei
          principali  indicatori  di  efficienza,  nonche'  la   loro
          pubblicita' e accessibilita'; 
              g) attuazione dell'articolo 151,  comma  8,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          in  materia  di  consolidamento  delle  partecipazioni  nei
          bilanci degli enti proprietari; 
              h)  eliminazione  di  sovrapposizioni  tra   regole   e
          istituti  pubblicistici  e   privatistici   ispirati   alle
          medesime esigenze di disciplina e controllo; 
              i) possibilita' di piani di rientro per le societa' con
          bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento; 
              l) regolazione dei flussi finanziari,  sotto  qualsiasi
          forma, tra amministrazione pubblica e societa'  partecipate
          secondo i criteri di parita'  di  trattamento  tra  imprese
          pubbliche e private e operatore di mercato; 
              m) con riferimento alle societa' partecipate dagli enti
          locali: 
              1) per le societa' che gestiscono servizi strumentali e
          funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure
          per   la   scelta   del   modello    societario    e    per
          l'internalizzazione  nonche'   di   procedure,   limiti   e
          condizioni  per  l'assunzione,  la   conservazione   e   la
          razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione  al
          numero dei dipendenti,  al  fatturato  e  ai  risultati  di
          gestione; 
              2) per le societa' che gestiscono servizi  pubblici  di
          interesse economico generale, individuazione di  un  numero
          massimo di esercizi con perdite di bilancio che  comportino
          obblighi   di   liquidazione   delle   societa',    nonche'
          definizione, in conformita' con la  disciplina  dell'Unione
          europea, di  criteri  e  strumenti  di  gestione  volti  ad
          assicurare il perseguimento dell'interesse  pubblico  e  ad
          evitare  effetti  distorsivi   sulla   concorrenza,   anche
          attraverso la disciplina dei contratti di servizio e  delle
          carte dei  diritti  degli  utenti  e  attraverso  forme  di
          controllo sulla gestione e sulla qualita' dei servizi; 
              3) rafforzamento delle  misure  volte  a  garantire  il
          raggiungimento  di  obiettivi  di   qualita',   efficienza,
          efficacia ed economicita', anche  attraverso  la  riduzione
          dell'entita'  e   del   numero   delle   partecipazioni   e
          l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo
          sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale  e
          societa'  partecipate  nel  rispetto  degli  equilibri   di
          finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza; 
              4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione,
          nel sito  internet  degli  enti  locali  e  delle  societa'
          partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali  e
          di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali
          che  consentano   il   confronto,   anche   ai   fini   del
          rafforzamento  e  della  semplificazione  dei  processi  di
          armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
          bilancio delle  amministrazioni  pubbliche  partecipanti  e
          delle societa' partecipate; 
              5) introduzione di  un  sistema  sanzionatorio  per  la
          mancata attuazione  dei  principi  di  razionalizzazione  e
          riduzione di cui al presente articolo, basato  anche  sulla
          riduzione    dei    trasferimenti    dello    Stato    alle
          amministrazioni che non ottemperano  alle  disposizioni  in
          materia; 
              6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti
          a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi
          di  ristrutturazione  e   privatizzazione   relativi   alle
          societa' partecipate; 
              7) ai fini del rafforzamento del sistema dei  controlli
          interni  previsti  dal  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  revisione   degli
          obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle societa'
          partecipate  nei  confronti   degli   enti   locali   soci,
          attraverso  specifici  flussi   informativi   che   rendano
          analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali
          del servizio, gli obblighi di servizio pubblico  imposti  e
          gli standard di qualita', per ciascun servizio o  attivita'
          svolta dalle societa' medesime nell'esecuzione dei  compiti
          affidati, anche attraverso l'adozione e la  predisposizione
          di appositi schemi di contabilita' separata.».