Art. 3 
 
 
Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone  con  disabilita'
                 grave prive del sostegno familiare 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1,  commi  1  e  2,  e  per
l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, e' istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  il
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del
sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La  dotazione  del
Fondo e' determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016,  in  38,3
milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2018. 
  2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a  carico
del Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
con il Ministro della salute, previa intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. Con le medesime modalita'  il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione  delle
risorse del Fondo. 
  3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono  i
criteri  e  le  modalita'  per  l'erogazione  dei  finanziamenti,  le
modalita' per la pubblicita'  dei  finanziamenti  erogati  e  per  la
verifica dell'attuazione delle  attivita'  svolte  e  le  ipotesi  di
revoca dei finanziamenti concessi. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, si rinvia alle note all'art. 2.