Art. 3 
 
 
             Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
  «Art.   18-bis   (Presentazione   di   istanze,   segnalazioni    o
comunicazioni).  -  1.  Dell'avvenuta   presentazione   di   istanze,
segnalazioni o comunicazioni e' rilasciata immediatamente,  anche  in
via telematica, una ricevuta, che  attesta  l'avvenuta  presentazione
dell'istanza, della segnalazione e della  comunicazione  e  indica  i
termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta,  ove  previsto,  a
rispondere, ovvero entro i  quali  il  silenzio  dell'amministrazione
equivale ad accoglimento dell'istanza. Se  la  ricevuta  contiene  le
informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di
avvio  del  procedimento  ai  sensi  dell'articolo  7.  La  data   di
protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione  non  puo'
comunque essere diversa da  quella  di  effettiva  presentazione.  Le
istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso
di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilita'
del soggetto competente. 
  2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate  ad
un ufficio diverso da  quello  competente,  i  termini  di  cui  agli
articoli 19, comma 3,  e  20,  comma  1,  decorrono  dal  ricevimento
dell'istanza,   segnalazione   o   della   comunicazione   da   parte
dell'ufficio competente.»; 
    b) all'articolo 19, 
  1) al comma 2, dopo le parole «puo' essere iniziata» sono  inserite
le seguenti: «, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2,»; 
  2) al comma 3, 
  a) le parole «, disponendo la sospensione dell'attivita' intrapresa
e» sono soppresse; 
  b) la parole «stesse» e' sostituita dalle seguenti: «da  parte  del
privato»; 
  c) e' aggiunto in fine il seguente periodo:  «Con  lo  stesso  atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per
la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente,  paesaggio,
beni  culturali,  salute,  sicurezza  pubblica  o  difesa  nazionale,
l'amministrazione dispone la sospensione  dell'attivita'  intrapresa.
L'atto motivato interrompe il termine di cui al  primo  periodo,  che
ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato  comunica
l'adozione  delle  suddette   misure.   In   assenza   di   ulteriori
provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli  effetti  della
sospensione eventualmente adottata.»; 
    c) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-bis (Concentrazione dei regimi amministrativi). -  1.  Sul
sito  istituzionale  di  ciascuna  amministrazione  e'  indicato   lo
sportello unico, di regola telematico, al quale presentare  la  SCIA,
anche in  caso  di  procedimenti  connessi  di  competenza  di  altre
amministrazioni   ovvero    di    diverse    articolazioni    interne
dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite piu' sedi di
tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralita' dei punti di
accesso sul territorio. 
  2. Se per lo svolgimento  di  un'attivita'  soggetta  a  SCIA  sono
necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni,  asseverazioni  e
notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui
al comma  1.  L'amministrazione  che  riceve  la  SCIA  la  trasmette
immediatamente alle altre  amministrazioni  interessate  al  fine  di
consentire,  per  quanto  di  loro  competenza,  il  controllo  sulla
sussistenza dei  requisiti  e  dei  presupposti  per  lo  svolgimento
dell'attivita' e la presentazione, almeno cinque giorni  prima  della
scadenza dei termini di cui all'articolo 19,  commi  3  e  6-bis,  di
eventuali proposte motivate  per  l'adozione  dei  provvedimenti  ivi
previsti. 
  3. Nel caso in cui l'attivita'  oggetto  di  SCIA  e'  condizionata
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o  pareri  di
altri uffici e amministrazioni, ovvero  all'esecuzione  di  verifiche
preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al  comma  1
la relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata ricevuta  ai
sensi  dell'articolo  18-bis.  In  tali  casi,  il  termine  per   la
convocazione della conferenza di cui all'articolo  14  decorre  dalla
data di presentazione dell'istanza e  l'inizio  dell'attivita'  resta
subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello  da'
comunicazione all'interessato.»; 
    d) all'articolo 20, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Tali termini decorrono  dalla  data  di  ricevimento  della
domanda del privato.»; 
    e) all'articolo 21, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
  «2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19,  comma
3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non
escludono la responsabilita'  del  dipendente  che  non  abbia  agito
tempestivamente  nel  caso  in  cui  la  segnalazione  certificata  o
l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.»; 
    f) all'articolo 29, comma 2-ter,  dopo  la  parola  «concernenti»
sono inserite le seguenti: «la presentazione di istanze, segnalazioni
e comunicazioni,». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 19, 20,  21  e  29
          della legge 7 agosto 1990, n. 241,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          -  SCIA).  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,  licenza,
          concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
          denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
          ruoli    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
          relative alla sussistenza dei requisiti e  dei  presupposti
          di cui al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni
          sono  corredate  dagli  elaborati  tecnici  necessari   per
          consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
          Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
          di  atti  o  pareri  di  organi  o  enti  appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni  competenti.  La  segnalazione,   corredata
          delle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
          dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere  presentata
          mediante posta raccomandata con avviso di  ricevimento,  ad
          eccezione dei procedimenti per cui e'  previsto  l'utilizzo
          esclusivo  della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
          segnalazione  si  considera  presentata  al  momento  della
          ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis,  comma  2,
          dalla   data   della   presentazione   della   segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere,  prescrivendo  le  misure  necessarie  con   la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure da parte del privato, decorso  il  suddetto  termine
          l'attivita'  si  intende  vietata.  Con  lo   stesso   atto
          motivato, in presenza di attestazioni non  veritiere  o  di
          pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in  materia
          di ambiente, paesaggio, beni culturali,  salute,  sicurezza
          pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
          sospensione  dell'attivita'  intrapresa.  L'atto   motivato
          interrompe  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,   che
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato
          comunica l'adozione delle suddette misure.  In  assenza  di
          ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
          gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di  cui  al  comma
          6-bis,  l'amministrazione  competente  adotta  comunque   i
          provvedimenti previsti dal medesimo  comma  3  in  presenza
          delle condizioni previste dall'art. 21-nonies. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104.». 
              «Art.  20  (Silenzio  assenso).  -   1.   Fatta   salva
          l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di
          parte per il rilascio di  provvedimenti  amministrativi  il
          silenzio   dell'amministrazione   competente   equivale   a
          provvedimento  di   accoglimento   della   domanda,   senza
          necessita' di ulteriori istanze o diffide, se  la  medesima
          amministrazione non comunica all'interessato,  nel  termine
          di cui all'art.  2,  commi  2  o  3,  il  provvedimento  di
          diniego, ovvero non procede ai  sensi  del  comma  2.  Tali
          termini decorrono dalla data di ricevimento  della  domanda
          del privato. 
              2.  L'amministrazione  competente  puo'  indire,  entro
          trenta giorni dalla presentazione dell'istanza  di  cui  al
          comma 1, una conferenza di servizi ai sensi  del  capo  IV,
          anche tenendo conto delle situazioni giuridiche  soggettive
          dei controinteressati. 
              3. Nei casi in  cui  il  silenzio  dell'amministrazione
          equivale ad accoglimento della  domanda,  l'amministrazione
          competente  puo'  assumere   determinazioni   in   via   di
          autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  agli  atti   e   procedimenti   riguardanti   il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
          dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
          sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e  la  cittadinanza,  la
          salute e  la  pubblica  incolumita',  ai  casi  in  cui  la
          normativa comunitaria impone  l'adozione  di  provvedimenti
          amministrativi formali, ai casi in cui la  legge  qualifica
          il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
          nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con i Ministri competenti. 
              5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
              5-bis.». 
              «Art. 21 (Disposizioni  sanzionatorie).  -  1.  Con  la
          segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e  20
          l'interessato   deve   dichiarare   la   sussistenza    dei
          presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso  di
          dichiarazioni  mendaci  o  di  false  attestazioni  non  e'
          ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi  effetti
          a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi  ed
          il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dell'art.
          483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca  piu'
          grave reato. 
              2. 
              2-bis. Restano  ferme  le  attribuzioni  di  vigilanza,
          prevenzione e controllo su attivita' soggette  ad  atti  di
          assenso da parte di pubbliche amministrazioni  previste  da
          leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio  all'attivita'
          ai sensi degli articoli 19 e 20. 
              2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'art. 19,
          comma 3, e la formazione  del  silenzio  assenso  ai  sensi
          dell'art.  20  non   escludono   la   responsabilita'   del
          dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso  in
          cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non
          fosse conforme alle norme vigenti.». 
              «Art. 29 (Ambito di applicazione della legge). - 1.  Le
          disposizioni  della  presente  legge  si   applicano   alle
          amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali.  Le
          disposizioni della presente legge si  applicano,  altresi',
          alle societa' con totale o  prevalente  capitale  pubblico,
          limitatamente all'esercizio delle funzioni  amministrative.
          Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11,  15  e  25,
          commi 5, 5-bis e 6,  nonche'  quelle  del  capo  IV-bis  si
          applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. 
              2. Le regioni e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze,  regolano  le  materie  disciplinate
          dalla   presente   legge   nel   rispetto    del    sistema
          costituzionale e delle garanzie del cittadino nei  riguardi
          dell'azione  amministrativa,  cosi'   come   definite   dai
          principi stabiliti dalla presente legge. 
              2-bis.   Attengono   ai   livelli   essenziali    delle
          prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
          della Costituzione le  disposizioni  della  presente  legge
          concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
          garantire    la    partecipazione    dell'interessato    al
          procedimento,   di   individuarne   un   responsabile,   di
          concluderlo entro il termine  prefissato  e  di  assicurare
          l'accesso  alla  documentazione   amministrativa,   nonche'
          quelle relative alla durata massima dei procedimenti. 
              2-ter. Attengono altresi' ai livelli  essenziali  delle
          prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
          della Costituzione le  disposizioni  della  presente  legge
          concernenti la presentazione  di  istanze,  segnalazioni  e
          comunicazioni, la dichiarazione di inizio  attivita'  e  il
          silenzio assenso e  la  conferenza  di  servizi,  salva  la
          possibilita'  di  individuare,  con  intese  in   sede   di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni  non
          si applicano. 
              2-quater.  Le  regioni   e   gli   enti   locali,   nel
          disciplinare  i   procedimenti   amministrativi   di   loro
          competenza, non  possono  stabilire  garanzie  inferiori  a
          quelle assicurate ai privati dalle  disposizioni  attinenti
          ai livelli essenziali delle prestazioni  di  cui  ai  commi
          2-bis e 2-ter, ma possono prevedere  livelli  ulteriori  di
          tutela. 
              2-quinquies.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e   le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la
          propria  legislazione  alle   disposizioni   del   presente
          articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative  norme
          di attuazione.».