Art. 3 1. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «nonche'» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 luglio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 376 del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 376 (Ritrattazione). - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonche' dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e dall'articolo 378, il colpevole non e' punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. Qualora la falsita' sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non e' punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.».