Art. 3 
 
  1. All'articolo 376,  primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  la
parola: «nonche'» sono  inserite  le  seguenti:  «dall'articolo  375,
primo comma, lettera b), e». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 11 luglio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  376  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 376 (Ritrattazione). - Nei  casi  previsti  dagli
          articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonche' dall'articolo
          375, primo comma,  lettera  b),  e  dall'articolo  378,  il
          colpevole non e' punibile se, nel  procedimento  penale  in
          cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni,
          ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura
          del dibattimento. 
              Qualora  la  falsita'  sia  intervenuta  in  una  causa
          civile, il colpevole non e' punibile se ritratta il falso e
          manifesta il vero prima che sulla  domanda  giudiziale  sia
          pronunciata   sentenza    definitiva,    anche    se    non
          irrevocabile.».