Art. 3 Incentivazione della produzione ecocompatibile di AEE 1. Le misure previste relative alla progettazione ecocompatibile delle AEE fanno riferimento al decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, e agli specifici regolamenti europei citati in premessa. 2. Ai fini dell'ottimizzazione del «fine vita» delle AEE, ovvero dell'insieme delle attivita' necessarie per il corretto trattamento, recupero e riciclaggio dei rifiuti delle AEE, i produttori prevedono l'implementazione di strategie di eco-progettazione volte a facilitare le operazioni di riuso e riciclo, incluse quelle relative a: a) uso di materiali riciclabili e biodegradabili; b) riduzione della quantita' e della diversita' dei materiali; c) aumento della riciclabilita' del prodotto e delle sue componenti; d) limitazione dell'uso di sostanze pericolose; e) ottimizzazione del disassemblaggio del prodotto. 3. I produttori di AEE che, a seguito della verifica della documentazione presentata al Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (di seguito Comitato) prima dell'immissione sul mercato delle AEE, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dimostrano di avere ridotto il costo di gestione di fine vita dell'AEE, possono richiedere una riduzione dell'eco-contributo secondo quanto previsto dal comma 4. La documentazione da presentare contiene le relazioni e i dati riportati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, ed eventuali altre informazioni che il produttore ritiene necessarie. 4. Il Comitato, avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione dell'ambiente (di seguito ISPRA), valuta la documentazione presentata dai produttori, secondo la griglia di valutazione di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, tenendo conto altresi' del possesso delle certificazioni della serie ISO 14001 e successive, relative alla gestione ambientale dei processi e dei prodotti, e rilascia un'attestazione per il prodotto che risulta idoneo a ricevere la riduzione dell'ecocontributo. La percentuale di riduzione dell'ecocontributo e' valutata dal Comitato in relazione al risparmio effettivo di gestione del fine vita dell'AEE. La riduzione percentuale dell'eco-contributo, ottenuta come riduzione del peso dell'immesso a consumo, e' determinata secondo le modalita' contenute nella griglia di valutazione di cui all'Allegato 2. 5. Il produttore, in possesso dell'attestazione di cui al comma 4, nella dichiarazione di immesso sul mercato annuale al Registro nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, applica il coefficiente di riduzione del peso per le sole tipologie di AEE per le quali ha ricevuto l'attestazione.
Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014: «Art. 35 (Comitato di vigilanza e di controllo). - 1. Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, gia' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e ridefinito dall'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, svolge i seguenti compiti: a) predispone ed aggiorna il Registro nazionale di cui all'art. 29, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso art. 29, comma 8; b) raccoglie, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro nazionale ai sensi dell'art. 29, comma 6; c) calcola, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori; d) programma e dispone, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b); e) vigila affinche' le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il simbolo di cui all'Allegato IX ed affinche' i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il Registro sulla conformita' alle disposizioni di cui all'art. 29; f) assicura il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo; g) funge da punto di riferimento per la rappresentazione di diverse problematiche da parte degli interessati, e del Centro di coordinamento ed in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello europeo, si esprime circa l'applicabilita' o meno del presente decreto legislativo a tipologie di AEE non elencate agli Allegati II e IV; h) favorisce l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti; i) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni in suo possesso che siano necessarie ai fini della predisposizione delle relazioni di cui all'art. 31, comma 2. 2. Con apposita delibera, il Comitato definisce i criteri di determinazione delle quote di mercato di cui alla lettera c) del comma 1, anche in considerazione, ove possibile, del diverso impatto ambientale delle singole tipologie di AEE. A tal fine, il Comitato valuta l'analisi del ciclo di vita dei beni che puo' essere facoltativamente presentata da ciascun produttore con riferimento alle proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito www.registroraee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ai fini della definizione delle quote di mercato, il Comitato di vigilanza si avvale del Centro di coordinamento. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'ISPRA e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il Comitato puo' avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza. 4. L'attivita' e il funzionamento del Comitato sono disciplinati con regolamento interno adottato dal medesimo Comitato, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. La Segreteria del Comitato e' assicurata dall'ISPRA.». - Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014: «Art. 29 (Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE). - 1. Il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del presente decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE, nonche' idonee a consentire la definizione delle quote di mercato di cui all'art. 35, comma 1, lettera c). 2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, i produttori prima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo le modalita' indicate all'art. 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185. 3. All'interno di tale Registro, oltre alla sezione relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, e' istituita una apposita sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell'art. 9. 4. Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui al comma 1 puo' immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice di attivita' non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attivita' che lo individua come tale, nonche' il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia previsti dal presente decreto. 5. L'iscrizione al registro, con l'indicazione delle pertinenti informazioni, e' effettuata esclusivamente per via telematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato ai sensi dell'art. 30, secondo le modalita' indicate all'art. 3 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185. Nel caso in cui l'iscrizione sia effettuata dal rappresentate autorizzato, tale soggetto risponde degli obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato anche con riferimento agli oneri di registrazione di cui al presente comma. 6. All'atto dell'iscrizione al Registro nazionale il produttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce le informazioni previste all'Allegato X e si impegna ad aggiornarle opportunamente. 7. Per facilitare l'iscrizione anche negli altri Stati, il Registro nazionale predispone all'interno del proprio sito web istituzionale, appositi rimandi (link) agli altri registri nazionali. 8. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di vigilanza e controllo l'elenco delle imprese iscritte al Registro come produttori di AEE.».