Art. 3 
 
 
Costituzione dell'unione e  registrazione  degli  atti  nell'archivio
                         dello stato civile 
 
  1. Le parti, nel giorno indicato nell'invito, rendono personalmente
e  congiuntamente,   alla   presenza   di   due   testimoni,   avanti
all'ufficiale dello stato civile del comune ove e'  stata  presentata
la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un'unione  civile.
Nella dichiarazione le parti confermano l'assenza di cause impeditive
di cui all'articolo 1, comma 4, della legge. 
  2. L'ufficiale, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 1,  fatta
menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge,
redige apposito processo verbale, sottoscritto unitamente alle  parti
e ai testimoni, cui allega il verbale della richiesta. 
  3. La registrazione degli atti dell'unione  civile,  costituita  ai
sensi del comma 2,  e'  eseguita  mediante  iscrizione  nel  registro
provvisorio delle unioni civili  di  cui  all'articolo  9.  Gli  atti
iscritti sono inoltre oggetto di annotazione nell'atto di nascita  di
ciascuna delle parti. A tal  fine,  l'ufficiale  che  ha  redatto  il
processo verbale di cui al comma 2  lo  trasmette  immediatamente  al
comune di nascita di ciascuna delle parti, conservandone  l'originale
nei propri archivi. 
  4. Nella dichiarazione di cui al presente articolo le parti possono
rendere la dichiarazione di  scelta  del  regime  patrimoniale  della
separazione dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge. 
  5. La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o  di
entrambe  le  parti  nel  giorno  indicato  nell'invito  equivale   a
rinuncia. L'ufficiale redige  processo  verbale,  sottoscritto  anche
dalla parte e dai testimoni ove presenti, e lo archivia unitamente al
verbale della richiesta nel registro provvisorio. 
  6. Se una delle  parti,  per  infermita'  o  per  altro  comprovato
impedimento, e' nell'impossibilita' di recarsi  alla  casa  comunale,
l'ufficiale si trasferisce  nel  luogo  in  cui  si  trova  la  parte
impedita  e,  ivi,  alla  presenza  di  due  testimoni,   riceve   la
dichiarazione costitutiva di cui al presente articolo. 
  7. Nel caso di imminente  pericolo  di  vita  di  una  delle  parti
l'ufficiale dello stato civile riceve  la  dichiarazione  costitutiva
anche in assenza di richiesta, previo giuramento delle  parti  stesse
sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione  dell'unione  e
sull'assenza di cause impeditive di  cui  all'articolo  1,  comma  4,
della legge. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il riferimento al comma 4 dell'articolo  1  della
          citata legge 20 maggio  2016,  n.  76,  vedasi  nelle  note
          all'articolo 1. 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  11,  12   e   13
          dell'articolo 1, della citata legge 20 maggio 2016, n. 76: 
              «11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone
          dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e
          assumono  i  medesimi  doveri;  dall'unione  civile  deriva
          l'obbligo reciproco all'assistenza  morale  e  materiale  e
          alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute,  ciascuna
          in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita'
          di lavoro  professionale  e  casalingo,  a  contribuire  ai
          bisogni comuni. 
              12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita
          familiare e fissano la residenza comune; a  ciascuna  delle
          parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. 
              13.  Il  regime  patrimoniale  dell'unione  civile  tra
          persone  dello  stesso  sesso,  in  mancanza   di   diversa
          convenzione patrimoniale, e' costituito dalla comunione dei
          beni.  In  materia  di  forma,  modifica,   simulazione   e
          capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali  si
          applicano gli articoli 162,  163,  164  e  166  del  codice
          civile. Le parti non possono derogare ne' ai diritti ne' ai
          doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.
          Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni  II,  III,
          IV, V e VI del capo VI del titolo VI del  libro  primo  del
          codice civile.».