Art. 3 
 
Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini  di  solidarieta'
                               sociale 
 
  1.  Gli   operatori   del   settore   alimentare   possono   cedere
gratuitamente le eccedenze alimentari a  soggetti  donatari  i  quali
possono  ritirarle  direttamente  o  incaricandone   altro   soggetto
donatario. 
  2. I soggetti donatari di cui al comma 1 devono destinare, in forma
gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo  umano,
prioritariamente a favore di persone indigenti. 
  3. Le eccedenze alimentari non  idonee  al  consumo  umano  possono
essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione
ad  autocompostaggio  o  a  compostaggio  di  comunita'  con   metodo
aerobico. 
  4. Gli alimenti che presentano irregolarita' di  etichettatura  che
non siano riconducibili  alle  informazioni  relative  alla  data  di
scadenza  o  alle  sostanze  o  prodotti  che  provocano  allergie  e
intolleranze, possono essere ceduti ai soggetti donatari. 
  5. E' consentita la cessione a titolo gratuito delle  eccedenze  di
prodotti agricoli in campo o di prodotti  di  allevamento  idonei  al
consumo umano ed animale  ai  soggetti  donatari.  Le  operazioni  di
raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate  direttamente  dai
soggetti  donatari  o  da  loro  incaricati  sono  svolte  sotto   la
responsabilita' di chi effettua le attivita' medesime,  nel  rispetto
delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.