Art. 3 
 
 
                      Modifiche all'articolo 3 
                 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 28  gennaio  1994,  n.  84,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole «comando generale del Corpo delle capitanerie  di
porto» sono inserite le seguenti: «- Guardia costiera»; 
  b) le parole «Ministero dei trasporti  e  della  navigazione»  sono
sostituite  dalle  parole  «Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti» ovunque ricorrano; 
  c) le parole:  «l'articolo  3  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio  dello  Stato  31  marzo  1947,  n.  396,  e  svolge   le
attribuzioni di cui al regio decreto 19  febbraio  1940,  n.  194,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014,  n.  72,  e  svolge  le  attribuzioni  previste  dalle
disposizioni vigenti»; 
  d) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le capitanerie  di
porto dipendono funzionalmente dal Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare  e  dal  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  per  le  materie  di  rispettiva
competenza.». 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
          come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 3. Costituzione del comando  generale  del  Corpo
          delle capitanerie 
              1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e'
          costituito in comando generale del Corpo delle  capitanerie
          di porto - Guardia costiera , senza aumento di organico ne'
          di  spese  complessive,   dipende   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone
          il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  11
          febbraio 2014, n. 72, e  svolge  le  attribuzioni  previste
          dalle disposizione vigenti; esercita altresi' le competenze
          in materia di sicurezza  della  navigazione  attribuite  al
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti.   Le
          capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          dal  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari   e
          forestali, per le materie di rispettiva competenza. 
              Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          31 marzo 1947, n. 396  (Attribuzioni  del  Ministero  della
          marina mercantile), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  4
          giugno 1947, n. 125 e' stato abrogato dall'art. 18,  D.P.R.
          24 aprile 1998, n. 202, con  la  decorrenza  ivi  indicata.
          L'abrogazione del presente provvedimento e'  stata  inoltre
          disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1,  D.L.  22  dicembre
          2008, n. 200. 
              Il regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194 (Attribuzioni
          e ordinamento del comando  generale  delle  capitanerie  di
          porto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1940,
          n. 85 e' stato abrogato dall'art. 2269, comma  1,  n.  123,
          D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66,  con  la  decorrenza  prevista
          dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010. 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
          febbraio 2014, n. 72  (Regolamento  di  organizzazione  del
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi
          dell'art.  2  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio
          2014, n. 105 
              Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio  2014,  n.
          105.