Art. 3 Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati 1. All'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: «ad una sede» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».