Art. 3 
 
  Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati 
 
  1. All'articolo 194, primo comma,  del  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12,  le  parole:  «,  ad  una  sede  da  lui  chiesta»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad una sede» e le parole: «tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «quattro anni».