(Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile-art. 3)
 
                               Art. 3 
 
           (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi) 
 
 
  1. Il presidente della sezione vigila affinche',  senza  danno  per
l'amministrazione della  giustizia,  gli  incarichi  siano  equamente
distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei
consulenti iscritti possano  essere  conferiti  incarichi  in  misura
superiore  al  10  per  cento  di  quelli  affidati  dall'ufficio,  e
garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento
degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. 
 
 
  2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa  tenere  dal
segretario un registro in  cui  debbono  essere  annotati  tutti  gli
incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i  compensi  liquidati
da ciascun giudice. 
 
 
  3. Questi deve dare notizia degli incarichi  dati  e  dei  compensi
liquidati al presidente del tribunale presso il quale  il  consulente
e' iscritto. 
 
 
  4. Il presidente della sezione giurisdizionale di appello  esercita
la vigilanza prevista nel comma  1  per  gli  incarichi  che  vengono
affidati dalla sezione d'appello.