(Allegato 3 Norme transitorie e abrogazioni-art. 3)
 
                               Art. 3 
 
        (Disposizioni particolari per giudizi pensionistici) 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  alla  Parte  IV  del   codice,   che
disciplinano il  giudizio  pensionistico,  si  applicano  ai  giudizi
instaurati in primo grado con ricorso depositato  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del codice. 
 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 170 del codice, sull'appello
in materia pensionistica, si applicano ai giudizi instaurati con atto
di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di
entrata in vigore del codice. 
 
  3. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le
quali stia decorrendo il termine  per  l'impugnazione  alla  data  di
entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 170, comma 4,
193 e 194 del medesimo codice. 
 
  4. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti, in primo  grado
ed in appello, alla data di entrata in vigore del codice,  le  parti,
entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla stessa  data,
presentano una nuova istanza di fissazione di  udienza,  sottoscritta
dalla parte, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e
per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di discussione.  In
difetto, il ricorso e' dichiarato perento con decreto del presidente.
Il  decreto  e'  depositato  in  segreteria,  che  ne   da'   formale
comunicazione alle parti costituite. 
 
  5. Nel termine di  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  ciascuna
delle parti costituite puo' proporre  opposizione  al  collegio,  con
atto notificato a  tutte  le  altre  parti  e  depositato  presso  la
segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica.
Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione  in
camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta,  con
ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone  la
reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le
spese sono poste a carico  dell'opponente  e  vengono  liquidate  dal
collegio  nella  stessa  ordinanza,  esclusa   la   possibilita'   di
compensazione  anche   parziale.   L'ordinanza   e'   depositata   in
segreteria, che ne da' comunicazione alle parti  costituite.  Avverso
l'ordinanza che decide sulla opposizione puo' essere proposto ricorso
in  appello.  Il  giudizio  di  appello  procede  secondo  le  regole
ordinarie, ridotti alla meta' tutti i termini processuali. 
 
  6. Se, nel termine di centottanta giorni  dalla  comunicazione  del
decreto di cui al comma 4, la parte deposita  un  atto,  sottoscritto
personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti,  in  cui
dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della  causa,  il
presidente revoca il decreto e dispone ai sensi degli  articoli  155,
comma 4, e 181 del codice.