Art. 3 
 
 
    Tipi di societa' in cui e' ammessa la partecipazione pubblica 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare  esclusivamente
a societa', anche consortili, costituite in  forma  di  societa'  per
azioni o di societa'  a  responsabilita'  limitata,  anche  in  forma
cooperativa. 
  2. Nelle societa' a responsabilita' limitata a  controllo  pubblico
l'atto costitutivo o lo  statuto  in  ogni  caso  prevede  la  nomina
dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle societa' per  azioni
a controllo pubblico la revisione legale dei conti  non  puo'  essere
affidata al collegio sindacale.