Art. 3 Tipi di societa' in cui e' ammessa la partecipazione pubblica 1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a societa', anche consortili, costituite in forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita' limitata, anche in forma cooperativa. 2. Nelle societa' a responsabilita' limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle societa' per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non puo' essere affidata al collegio sindacale.