Art. 3 
 
                      Modifiche all'articolo 3 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 3 del decreto  legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Chiunque  ha  il  diritto  di  usare  le  soluzioni  e  gli
strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con  i  soggetti  di
cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini  della  partecipazione  al
procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze
linguistiche riconosciute.»; 
    b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: 
      «1-quater.  La  gestione  dei  procedimenti  amministrativi  e'
attuata dai soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  in  modo  da
consentire, mediante strumenti informatici, la  possibilita'  per  il
cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti
ed effettivi per lo specifico procedimento e  il  relativo  stato  di
avanzamento,  nonche'  di  individuare  l'ufficio  e  il  funzionario
responsabile del procedimento; 
      1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese  hanno  il  diritto
all'assegnazione  di  un'identita'  digitale  attraverso   la   quale
accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64; 
      1-sexies.  Tutti  gli  iscritti  all'Anagrafe  nazionale  della
popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere  identificati
dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identita' digitale  di  cui
al comma 1-quinquies, nonche' di inviare  comunicazioni  e  documenti
alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un
domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo 3-bis.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.3 Diritto all'uso delle tecnologie 
              1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni  e  gli
          strumenti di cui al presente  Codice  nei  rapporti  con  i
          soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  anche  ai  fini
          della partecipazione al procedimento amministrativo,  fermi
          restando   i   diritti   delle    minoranze    linguistiche
          riconosciute. 
              1-bis) (abrogato) 
              1-ter) La tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo. 
              1-quater) La gestione dei  procedimenti  amministrativi
          e' attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  in
          modo da  consentire,  mediante  strumenti  informatici,  la
          possibilita' per il cittadino di verificare anche con mezzi
          telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico
          procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonche' di
          individuare l'ufficio e  il  funzionario  responsabile  del
          procedimento. 
              1-quinquies. Tutti i cittadini e le  imprese  hanno  il
          diritto   all'assegnazione   di    un'identita'    digitale
          attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati
          in rete dai soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  alle
          condizioni di cui all'articolo 64. 
              1-sexies. Tutti  gli  iscritti  all'Anagrafe  nazionale
          della popolazione residente  (ANPR)  hanno  il  diritto  di
          essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite
          l'identita' digitale di cui al comma  1-quinquies,  nonche'
          di  inviare  comunicazioni  e  documenti   alle   pubbliche
          amministrazioni e di  riceverne  dalle  stesse  tramite  un
          domicilio digitale, alle  condizioni  di  cui  all'articolo
          3-bis."