Art. 3 
 
 
        Modificazioni al decreto legislativo n. 149 del 2015 
 
  1. Al decreto  legislativo  n.  149  del  2015  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'Ispettorato ha  una  sede  centrale  in  Roma  e  un  massimo
di ottanta sedi territoriali. In fase  di  avvio,  la  sede  centrale
dell'Ispettorato  e'  ubicata  presso  un  immobile  demaniale  o  un
immobile gia' in uso  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali o un immobile  dell'INPS,  dell'INAIL  o  di  altri  Istituti
previdenziali.»; 
    b)  all'articolo  2,  comma  2,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera a), dopo le parole  «sulla  base  di  direttive
emanate dal Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,»  sono
inserite le seguenti: «contenenti anche specifiche linee di indirizzo
per la vigilanza sul corretto utilizzo delle  prestazioni  di  lavoro
accessorio,»; 
      2) alla lettera e), dopo le parole  «al  contrasto  del  lavoro
sommerso e irregolare» sono inserite le seguenti «, anche  attraverso
l'uso non corretto dei tirocini,». 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  l'articolo   1   del   citato   decreto
          legislativo n. 149 del 2015, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 1. (Ispettorato nazionale del lavoro).  -  1.  Al
          fine  di  razionalizzare  e  semplificare  l'attivita'   di
          vigilanza in materia  di  lavoro  e  legislazione  sociale,
          nonche' al fine di evitare la sovrapposizione di interventi
          ispettivi, e' istituita, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del
          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  una  Agenzia
          unica per le ispezioni del lavoro  denominata  «Ispettorato
          nazionale  del  lavoro»,  di  seguito  «Ispettorato»,   che
          integra i servizi ispettivi  del  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. 
              2. L'Ispettorato svolge  le  attivita'  ispettive  gia'
          esercitate dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, dall'INPS e  dall'INAIL.  Al  fine  di  assicurare
          omogeneita' operative di  tutto  il  personale  che  svolge
          vigilanza   in   materia   di   lavoro,   contribuzione   e
          assicurazione obbligatoria, nonche'  legislazione  sociale,
          ai  funzionari  ispettivi  dell'INPS  e   dell'INAIL   sono
          attribuiti i poteri gia' assegnati al  personale  ispettivo
          del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ivi
          compresa la qualifica di ufficiale di  polizia  giudiziaria
          secondo quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle  medesime
          condizioni di legge. 
              3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica  di  diritto
          pubblico, e' dotato di autonomia organizzativa e  contabile
          ed e' posto sotto la vigilanza del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali che ne monitora periodicamente  gli
          obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. 
              4. L'Ispettorato ha una sede  centrale  in  Roma  e  un
          massimo di 80 sedi territoriali. In fase di avvio, la  sede
          centrale dell'Ispettorato e'  ubicata  presso  un  immobile
          demaniale o un immobile gia' in uso al Ministero del lavoro
          e  delle  politiche  sociali  o  un   immobile   dell'INPS,
          dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali. 
              5. L'Ispettorato e' sottoposto al controllo della Corte
          dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14
          gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.». 
              -  Si  riporta  l'articolo   2   del   citato   decreto
          legislativo, n. 149 del 2015, come modificato dal  presente
          decreto: 
              «Art.  2.  (Funzioni  e  attribuzioni).  -   1.   Entro
          quarantacinque giorni dall'entrata in vigore  del  presente
          decreto e'  adottato,  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione,  lo  statuto
          dell'Ispettorato, in conformita' ai principi e  ai  criteri
          direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4,  del  decreto
          legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa  la  definizione,
          tramite convenzione  da  stipularsi  tra  il  Ministro  del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   il   direttore
          dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti
          a quest'ultimo. 
              2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le  seguenti
          funzioni e attribuzioni: 
                a)  esercita  e  coordina  su  tutto  il   territorio
          nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche   sociali,   contenenti   anche
          specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto
          utilizzo  delle  prestazioni  di  lavoro   accessorio,   la
          vigilanza   in   materia   di   lavoro,   contribuzione   e
          assicurazione obbligatoria  nonche'  legislazione  sociale,
          ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute
          e della sicurezza nei luoghi di lavoro,  nei  limiti  delle
          competenze  gia'  attribuite  al  personale  ispettivo  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81,   e   gli
          accertamenti in materia di  riconoscimento  del  diritto  a
          prestazioni   per   infortuni   su   lavoro   e    malattie
          professionali, della esposizione al rischio nelle  malattie
          professionali,  delle  caratteristiche   dei   vari   cicli
          produttivi ai fini della  applicazione  della  tariffa  dei
          premi; 
                b)  emana   circolari   interpretative   in   materia
          ispettiva  e  sanzionatoria,  previo  parere  conforme  del
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  nonche'
          direttive operative rivolte al personale ispettivo; 
                c) propone, sulla base di direttive del Ministro  del
          lavoro   e   delle   politiche   sociali,   gli   obiettivi
          quantitativi e qualitativi delle verifiche ed  effettua  il
          monitoraggio sulla loro realizzazione; 
                d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale
          ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL; 
                e) svolge le attivita' di  prevenzione  e  promozione
          della  legalita'  presso   enti,   datori   di   lavoro   e
          associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e
          irregolare,  anche  attraverso  l'uso  non   corretto   dei
          tirocini, ai sensi dell'articolo 8 del decreto  legislativo
          23 aprile 2004, n. 124; 
                f) esercita e coordina le attivita' di vigilanza  sui
          rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su  strada,  i
          controlli  previsti  dalle  norme  di   recepimento   delle
          direttive di prodotto e cura la  gestione  delle  vigilanze
          speciali effettuate sul territorio nazionale; 
                g) svolge attivita' di studio e analisi  relative  ai
          fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla  mappatura
          dei rischi, al fine di orientare l'attivita' di vigilanza; 
                h)   gestisce   le   risorse   assegnate   ai   sensi
          dell'articolo 8, anche al fine di  garantire  l'uniformita'
          dell'attivita' di vigilanza, delle competenze professionali
          e  delle  dotazioni  strumentali  in   uso   al   personale
          ispettivo; 
                i) svolge ogni  ulteriore  attivita',  connessa  allo
          svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
                l)  riferisce  al  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali, all'INPS e all'INAIL  ogni  informazione
          utile  alla  programmazione  e   allo   svolgimento   delle
          attivita' istituzionali delle predette amministrazioni; 
                m)  ferme  restando  le  rispettive  competenze,   si
          coordina con i servizi ispettivi  delle  aziende  sanitarie
          locali  e  delle  agenzie  regionali  per   la   protezione
          ambientale  al  fine   di   assicurare   l'uniformita'   di
          comportamento ed una maggiore efficacia degli  accertamenti
          ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.».