Art. 3 
 
 
Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione  delle  condizioni  di
                            sfruttamento 
 
  1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis  del
codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel  comma  1
dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone,
in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda  presso
cui e' stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attivita'
imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative  sui  livelli
occupazionali o  compromettere  il  valore  economico  del  complesso
aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli  articoli  321  e
seguenti del codice di procedura penale. 
  2.  Con  il  decreto  con  cui  dispone  il  controllo  giudiziario
dell'azienda, il giudice nomina uno o piu' amministratori, scelti tra
gli  esperti  in   gestione   aziendale   iscritti   all'Albo   degli
amministratori giudiziari di cui al decreto  legislativo  4  febbraio
2010, n. 14. 
  3.  L'amministratore  giudiziario  affianca  l'imprenditore   nella
gestione dell'azienda ed  autorizza  lo  svolgimento  degli  atti  di
amministrazione utili all'impresa,  riferendo  al  giudice  ogni  tre
mesi,  e  comunque  ogni  qualvolta  emergano   irregolarita'   circa
l'andamento dell'attivita' aziendale. Al  fine  di  impedire  che  si
verifichino   situazioni   di    grave    sfruttamento    lavorativo,
l'amministratore giudiziario controlla  il  rispetto  delle  norme  e
delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce,  ai  sensi
dell'articolo 603-bis  del  codice  penale,  indice  di  sfruttamento
lavorativo, procede  alla  regolarizzazione  dei  lavoratori  che  al
momento  dell'avvio   del   procedimento   per   i   reati   previsti
dall'articolo 603-bis prestavano la propria attivita'  lavorativa  in
assenza di un regolare contratto  e,  al  fine  di  impedire  che  le
violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche  in  difformita'
da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore. 
  4. Nei casi di sequestro di cui al comma 2  dell'articolo  321  del
codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta  ai  sensi
dell'articolo  603-bis.2  del   codice   penale   si   applicano   le
disposizioni di  cui  al  comma  4-bis  dell'articolo  12-sexies  del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 321 del codice di procedura penale
          e' il seguente: 
              «Art. 321 (Oggetto  del  sequestro  preventivo).  -  1.
          Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita'  di  una
          cosa pertinente al reato possa  aggravare  o  protrarre  le
          conseguenze di esso  ovvero  agevolare  la  commissione  di
          altri reati, a richiesta del pubblico ministero il  giudice
          competente  a  pronunciarsi  nel  merito  ne   dispone   il
          sequestro  con  decreto  motivato.   Prima   dell'esercizio
          dell'azione penale provvede  il  giudice  per  le  indagini
          preliminari. 
              2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
          cose di cui e' consentita la confisca. 
              2-bis. Nel corso del  procedimento  penale  relativo  a
          delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
          del codice penale il giudice dispone il sequestro dei  beni
          di cui e' consentita la confisca. 
              3. Il sequestro e' immediatamente revocato a  richiesta
          del pubblico ministero o dell'interessato quando  risultano
          mancanti, anche per fatti sopravvenuti,  le  condizioni  di
          applicabilita'  previste  dal  comma  1.  Nel  corso  delle
          indagini preliminari provvede  il  pubblico  ministero  con
          decreto motivato, che e'  notificato  a  coloro  che  hanno
          diritto di proporre impugnazione. Se  vi  e'  richiesta  di
          revoca  dell'interessato,  il  pubblico  ministero,  quando
          ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette
          al giudice, cui presenta richieste specifiche  nonche'  gli
          elementi sui quali fonda le sue valutazioni.  La  richiesta
          e' trasmessa non oltre il giorno successivo  a  quello  del
          deposito nella segreteria. 
              3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non
          e' possibile, per la situazione di  urgenza,  attendere  il
          provvedimento del giudice, il  sequestro  e'  disposto  con
          decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
          prima dell'intervento del pubblico ministero, al  sequestro
          procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali,  nelle
          quarantotto  ore  successive,  trasmettono  il  verbale  al
          pubblico ministero del luogo in cui il sequestro  e'  stato
          eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
          sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
          del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore  dal
          sequestro, se disposto dallo stesso pubblico  ministero,  o
          dalla ricezione del  verbale,  se  il  sequestro  e'  stato
          eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. 
              3-ter.  Il  sequestro  perde  efficacia  se  non   sono
          osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero  se  il
          giudice non emette l'ordinanza  di  convalida  entro  dieci
          giorni   dalla    ricezione    della    richiesta.    Copia
          dell'ordinanza e' immediatamente  notificata  alla  persona
          alla quale le cose sono state sequestrate.». 
              -  Il  decreto  legislativo  4  febbraio  2010,  n.  14
          (Istituzione dell'Albo degli amministratori  giudiziari,  a
          norma dell'art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n.
          94), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  16  febbraio
          2010, n. 38. 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  4-bis  dell'art.
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno   1992,   n.   306
          (Modifiche urgenti al nuovo codice di  procedura  penale  e
          provvedimenti  di  contrasto  alla  criminalita'  mafiosa),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992, n.  133,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n.  356,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -   Serie
          generale - n. 185 del 7 agosto 1992: 
              «4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e
          destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive
          modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca
          previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo,  nonche'
          agli altri casi di sequestro e confisca  di  beni  adottati
          nei procedimenti relativi ai delitti di  cui  all'art.  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale. In  tali  casi
          l'Agenzia      coadiuva       l'autorita'       giudiziaria
          nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,
          sino al provvedimento conclusivo  dell'udienza  preliminare
          e, successivamente a tale provvedimento, amministra i  beni
          medesimi secondo le modalita' previste dal  citato  decreto
          legislativo n. 159  del  2011.  Restano  comunque  salvi  i
          diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni  e
          al risarcimento del danno.».