Art. 3 
 
 
           Incentivi alle attivita' agricole e produttive 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' produttiva delle  attivita'
agricole che operano in aree che hanno subito  danni  in  conseguenza
degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono
destinate risorse, fino all'importo di 500.000 euro per l'anno  2016,
a valere sulle disponibilita' residue gia' trasferite  all'ISMEA  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma  1068,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, per abbattere,  fino  all'intero  importo,  secondo  il
metodo di calcolo di cui alla  decisione  della  Commissione  Europea
C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le commissioni  per  l'accesso
alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo
29 marzo 2004,  n.  102,  nel  rispetto  della  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato. 
  2. Al fine  di  perseguire  il  pronto  ripristino  del  potenziale
produttivo danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a  far  data
dal   24   agosto   2016,   di   valorizzare    e    promuovere    la
commercializzazione dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari  e  di
sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate
e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  la
quota del cofinanziamento regionale delle annualita' 2019 e 2020  dei
programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni interessate,  e'
assicurata dallo Stato attraverso  le  disponibilita'  del  fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  3. Al fine di assicurare la continuita' produttiva delle  attivita'
zootecniche che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza
degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016,  a
valere sulle risorse di cui al comma 4, sono concessi contributi  per
il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e  dei  settori
ovicaprino e suinicolo, ai sensi del  regolamento  delegato  (UE)  n.
2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016.  Con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' definito
l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della  specie
allevata e dello stato di salute dell'animale. 
  4. Le risorse residue disponibili del  Fondo  di  investimento  nel
capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche
agricole  e  forestali  22  giugno  2004,  n.   182,   e   successive
modificazioni, per gli interventi di cui all'articolo  66,  comma  3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore del  presente  decreto  sono  versate  da  ISMEA
all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 10.942.300  euro,
per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa per le finalita'
di cui al comma 3. 
  5. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 8 del  decreto-legge
n. 189 del 2016, i titolari di attivita' produttive svolte in edifici
danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui al comma  1,  nella
qualita' di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di  cui
al  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.   81,   e   successive
modificazioni, acquisiscono la certificazione di  agibilita'  sismica
rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza  effettuata  ai  sensi
delle  norme  tecniche  vigenti,  da  un  professionista   abilitato,
provvedendo  a  depositarla   presso   il   Comune   territorialmente
competente. I Comuni trasmettono periodicamente agli Uffici  speciali
per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge  n.  189
del  2016   gli   elenchi   delle   certificazioni   depositate.   Le
asseverazioni di cui al presente comma sono considerate, in  caso  di
successiva richiesta di contributo,  ai  fini  dell'accertamento  dei
danni. 
  6. Le imprese che hanno subito danni a causa degli  eventi  sismici
di cui al comma  1,  possono  acquistare  o  acquisire  in  locazione
macchinari,  nonche'  effettuare  gli  ulteriori  interventi  urgenti
necessari a garantire la prosecuzione della propria attivita',  sulla
base di apposita perizia asseverata rilasciata da  un  professionista
abilitato che attesti la riconducibilita' causale diretta  dei  danni
esistenti agli eventi sismici e la valutazione  economica  del  danno
subito. 
  7. Le  spese  sostenute  per  gli  acquisti,  le  locazioni  e  gli
interventi di cui al comma  6  possono  essere  rimborsate  ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016. La concessione del
rimborso e le modalita' del relativo  riconoscimento  sono  stabilite
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  del
citato decreto-legge n. 189 del 2016. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano nel  rispetto
della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.