Art. 3 
 
 
(Riduzione  del   numero   delle   camere   di   commercio   mediante
     accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale) 
 
  1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto,  l'Unioncamere  trasmette  al  Ministero  dello
sviluppo   economico   una   proposta   di   rideterminazione   delle
circoscrizioni territoriali, per  ricondurre  il  numero  complessivo
delle camere di commercio entro il limite di 60,  tenendo  conto  dei
seguenti criteri: 
  a) accorpamento delle camere di commercio nei  cui  registri  delle
imprese siano iscritte o annotate meno di  75.000  imprese  e  unita'
locali, con altre camere di commercio presenti nella  stessa  Regione
e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere
di commercio nei cui registri delle imprese  siano  gia'  iscritte  o
annotate almeno 75.000 imprese e unita'  locali,  ove  non  vi  siano
altre adeguate soluzioni di accorpamento; 
  b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in
ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unita'
locali iscritte o annotate nel registro delle imprese; 
  c) possibilita' di  mantenere  una  camera  di  commercio  in  ogni
provincia autonoma e citta' metropolitana; 
  d) possibilita' di istituire una camera di commercio tenendo  conto
delle   specificita'   geo-economiche   dei   territori    e    delle
circoscrizioni territoriali di confine nei soli  casi  di  comprovata
rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico; 
  e) possibilita' di mantenere le camere di commercio nelle  province
montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n.
56, nonche' le  camere  di  commercio  nei  territori  montani  delle
regioni insulari privi  di  adeguate  infrastrutture  e  collegamenti
pubblici  stradali  e  ferroviari,  nei  soli  casi   di   comprovata
rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico; 
  f) necessita' di tener conto  degli  accorpamenti  deliberati  alla
data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124,  nonche'
di quelli approvati con i decreti di cui  all'articolo  1,  comma  5,
della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  e  successive  modificazioni;
questi ultimi possono essere  assoggettati  ad  ulteriori  o  diversi
accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite  di  60  camere  di
commercio; 
  2. La proposta di cui al comma 1 prevede, inoltre: 
  a) un piano  complessivo  di  razionalizzazione  delle  sedi  delle
singole camere di  commercio  nonche'  delle  Unioni  regionali,  con
individuazione  di  una  sola  sede  per  ciascuna  nuova  camera  di
commercio e con razionalizzazione delle sedi secondarie e delle  sedi
distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati  a
quelli  strettamente  necessari  per  lo  svolgimento   dei   compiti
istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti
di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione  di  cui
al comma 3. Nel medesimo piano devono essere,  altresi',  individuati
le modalita' ed i termini per la dismissione ovvero  la  locazione  a
terzi, mediante  procedura  ad  evidenza  pubblica,  delle  parti  di
patrimonio immobiliare non piu' ritenuto  essenziale  alle  finalita'
istituzionali   nel   rispetto   comunque   dell'articolo   12    del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; 
  b) un piano complessivo  di  razionalizzazione  e  riduzione  delle
aziende speciali mediante accorpamento o soppressione; in particolare
detto  piano  dovra'  seguire  il  criterio  dell'accorpamento  delle
aziende che svolgono compiti simili o  che  comunque  possono  essere
svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica  azienda;  in  ogni
caso non possono  essere  istituite  nuove  aziende  speciali,  salvo
quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o
dalla soppressione di unioni regionali. 
  3. La proposta di cui  al  comma  1  prevede,  infine,  sentite  le
Organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,  un   piano
complessivo di razionalizzazione organizzativa  che  contiene,  sulla
base delle indicazioni delle Camere di Commercio: 
  a) il riassetto degli uffici e  dei  contingenti  di  personale  in
funzione dell'esercizio delle competenze  e  delle  funzioni  di  cui
all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 580. 
  b) la conseguente rideterminazione delle  dotazioni  organiche  del
personale dirigente e  non  dirigente,  nonche'  la  rideterminazione
delle  risorse  finanziarie   dei   corrispondenti   fondi   per   la
contrattazione collettiva decentrata integrativa. 
  c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere
di commercio, con possibilita' di realizzare  processi  di  mobilita'
tra le medesime camere, nel rispetto delle  forme  di  partecipazione
sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della camera cedente.
Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri  per  individuare  il
personale  soggetto  ai  suddetti  processi  di  mobilita',   nonche'
l'eventuale personale soprannumerario non  ricollocabile  nell'ambito
delle camere di commercio. 
  4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro  i  sessanta  giorni
successivi al termine di cui al comma 1, con proprio decreto, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  provvede,  tenendo  conto
della proposta  di  cui  al  comma  1,  alla  rideterminazione  delle
circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle  nuove  camere  di
commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di
accorpamento  e  razionalizzazione  ed  alle   altre   determinazioni
conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. Il provvedimento  di  cui
al presente comma e' adottato anche in assenza della proposta di  cui
al comma 1, ove sia trascorso inutilmente il  termine  ivi  previsto,
applicando a tal fine i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3. 
  5. Agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5-bis,  5-ter  e  5-quater,
della legge 29 dicembre 1993, n.580. 
  6. Le camere di  commercio,  all'esito  del  piano  complessivo  di
razionalizzazione  organizzativa  di  cui  al  comma  3,   comunicano
l'elenco dell'eventuale personale  in  soprannumero  al  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e
al  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Il   suddetto   personale
soprannumerario e' ricollocato, nel rispetto delle  modalita'  e  dei
criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo  1,
comma 423, della legge 23 dicembre 2014 , n. 190, con le procedure di
cui al comma 7, a valere  sul  dieci  per  cento  delle  facolta'  di
assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018.
Qualora il personale soprannumerario ecceda la  soglia  prevista  dal
periodo precedente, la stessa puo' essere rideterminata  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, al fine si assicurare le esigenze di  ricollocamento
dello stesso personale presso le Amministrazioni interessate. 
  7. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui al  comma
6, la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica effettua presso  le  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le universita' e gli  enti
pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui  all'articolo  70,
comma  4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
esclusione del personale non amministrativo  dei  settori  sicurezza,
difesa, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del settore scuola,
AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla
ricollocazione del personale di cui  al  comma  6.  A  tal  fine,  le
amministrazioni di cui al presente comma comunicano  al  Dipartimento
della funzione pubblica un numero di posti, con priorita' per  quelli
riferiti alle sedi periferiche, nel limite indicato al comma 6 e  nel
rispetto della loro dotazione organica. Alle amministrazioni che  non
procedono alla suddetta comunicazione e' fatto  divieto  di  assumere
nuovo personale a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsivoglia  tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata  e
continuativa e di somministrazione. Il suddetto Dipartimento pubblica
l'elenco dei  posti  comunicati  nel  proprio  sito  istituzionale  e
procede alla conseguente assegnazione del personale  nell'ambito  dei
posti disponibili e  con  priorita'  per  le  esigenze  degli  uffici
giudiziari  del  Ministero  della  giustizia.  E''  fatta  salva   la
possibilita'   dell'applicazione   dell'articolo   30   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  da  parte  delle  amministrazioni
diverse da quelle elencate nel primo periodo del presente  comma.  Al
personale  trasferito  si  applica  il   trattamento   giuridico   ed
economico,  compreso  quello  accessorio,  previsto   nei   contratti
collettivi vigenti delle amministrazioni di destinazione. 
  8. Al 31 dicembre 2019, nel caso in cui  il  personale  di  cui  al
comma 6 non sia completamente ricollocato all'esito  delle  procedure
di mobilita'  di  cui  al  comma  7,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. 
  9. Fino al completamento delle procedure di  mobilita'  di  cui  al
presente articolo, alle camere di commercio e' in ogni caso  vietata,
a pena di nullita', l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o  il
conferimento  di  incarichi,  a  qualunque  titolo  e  con  qualsiasi
tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione. 
  10. Nei riguardi delle unita' di  personale  soprannumerario  delle
camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende  speciali
che maturino i requisiti per il pensionamento entro  i  successivi  3
anni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 si  puo'  procedere,
d'intesa con gli interessati e nei limiti delle  risorse  finanziarie
indicate nel secondo periodo del presente comma  ,  alla  risoluzione
del rapporto di lavoro con l'erogazione di un assegno  straordinario,
una tantum in misura corrispondente al 60% del trattamento  economico
individuale, fondamentale ed accessorio,  escluso  il  variabile,  in
godimento cui si aggiungono i contributi ancora  da  versare  per  la
prosecuzione in forma volontaria fino alla maturazione dei  requisiti
suddetti. Le misure previste dal precedente  periodo  sono  concesse,
nel limite complessivo di 20 milioni di euro nel triennio,  a  valere
sulle risorse di un apposito  fondo  istituito  presso  l'Unioncamere
alimentato con i versamenti delle disponibilita'  di  bilancio  degli
enti del sistema camerale nell'ambito  dei  risparmi  conseguiti  per
effetto dell'attuazione del presente decreto. Con uno o piu'  decreti
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Unioncamere, e' quantificato
l'ammontare delle risorse che gli enti del  sistema  camerale  devono
versare annualmente al fondo  in  relazione  agli  oneri  annuali  da
sostenere ed e'  determinato  il  riparto  del  fondo  stesso  tra  i
predetti enti per le finalita' del presente  comma.  Con  riferimento
alle unita' del personale del presente comma il trattamento  di  fine
rapporto o di fine servizio comunque denominato  e'  corrisposto  una
volta maturati i requisiti per l'accesso  al  pensionamento  e  sulla
base della  disciplina  vigente  in  materia  di  corresponsione  del
trattamento medesimo. 
  11. Le decisioni di cui al comma 10, che comportano il collocamento
in quiescenza,  sono  adottate  previa  certificazione  del  relativo
diritto e della decorrenza ad opera dell'Inps.