Art. 3 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ferme restando le definizioni previste dalla  vigente  normativa
dell'Unione europea  per  il  settore  vitivinicolo,  ai  fini  della
presente legge si applicano le seguenti definizioni: 
    a) per «Ministero» e «Ministro» si intendono  rispettivamente  il
Ministero  e  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
    b) per «regioni» si intendono le regioni e le  province  autonome
di Trento e di Bolzano; 
    c) con le  sigle  «DOP»  e  «IGP»  si  intendono  le  espressioni
«denominazione  di  origine  protetta»  e   «indicazione   geografica
protetta», anche al plurale, come previste dal  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 per i prodotti vitivinicoli; 
    d)  con  le  sigle  «DOCG»  e  «DOC»  si  intendono  le  menzioni
specifiche  tradizionali  «denominazione  di  origine  controllata  e
garantita»  e  «denominazione  di  origine  controllata»   utilizzate
dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP; 
    e) con la sigla «DO» si intendono in maniera  unitaria  le  sigle
«DOCG» e «DOC»; 
    f)  con  la  sigla  «IGT»  si  intende  la   menzione   specifica
tradizionale «indicazione geografica tipica»  utilizzata  dall'Italia
per i prodotti vitivinicoli a IGP;  con  la  sigla  «IG»  si  intende
l'espressione «indicazione geografica», comprensiva delle sigle IGT e
IGP; 
    g)  per  «SIAN»  si  intende  il  sistema  informativo   agricolo
nazionale, di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194; 
    h) per «schedario viticolo»  si  intende  lo  strumento  previsto
dall'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento
(CE) n.  436/2009  della  Commissione,  del  26  maggio  2009,  parte
integrante del SIAN nonche'  del  Sistema  integrato  di  gestione  e
controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica
(GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo; 
    i)  con   la   sigla   «ICQRF»   si   intende   il   Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero; 
    l) per «ufficio territoriale» si intende  l'ufficio  territoriale
dell'ICQRF competente per il luogo ove ha sede lo stabilimento  o  il
deposito dell'operatore obbligato o interessato, salvo ove altrimenti
specificato; 
    m) per «registro nazionale delle varieta' di viti» si intende  il
registro istituito con il decreto del Presidente della Repubblica  24
dicembre 1969, n. 1164; 
    n) per «prodotti vitivinicoli» si intendono i  prodotti  indicati
nell'allegato I, parte XII, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e quelli
elencati all'articolo 11 della presente legge, salvo  ove  altrimenti
specificato; 
    o) per «fascicolo aziendale» si intende il  fascicolo  costituito
ai sensi del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503; 
    p)  per  «prodotti  vitivinicoli  aromatizzati»  si  intendono  i
prodotti definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 251/2014. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          1308/2013 si veda nelle note all'art. 2. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  15,  della  legge  4
          giugno    1984,    n.    194    Interventi    a    sostegno
          dell'agricoltura), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          giugno 1984, n. 153: 
              «Art. 15 -  Ai  fini  dell'esercizio  delle  competenze
          statali in  materia  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
          attivita'  agricole  e  della  conseguente  necessita'   di
          acquisire e verificare tutti i  dati  relativi  al  settore
          agricolo nazionale, il Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste  e'  autorizzato   all'impianto   di   un   sistema
          informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
          o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
          statale, anche indiretta, per la  realizzazione,  messa  in
          funzione ed eventuale gestione temporanea di  tale  sistema
          informativo in base  ai  criteri  e  secondo  le  direttive
          fissate dal Ministro medesimo. 
              Le convenzioni  di  cui  al  precedente  comma,  aventi
          durata non superiore a cinque anni, sono  stipulate,  e  le
          relative spese sono eseguite, anche in  deroga  alle  norme
          sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14  della  legge
          28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di
          gestione fuori bilancio. 
              Per  i  fini  di  cui  al  precedente  primo  comma  e'
          autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire  6
          miliardi in ragione di lire 2 miliardi per  ciascuno  degli
          anni dal 1984 al 1986.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  145  del   citato
          regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17  dicembre  2013,  recante  organizzazione
          comune dei mercati dei prodotti agricoli  e  che  abroga  i
          regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)  n.  234/79,  (CE)  n.
          1037/2001 e (CE) n.  1234/2007  del  Consiglio,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  20  dicembre
          2013, n. L 347: 
              «Art.  145  -  (Schedario  viticolo  e  inventario  del
          potenziale produttivo). 1. Gli  Stati  membri  tengono  uno
          schedario viticolo contenente informazioni  aggiornate  sul
          potenziale produttivo. Dal  1  o  gennaio  2016  gli  Stati
          membri devono adempiere tale obbligo  solo  se  attuano  il
          sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di  cui
          al capo III  del  titolo  I  o  un  programma  di  sostegno
          nazionale. 
              2.  Fino  al  31  dicembre  2015,  non  sono   soggetti
          all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo gli
          Stati membri in cui la superficie  vitata  totale  piantata
          con varieta' di uve da vino classificate a norma  dell'art.
          81, paragrafo 2, e' inferiore a 500 ha. 
              3. Sulla base dello schedario viticolo, entro  il  1  o
          marzo di ogni anno  gli  Stati  membri  che  prevedono  nei
          rispettivi programmi di sostegno la ristrutturazione  e  la
          riconversione dei vigneti, a norma dell'art. 46, presentano
          alla Commissione un inventario  aggiornato  del  rispettivo
          potenziale produttivo. Dal 1 o gennaio  2016  le  modalita'
          concernenti le comunicazioni alla Commissione relativamente
          alle superfici  vitate  sono  stabilite  dalla  Commissione
          mediante atti di esecuzione. Tali atti di  esecuzione  sono
          adottati in secondo la procedura d'esame  di  cui  all'art.
          229, paragrafo 2. 
              4. Per agevolare la  sorveglianza  e  la  verifica  del
          potenziale produttivo da parte  degli  Stati  membri,  alla
          Commissione  e'  conferito  il  potere  di  adottare   atti
          delegati conformemente all'art.  227  recanti  disposizioni
          relative al  contenuto  dello  schedario  viticolo  e  alle
          esenzioni.». 
              - Il testo  del  regolamento  (CE)  n.  436/2009  della
          Commissione, del  26  maggio  2009,  recante  modalita'  di
          applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
          in  ordine  allo  schedario  viticolo,  alle  dichiarazioni
          obbligatorie e  alle  informazioni  per  il  controllo  del
          mercato,  ai  documenti  che  scortano  il  trasporto   dei
          prodotti  e  alla   tenuta   dei   registri   nel   settore
          vitivinicolo,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 27 maggio 2009, n. L 128. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   24
          dicembre 1969, n.  1164,  (Norme  sulla  produzione  e  sul
          commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
          vite), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24  febbraio
          1970, n. 48. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1º
          dicembre 1999,  n.  503,  (Regolamento  recante  norme  per
          l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del  pescatore
          e  dell'anagrafe  delle  aziende  agricole,  in  attuazione
          dell'art. 14, comma 3, del decreto  legislativo  30  aprile
          1998, n. 173), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 1999, n. 305. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 del regolamento  (UE)
          n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  26
          febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione,
          la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione  delle
          indicazioni   geografiche   dei    prodotti    vitivinicoli
          aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE)  n.  1601/91
          del  Consiglio,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 20 marzo 2014, n. L 84: 
              «Art. 3 - (Definizione e classificazione  dei  prodotti
          vitivinicoli  aromatizzati)  1.  I  prodotti   vitivinicoli
          aromatizzati sono prodotti che sono  derivati  da  prodotti
          del settore vitivinicolo di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
          1308/2013  e  che  sono  stati  aromatizzati.   Essi   sono
          classificati nelle seguenti categorie: 
              a) vini aromatizzati; 
              b) bevande aromatizzate a base di vino; 
              c) cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. 
              2. Il vino aromatizzato e' una bevanda: 
              a)  ottenuta  da  uno  o  piu'  prodotti   vitivinicoli
          definiti  all'allegato  II,  parte  IV,  punto  5,  nonche'
          all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 3 a  9,  del
          regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  ad  eccezione  del  vino
          «retsina»; 
              b) nella quale i  prodotti  vitivinicoli  di  cui  alla
          lettera a) rappresentano almeno il 75% del volume totale; 
              c) con eventuale aggiunta di alcole; 
              d) con eventuale aggiunta di coloranti; 
              e) alla quale e' eventualmente aggiunto mosto  di  uve,
          mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi; 
              f) con eventuale aggiunta di edulcoranti; 
              g) che ha un titolo  alcolometrico  volumico  effettivo
          non inferiore a 14,5% vol. e inferiore  a  22%  vol.  e  un
          titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a  17,5%
          vol. 
              3. Una bevanda aromatizzata  a  base  di  vino  e'  una
          bevanda: 
              a)  ottenuta  da  uno  o  piu'  prodotti   vitivinicoli
          definiti all'allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da
          4 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione  dei
          vini  prodotti  con  l'aggiunta  di  alcole  e   del   vino
          «retsina»; 
              b) nella quale i  prodotti  vitivinicoli  di  cui  alla
          lettera a) rappresentano almeno il 50% del volume totale; 
              c) alla quale non e' stato aggiunto  alcole,  salvo  se
          previsto altrimenti all'allegato II; 
              d) con eventuale aggiunta di coloranti; 
              e) alla quale e' eventualmente aggiunto mosto  di  uve,
          mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi; 
              f) con eventuale aggiunta di edulcoranti; 
              g) che ha un titolo  alcolometrico  volumico  effettivo
          non inferiore a 4,5% vol. e inferiore a 14,5% vol. 
              4. Un cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli e'
          una bevanda: 
              a)  ottenuta  da  uno  o  piu'  prodotti   vitivinicoli
          definiti all'allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da
          4 a 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei
          vini  prodotti  con  l'aggiunta  di  alcole  e   del   vino
          «retsina»; 
              b) nella quale i  prodotti  vitivinicoli  di  cui  alla
          lettera a) rappresentano almeno il 50% del volume totale; 
              c) alla quale non e' stato aggiunto alcole; 
              d) con eventuale aggiunta di coloranti; 
              e) con eventuale aggiunta di edulcoranti; 
              f) che ha un titolo  alcolometrico  volumico  effettivo
          superiore a 1,2% vol. e inferiore a 10% vol.».