Art. 3 
 
       Istituzione e funzionamento del gruppo di monitoraggio 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 6, del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016,  e'  istituito  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri un gruppo di monitoraggio e  di
verifica sull'esecuzione del programma. 
  2. Il gruppo di monitoraggio di cui al  comma  1  e'  composto  dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o  da
un suo delegato, con funzioni di Presidente,  e  da  sei  esperti  di
particolare  qualificazione  professionale  in  materia  di   appalti
pubblici o  dei  settori  oggetto  delle  specifiche  azioni  di  cui
all'art. 4, comma 3, lettera a), b), c), d), e), del  bando  allegato
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016. 
  3. I componenti  del  gruppo  di  monitoraggio  sono  nominati  con
decreto del Segretario generale della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 
  4.  Si  applicano  le   speciali   disposizioni   in   materia   di
incompatibilita' e inconferibilita' degli incarichi di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013 n. 39. 
  5. Il gruppo di monitoraggio  ha  sede  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri,  Segretariato  generale.  E'  convocato  dal
Presidente. 
  6. Il gruppo di monitoraggio definisce le  modalita'  operative  di
funzionamento,  nonche'  le  procedure,  le  fasi  e  i  tempi  delle
attivita'  di  monitoraggio  e  di   verifica   sull'esecuzione   del
programma, al fine di verificare  il  conseguimento  degli  obiettivi
qualitativi e quantitativi definiti dal Programma e il rispetto degli
impegni assunti dagli enti beneficiari, con  particolare  riferimento
a: 
    a) le fasi e i tempi di attuazione  stabiliti  nelle  convenzioni
stipulate e i relativi adempimenti; 
    b) i criteri generali di monitoraggio dei progetti selezionati. 
  7.  Il  gruppo  di  monitoraggio  puo'  convocare  in  audizione  i
responsabili unici  dei  procedimenti  per  verificare  le  procedure
approntate per la  realizzazione  degli  interventi  e  lo  stato  di
avanzamento dei progetti, anche al fine di valutare il  rispetto  del
cronoprogramma. 
  8.  Il  gruppo  di  monitoraggio  opera  ordinariamente  fino  alla
chiusura  delle  attivita'  di  rendicontazione   dei   finanziamenti
assegnati dal «Programma». 
  9.  Il  gruppo  di  monitoraggio  si  avvale  di   una   Segreteria
tecnico-amministrativa,  istituita   con   decreto   del   Segretario
generale,  presso  il  Segretariato  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  composta  anche  da  persone  estranee  alla
pubblica amministrazione. 
  10. Il gruppo di monitoraggio puo' avvalersi,  a  titolo  gratuito,
del supporto di enti pubblici o privati,  ovvero  di  esperti  dotati
delle necessarie competenze. 
  11. Ai componenti del gruppo di  monitoraggio  e  della  Segreteria
tecnico-amministrativa  non  e'  corrisposto   alcun   emolumento   o
indennita'.  E'  previsto  il  rimborso  delle  spese  sostenute  dai
componenti  del   gruppo   di   monitoraggio   e   della   Segreteria
tecnico-amministrativa non residenti a Roma, nonche' quelle sostenute
per le eventuali missioni di cui all'art. 6, comma  2,  del  presente
decreto, a valere sul Fondo previsto dall'art. 1,  comma  978,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.