Art. 3 Istituzione e funzionamento del gruppo di monitoraggio 1. Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un gruppo di monitoraggio e di verifica sull'esecuzione del programma. 2. Il gruppo di monitoraggio di cui al comma 1 e' composto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, e da sei esperti di particolare qualificazione professionale in materia di appalti pubblici o dei settori oggetto delle specifiche azioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), b), c), d), e), del bando allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016. 3. I componenti del gruppo di monitoraggio sono nominati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 4. Si applicano le speciali disposizioni in materia di incompatibilita' e inconferibilita' degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39. 5. Il gruppo di monitoraggio ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale. E' convocato dal Presidente. 6. Il gruppo di monitoraggio definisce le modalita' operative di funzionamento, nonche' le procedure, le fasi e i tempi delle attivita' di monitoraggio e di verifica sull'esecuzione del programma, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi definiti dal Programma e il rispetto degli impegni assunti dagli enti beneficiari, con particolare riferimento a: a) le fasi e i tempi di attuazione stabiliti nelle convenzioni stipulate e i relativi adempimenti; b) i criteri generali di monitoraggio dei progetti selezionati. 7. Il gruppo di monitoraggio puo' convocare in audizione i responsabili unici dei procedimenti per verificare le procedure approntate per la realizzazione degli interventi e lo stato di avanzamento dei progetti, anche al fine di valutare il rispetto del cronoprogramma. 8. Il gruppo di monitoraggio opera ordinariamente fino alla chiusura delle attivita' di rendicontazione dei finanziamenti assegnati dal «Programma». 9. Il gruppo di monitoraggio si avvale di una Segreteria tecnico-amministrativa, istituita con decreto del Segretario generale, presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, composta anche da persone estranee alla pubblica amministrazione. 10. Il gruppo di monitoraggio puo' avvalersi, a titolo gratuito, del supporto di enti pubblici o privati, ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze. 11. Ai componenti del gruppo di monitoraggio e della Segreteria tecnico-amministrativa non e' corrisposto alcun emolumento o indennita'. E' previsto il rimborso delle spese sostenute dai componenti del gruppo di monitoraggio e della Segreteria tecnico-amministrativa non residenti a Roma, nonche' quelle sostenute per le eventuali missioni di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, a valere sul Fondo previsto dall'art. 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.