Art. 3 Interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare 1. Nel rispetto dell'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ed in particolare, del comma 1, lettera a), gli interventi e i servizi di cui al presente articolo sono proposti e condivisi con la persona con disabilita' grave priva del sostegno familiare garantendole la possibilita' di autodeterminarsi e il rispetto della liberta' di scelta. A tal fine vanno garantiti, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilita' intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonche' devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte. 2. Per le persone con disabilita' grave in vista del venir meno del sostegno genitoriale, il progetto personalizzato di cui all'art. 2 prevede un percorso programmato di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare. 3. Per le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare gia' inserite in un percorso di residenzialita' extra-familiare, nel progetto di cui all'art. 2 sono rivalutate le condizioni abitative alla luce della coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare, come individuate al comma 4, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione. 4. Le soluzioni alloggiative per le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, da prevedere nel progetto di cui all'art. 2, finanziate a valere sulle risorse del Fondo, nelle modalita' di cui all'art. 5, comma 4, presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 112 del 2016. In particolare: a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalita' a non piu' di 5 persone; b) deroghe al principio di cui alla lettera a) possono essere stabilite dalle regioni, in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di piu' moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino piu' di 5 persone, per un totale di non piu' di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2; c) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianita' e il tempo libero; d) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilita' grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettivita' sociale, assistive e di ambient assisted living; e) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunita' di riferimento, permettere la continuita' affettiva e relazionale degli ospiti; f) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilita' e la mobilita' interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione. 5. La persona con disabilita' grave priva del sostegno familiare e' accompagnata nel percorso verso l'autonomia attraverso l'inserimento, ove opportuno e secondo le modalita' previste nel progetto di cui all'art. 2, in programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Tali programmi possono essere finanziati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 112 del 2016, a valere sulle risorse del Fondo. 6. Gli interventi e servizi di cui al presente decreto, in ogni caso, non rispondono solo al soddisfacimento di bisogni abitativi, ma si inseriscono in un contesto di sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale. A tal fine, i progetti personalizzati sono condivisi, ove appropriato, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge n. 68 del 1999, ed includono la possibilita' di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 gennaio 2015. 7. In situazioni di emergenza, ed in particolare, in situazioni in cui i genitori non sono temporaneamente nella condizione di fornire alla persona con disabilita' grave i sostegni genitoriali necessari ad una vita dignitosa e non e' possibile ovviare ai medesimi con servizi di assistenza domiciliare che permettano la permanenza della persona con disabilita' grave nel proprio domicilio, puo' essere consentito a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 112 del 2016, il finanziamento di interventi di permanenza temporanea in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle definite al comma 4, previa verifica dell'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, seppur temporanee. Gli interventi, da realizzarsi nel superiore interesse della persona con disabilita' grave, si inseriscono in ogni caso in un percorso che identifica i tempi del rientro nella situazione familiare, cessata la situazione di emergenza, e si limitano, a valere sulle risorse del Fondo, all'assunzione dell'onere della quota sociale, in tutto o in parte, delle prestazioni erogate in ambito residenziale, ferme restando le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale. E' comunque garantito il rispetto della volonta' della persona con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.