Art. 3 Soggetti obbligati 1. I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di cui al presente decreto sono: a) i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno piu' di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione; b) i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno piu' di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione. 2. Gli obblighi di cui all'art. 4, commi 4 e 5, costituiscono onere reale sulle reti di distribuzione e si trasmettono in modo automatico a tutti i soggetti che subentrano in ogni forma nella attivita' di distribuzione dei quantitativi di energia elettrica o gas naturale gia' distribuiti alla data del 31 dicembre di cui al comma 1. 3. Nelle ipotesi di subentro di cui al comma 2, la quota d'obbligo a carico del soggetto subentrante e' proporzionale al quantitativo di energia elettrica o al volume di gas naturale distribuito ad esso trasferito, indipendentemente dal numero di utenti successivamente connessi alle rispettive reti, come conteggiati a seguito del subentro.