Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «veicolo»: ogni veicolo a motore, ad eccezione di  quelli  che
circolano su rotaia, o il suo rimorchio; 
    b) «veicolo a motore»: ogni veicolo su ruote, semovente, azionato
da un motore con una velocita' massima di  progetto  superiore  a  25
km/h; 
    c) «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente progettato  e
fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore; 
    d)  «semirimorchio»:  ogni  rimorchio   progettato   per   essere
agganciato a un veicolo a motore, in modo che una parte  di  esso  si
appoggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale della sua  massa
e della massa del suo carico sia sopportata dal veicolo a motore; 
    e) «carico»: tutte le merci collocate  di  norma  nella  o  sulla
parte di un veicolo progettata per sopportare un  carico  e  che  non
sono  permanentemente  fissate  al  veicolo,  compresi   oggetti   in
contenitori quali gabbie, casse mobili o container,  trasportati  dai
veicoli; 
    f) «veicolo commerciale»: un veicolo a motore e il suo  rimorchio
o semirimorchio, utilizzato principalmente per il trasporto di  merci
o di passeggeri a fini commerciali, come il trasporto per conto terzi
o il trasporto per conto proprio, o per altri fini professionali; 
    g) «veicolo  immatricolato  in  uno  Stato  membro»:  un  veicolo
immatricolato o immesso in servizio in uno Stato  membro  dell'Unione
europea; 
    h) «intestatario di una carta di circolazione»: la persona fisica
o giuridica al cui nome il veicolo e' immatricolato; 
    i) «impresa»: un'impresa ai  sensi  dell'art.  2,  punto  4,  del
regolamento (CE) n. 1071/2009; 
    l) «controllo tecnico su strada»: un controllo tecnico su  strada
non preannunciato di un veicolo commerciale effettuato dall'autorita'
competente o sotto la sua supervisione diretta; 
    m) «strada pubblica»: una strada di pubblica utilita',  quali  le
strade locali, regionali o nazionali, le strade a scorrimento veloce,
le superstrade o  le  autostrade,  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    n)  «controllo  tecnico»:  un'ispezione  a  norma  dell'art.   3,
paragrafo 9, della direttiva 2014/45/UE; 
    o) «certificato  di  revisione»:  verbale  di  controllo  tecnico
rilasciato dall'autorita' competente o  da  un  centro  di  controllo
contenente i risultati del controllo tecnico; 
    p)  «autorita'  competente»:   l'autorita'   responsabile   della
gestione  del  sistema  di  controlli  tecnici  su  strada   compresa
l'esecuzione di tali controlli: Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli  affari
generali ed il personale - Direzione generale per la motorizzazione; 
    q) «ispettore»: una persona autorizzata dall'autorita' competente
a  svolgere  controlli  tecnici  su  strada  iniziali   ovvero   piu'
approfonditi; 
    r)  «carenze»:  difetti  tecnici  e  altre   tipologie   di   non
conformita' riscontrati durante un controllo tecnico su strada; 
    s) «controllo su strada in concertazione»: un  controllo  tecnico
su  strada  effettuato  congiuntamente  dalla  autorita'   competente
nazionale e da una o piu' autorita' competenti di altri Stati  membri
dell'Unione europea; 
    t) «operatore»: la persona fisica o  giuridica  che  utilizza  il
veicolo in quanto proprietario o che e' autorizzata dal  proprietario
a utilizzarlo; 
    u)  «unita'  mobile  di  controllo»:  sistema  trasportabile   di
attrezzature di controllo necessario per effettuare controlli tecnici
su strada piu' approfonditi e che si avvale di  ispettori  competenti
ad effettuare controlli tecnici su strada piu' approfonditi; 
    v)  «impianto  apposito  per  i  controlli  su  strada»:  un'area
determinata  per  lo  svolgimento  di  controlli  tecnici  su  strada
iniziali, ovvero piu' approfonditi, che puo' anche essere  dotata  di
attrezzature di controllo installate in modo permanente.