Art. 3 
 
Adempimenti vaccinali  per  l'iscrizione  ai  servizi  educativi  per
  l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale  di  istruzione,
  ai centri di  formazione  professionale  regionale  e  alle  scuole
  private non paritarie 
 
  1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del  sistema  nazionale
di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia,
dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole
private non  paritarie  sono  tenuti,  all'atto  dell'iscrizione  del
minore di eta' compresa tra zero  e  sedici  anni  ((  e  del  minore
straniero non accompagnato )), a richiedere ai genitori esercenti  la
responsabilita' genitoriale, ai tutori (( o ai soggetti affidatari ))
la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione
delle vaccinazioni (( obbligatorie ))  indicate  all'articolo  1,  ((
commi 1 e 1-bis )), ovvero l'esonero, l'omissione o  il  differimento
delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi  2
e 3, o la  presentazione  della  formale  richiesta  di  vaccinazione
all'azienda  sanitaria  locale   territorialmente   competente,   che
eseguira' le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula  vaccinale
prevista in relazione all'eta', entro la fine  dell'anno  scolastico,
(( o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi  per
l'infanzia e dei corsi  per  i  centri  di  formazione  professionale
regionale )). La presentazione della documentazione di cui  al  primo
periodo deve essere completata  entro  il  termine  di  scadenza  per
l'iscrizione. La  documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle
vaccinazioni puo' essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
in tale caso, la  documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle
vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni  anno.
(( Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in cui  la
procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al
primo periodo del presente comma deve essere presentata entro  il  10
luglio  di  ciascun  anno,  senza  preventiva  presentazione  di  una
dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000. )) 
  2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma  1
nei termini previsti, e' segnalata, entro i successivi dieci  giorni,
dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema  nazionale  di
istruzione e dai responsabili dei servizi educativi  per  l'infanzia,
dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole
private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che,  qualora  la
medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia' attivata in ordine
alla  violazione  del  medesimo  obbligo  vaccinale,  provvede   agli
adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli  di
cui all'articolo l, comma 4. 
  3.  Per  i  servizi  educativi   per   l'infanzia   e   le   scuole
dell'infanzia,  ivi  incluse  quelle  private   non   paritarie,   la
presentazione della documentazione di  cui  al  comma  1  costituisce
requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione ((  e  per  i
centri di formazione professionale  regionale  )),  la  presentazione
della documentazione di cui al comma 1 non costituisce  requisito  di
accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami. 
  (( 3-bis. Entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, gli operatori  scolastici,
sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e  alle
aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa). (Testo A), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.