Art. 3 
 
  1. Il Ministero della salute - Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse  umane  del  Servizio  sanitario  nazionale
effettua, periodicamente, verifiche sul mantenimento dei requisiti di
cui all'art. 2 e qualora, a seguito delle verifiche effettuate ovvero
a seguito di segnalazione  delle  Federazioni  o  delle  Associazioni
professionali maggiormente rappresentative di riferimento, rilevi  il
venir meno di uno o piu' requisiti dispone in via cautelare e  previa
comunicazione  agli  interessati,  la  sospensione   della   societa'
scientifica e dell'associazione tecnico-scientifica delle professioni
sanitarie dall'elenco, mediante oscuramento  dei  relativi  dati  sul
sito Internet del Ministero della salute. 
  2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma  1,  nel
rispetto del principio del contraddittorio,il Ministero della  salute
- Direzione generale delle  professioni  sanitarie  e  delle  risorse
umane del Servizio sanitario  nazionale  dispone,  con  provvedimento
motivato,la cancellazione dall'elenco della societa' scientifica  e/o
dell'associazione tecnico-scientifica delle professioni sanitarie ove
venga definitivamente accertata l'assenza di uno o piu' requisiti  di
cui all'art.  2,  ovvero  la  revoca  della  sospensione  dall'elenco
qualora venga accertata la permanenza dei requisiti medesimi.