Art. 3 
 
 
           Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 
                            3 agosto 2015 
 
  1. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche  verticali»,  e'  aggiunto  il
seguente capitolo «V.7 - Attivita' scolastiche», contenente le  norme
tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche  di  cui
all'art. 1. 
  2. All'art. 1, comma 2, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente  lettera  «q)
decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992  recante  "norme  di
prevenzione   incendi   nell'edilizia   scolastica"   e    successive
modificazioni.». 
  3. All'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015  dopo  le  parole  «66,  ad  esclusione  delle  strutture
turistico - ricettive nell'aria aperta  e  dei  rifugi  alpini»  sono
inserite le seguenti parole «67, ad esclusione degli asili nido;».