Art. 3 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  2. Le regioni e province autonome  interessate  all'attuazione  del
presente  decreto  provvedono  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  Organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana 
    Roma, 2 agosto 2017 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin