Art. 3 
 
                 Successione nei rapporti giuridici, 
                      finanziari, patrimoniali 
 
  1. Le nuove camere di commercio di cui all'allegato  B)  subentrano
nella titolarita' delle posizioni e dei rapporti giuridici  attivi  e
passivi,  anche  processuali,  che  afferiscono   alle   preesistenti
relative camere di commercio, ai sensi dell'art. 1,  comma  5,  della
legge n. 580 del 1993 e successive  integrazioni  e  modificazioni  a
decorrere dal giorno successivo  alla  costituzione  dei  nuovi  enti
camerali. 
  2. I beni patrimoniali delle preesistenti camere di commercio  sono
trasferiti in applicazione del comma 1 al patrimonio della rispettiva
camera di  commercio  di  nuova  istituzione.  Ai  relativi  atti  di
trasferimento si applicano le disposizioni di  cui  al  comma  5-bis)
dell'art. 1 della legge n. 580 del 1993 e successive  integrazioni  e
modificazioni. 
  3.  Il  personale  delle  preesistenti  camere  di   commercio   e'
trasferito in applicazione del comma 1 alla corrispondente camera  di
commercio di nuova istituzione ai sensi  dell'art.  2112  del  codice
civile e nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  31  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  4. I regolamenti e gli atti  amministrativi  a  contenuto  generale
delle preesistenti camere di commercio restano in vigore,  in  quanto
compatibili, sino a quando non sono adottati i  corrispondenti  nuovi
regolamenti delle nuove relative camere di commercio.