Art. 3 
 
                  Estensione Split payment a tutte 
                 le societa' controllate dalla P.A. 
 
  1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  anche  alle
operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 
  0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese
le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; 
  0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di  cui  al
comma 1 per una percentuale complessiva del fondo  di  dotazione  non
inferiore al 70 per cento; 
  a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo  comma,
n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dai Ministeri; 
  b) societa' controllate direttamente  o  indirettamente,  ai  sensi
dell'articolo 2359,  primo  comma,  n.  1),  del  codice  civile,  da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e  societa'  di
cui alle lettere 0a), 0b), a) e c); 
  c)  societa'  partecipate,  per  una  percentuale  complessiva  del
capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni  pubbliche
di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a),  0b),
a) e b); 
  d) societa' quotate  inserite  nell'indice  FTSE  MIB  della  Borsa
italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore  aggiunto;
con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di  cui  al
comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di  riferimento
per il mercato azionario. ». 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabilite le  modalita'  di  attuazione  delle
norme di cui al comma 1. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere  dal
1º gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali e' emessa
fattura a partire dalla medesima data. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17-ter del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17-ter. Operazioni effettuate  nei  confronti  di
          pubbliche amministrazioni e altri enti e societa' 
              1. Per le cessioni di beni  e  per  le  prestazioni  di
          servizi  effettuate  nei   confronti   di   amministrazioni
          pubbliche, come definite dall'articolo 1,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive  modificazioni
          e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non
          sono debitori d'imposta  ai  sensi  delle  disposizioni  in
          materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni
          caso versata  dai  medesimi  secondo  modalita'  e  termini
          fissati con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano
          anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti
          soggetti: 
              0a) enti  pubblici  economici  nazionali,  regionali  e
          locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche
          di servizi alla persona; 
              0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche
          di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo
          di dotazione non inferiore al 70 per cento; 
              a) societa' controllate, ai sensi  dell'articolo  2359,
          primo comma, n. 2), del codice civile,  direttamente  dalla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; 
              b) societa' controllate direttamente o  indirettamente,
          ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice
          civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da
          enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c); 
              c)   societa'   partecipate,   per   una    percentuale
          complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento,  da
          amministrazioni pubbliche di cui al comma 1  o  da  enti  e
          societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b); 
              d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della
          Borsa italiana identificate agli effetti  dell'imposta  sul
          valore aggiunto; con il decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze di cui al comma 1 puo'  essere  individuato
          un  indice  alternativo  di  riferimento  per  il   mercato
          azionario. 
              1-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano fino al termine di scadenza della misura speciale
          di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione  europea  ai
          sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. 
              1-quater. A  richiesta  dei  cedenti  o  prestatori,  i
          cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono
          rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita'
          a soggetti per i quali si  applicano  le  disposizioni  del
          presente articolo. I cedenti e prestatori  in  possesso  di
          tale attestazione sono tenuti all'applicazione  del  regime
          di cui al presente articolo. 
              1-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui   al   presente
          articolo non si applicano agli  enti  pubblici  gestori  di
          demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di  beni  e
          alle prestazioni di servizi  afferenti  alla  gestione  dei
          diritti collettivi di uso civico. 
              2.".