Art. 3 
 
             Disciplina del Quadro Strategico Nazionale 
(Attuazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della direttiva
                             2014/94/UE) 
 
  1. Il Quadro Strategico Nazionale, di cui all'allegato III, per  lo
sviluppo del mercato dei combustibili  alternativi  nel  settore  dei
trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura prevede  i
seguenti elementi: 
    a) una valutazione dello stato attuale e  degli  sviluppi  futuri
del mercato dei combustibili alternativi nel settore  dei  trasporti,
anche alla luce del loro possibile utilizzo simultaneo e combinato, e
dello sviluppo dell'infrastruttura per  i  combustibili  alternativi,
considerando eventualmente la continuita' transfrontaliera; 
    b)    gli    obiettivi    nazionali    per    la    realizzazione
dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, nel rispetto  dei
requisiti  minimi  di  cui  all'articolo  4  per  la   fornitura   di
elettricita' per il trasporto, dei requisiti di  cui  all'articolo  5
per la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale, dei requisiti
di cui all'articolo 6  per  la  fornitura  di  gas  naturale  per  il
trasporto e dei requisiti di cui all'articolo 7 per la  fornitura  di
gas  di  petrolio  liquefatto  per  il  trasporto.  Questi  obiettivi
nazionali possono essere riveduti sulla base di una valutazione della
domanda nazionale, regionale o  a  livello  di  Unione  europea,  pur
garantendo il rispetto dei requisiti minimi dell'infrastruttura sopra
indicati, con le procedure di cui al successivo comma 3; 
    c)  la  valutazione  della  necessita'  di  installare  punti  di
rifornimento per il gas naturale liquefatto-GNL nei porti all'esterno
della rete centrale della TEN-T; 
    d) la valutazione  della  necessita'  di  installare  sistemi  di
fornitura di elettricita' negli aeroporti  per  l'utilizzo  da  parte
degli aerei in stazionamento. 
  2. Con  il  presente  decreto  e'  adottato  il  Quadro  Strategico
Nazionale,  di  cui  all'allegato  III,  articolato  nelle   seguenti
sezioni: 
    a) fornitura di elettricita' per il trasporto; 
    b) fornitura di idrogeno per il trasporto stradale; 
    c) fornitura di gas naturale per il trasporto e per altri usi; 
    d)  fornitura  di  gas  di  petrolio  liquefatto -  GPL  per   il
trasporto. 
  3. La sezione di cui al comma 2, lettera a) del  Quadro  Strategico
Nazionale, di cui all'allegato III, si compone di  due  sottosezioni.
La   prima   sottosezione   e'   costituita   dal   Piano   nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli  alimentati  ad  energia
elettrica   -   PNire,   previsto   dall'articolo   17-septies,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7  agosto
2012, n. 134. La seconda sottosezione e' costituita dalla valutazione
della necessita' di fornitura di elettricita' alle infrastrutture  di
ormeggio nei porti marittimi e nei porti della navigazione interna  e
valutazione della necessita' di installare sistemi  di  fornitura  di
elettricita' negli aeroporti per l'utilizzo da parte degli  aerei  in
stazionamento. 
  4. La sezione di cui al comma 2, lettera c) del  Quadro  Strategico
Nazionale, di cui allegato III, si compone di  due  sottosezioni.  La
prima sottosezione riguarda lo sviluppo del GNL  per  la  navigazione
marittima e interna, nonche' per il trasporto stradale  e  per  altri
usi. La seconda sottosezione riguarda lo  sviluppo  del  GNC  per  il
trasporto stradale. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   previa   intesa   della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' aggiornato il Quadro Strategico Nazionale  di
cui all'allegato III, ovvero  sue  singole  sezioni  e  sottosezioni,
secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui agli  articoli  4,
5, 6 e 7 del presente decreto, con cadenza triennale.  Lo  stesso  e'
aggiornato con la medesima procedura anche in caso  di  significativi
sviluppi tecnologici, di  mutate  condizioni  di  mercato  anche  con
riferimento al contesto internazionale, o di sopravvenute esigenze di
ordine economico, sociale e ambientale,  tenendo  anche  conto  delle
singole  componenti  di   fornitura.   L'aggiornamento   del   Quadro
Strategico Nazionale, di cui  all'allegato  III,  tiene  conto  anche
degli sviluppi tecnologici relativi alla fornitura di idrogeno per il
trasporto. 
  6. E' fatta salva la procedura prevista  dall'articolo  17-septies,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134 per l'approvazione dell'aggiornamento  del  Piano
nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati  ad
energia  elettrica -  PNire  -  di  cui  alla   sezione   a),   prima
sottosezione, del Quadro  Strategico  Nazionale.  Restano  fermi  gli
obiettivi e le priorita' di cui al capo IV-bis del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e,
in particolare, l'articolo 17-bis, commi 3 e 4. 
  7. A  sostegno  della  realizzazione  degli  obiettivi  del  Quadro
Strategico Nazionale nelle sue varie articolazioni, sono adottate  le
seguenti misure: 
    a) per la semplificazione delle  procedure  amministrative,  come
previste nel Titolo IV; 
    b) per promuovere la  diffusione  dei  combustibili  alternativi,
come previste nel Titolo V; 
    c) che possono promuovere  la  realizzazione  dell'infrastruttura
per i combustibili alternativi nei servizi di trasporto pubblico. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  previo
parere della Conferenza unificata, sono adottate le linee  guida  per
la redazione dei piani urbani per la mobilita' sostenibile -  PUMS  -
tenendo conto dei principi previsti nel presente decreto. 
  8.  Il  Quadro  Strategico  Nazionale,  di  cui  all'allegato  III,
rispetta la vigente  normativa  dell'Unione  europea  in  materia  di
protezione  dell'ambiente  e  del  clima.  Le  misure   di   sostegno
all'infrastruttura per i combustibili alternativi, di cui  al  Titolo
V, sono applicate nel rispetto  delle  norme  sugli  aiuti  di  Stato
contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  9. Il Quadro Strategico Nazionale, di cui all'allegato  III,  tiene
conto delle necessita' dei differenti modi  di  trasporto  esistenti,
inclusi quelli per i quali sono disponibili alternative  limitate  ai
combustibili  fossili  e,  ove  opportuno,  degli   interessi   delle
autorita'  regionali  e  locali,  nonche'  di  quelli   delle   parti
interessate. 
  10. Per quanto riguarda il piano di  sviluppo  e  le  normative  di
sostegno per l'impiego dei  biocarburanti,  si  fa  riferimento  alle
disposizioni dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,  e  alle
disposizioni dell'articolo 30-sexies, comma 1, del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
per l'aggiornamento delle condizioni, dei criteri e  delle  modalita'
di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti,
compresi  quelli  avanzati,  nonche'   ai   provvedimenti   attuativi
dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.
28, in materia di incentivazione del biometano immesso nella rete del
gas naturale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 17-septies del decreto - legge
          22 giugno 2012, n. 83 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti  normativi  della  legge  7  agosto
          2012, n. 134 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
          cosi' recita: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              - Il capo IV bis del decreto - legge 22 giugno 2012, n.
          83, citato nelle note alle premesse, e' cosi' rubricato: 
              "Capo IV-bis. Disposizioni  per  favorire  lo  sviluppo
          della  mobilita'  mediante  veicoli   a   basse   emissioni
          complessive". 
              - Il testo dell'art. 17-bis  del  decreto  -  legge  22
          giugno 2012, n. 83, citato nelle note alle premesse,  cosi'
          recita: 
              "Art. 17-bis. Finalita' e definizioni 
              1. Il presente capo e' finalizzato allo sviluppo  della
          mobilita' sostenibile, attraverso misure volte  a  favorire
          la realizzazione di reti infrastrutturali per  la  ricarica
          dei  veicoli  alimentati  ad   energia   elettrica   e   la
          sperimentazione e  la  diffusione  di  flotte  pubbliche  e
          private di  veicoli  a  basse  emissioni  complessive,  con
          particolare riguardo al contesto urbano, nonche' l'acquisto
          di veicoli a trazione elettrica o ibrida. 
              2. Ai fini del presente capo si intende: 
              a)  per  reti  infrastrutturali  per  la  ricarica  dei
          veicoli alimentati ad energia  elettrica,  i  prodotti,  le
          reti e gli impianti che consentono ai veicoli alimentati ad
          energia elettrica di riapprovvigionarsi di energia mediante
          qualsiasi  tecnologia,  comprese  la   sostituzione   delle
          batterie o tecnologie equivalenti; 
              b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli
          a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano,
          a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni  di
          anidride carbonica (CO 2 ) allo scarico non superiori a 120
          g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti; 
              c) per veicoli, di cui all'art. 47,  comma  1,  lettere
          e), f), g) ed n) del codice della strada di cui al  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni,  appartenenti  alle  categorie  M1,  N1,   L
          comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e,  L5e,  L6e,
          L7e di cui al comma 2 del medesimo art. 47, nonche'  quelli
          di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c), d),  f)  e  g)
          del medesimo codice di cui al decreto  legislativo  n.  285
          del 1992; 
              d) per veicoli a trazione elettrica, i  veicoli  dotati
          di motorizzazione finalizzata alla sola  trazione  di  tipo
          elettrico, con energia per la  trazione  esclusivamente  di
          tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo; 
              e) per veicoli a trazione ibrida: 
              1)  i  veicoli  dotati  di  almeno  una  motorizzazione
          elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo
          di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di
          energia  elettrica,  che  integra  una  fonte  di   energia
          elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido); 
              2)  i  veicoli  dotati  di  almeno  una  motorizzazione
          elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo
          di una motorizzazione di tipo  termico  volta  direttamente
          alla trazione, con possibilita'  di  garantire  il  normale
          esercizio  del  veicolo  anche  mediante  il  funzionamento
          autonomo  di  una  sola  delle   motorizzazioni   esistenti
          (funzionamento ibrido bimodale); 
              3)  i  veicoli  dotati  di  almeno  una  motorizzazione
          elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo
          di una  motorizzazione  di  tipo  termico  volta  sia  alla
          trazione sia alla  produzione  di  energia  elettrica,  con
          possibilita' di garantire il normale esercizio del  veicolo
          sia  mediante  il  funzionamento  contemporaneo  delle  due
          motorizzazioni  presenti  sia  mediante  il   funzionamento
          autonomo  di  una  sola  di  queste  (funzionamento  ibrido
          multimodale). 
              3. Al fine di perseguire  i  livelli  prestazionali  in
          materia  di  emissioni  delle   autovetture   fissati   dal
          regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del  23  aprile  2009,  e  di  contribuire  alla
          strategia europea per i veicoli puliti  ed  efficienti  sul
          piano energetico, di cui  alla  comunicazione  COM(2010)186
          della Commissione, del 28  aprile  2010,  la  realizzazione
          delle  reti  infrastrutturali  di  cui  al  comma   1   nel
          territorio nazionale costituisce  obiettivo  prioritario  e
          urgente dei seguenti interventi: 
              a) interventi statali e regionali a tutela della salute
          e dell'ambiente; 
              b) interventi per la riduzione delle  emissioni  nocive
          nell'atmosfera, per  la  diversificazione  delle  fonti  di
          approvvigionamento  energetico  e  per  il  contrasto   del
          riscaldamento globale  prodotto  dall'uso  di  combustibili
          fossili; 
              c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale
          urbano ed extraurbano; 
              d) interventi per la promozione della ricerca  e  dello
          sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate; 
              e) interventi per l'incentivazione dell'economia  reale
          e  per  l'adeguamento  tecnologico  e  prestazionale  degli
          edifici pubblici e privati. 
              4. Lo Stato, le regioni e gli  enti  locali  perseguono
          l'obiettivo di  cui  al  comma  3,  secondo  le  rispettive
          competenze costituzionali,  anche  mediante  interventi  di
          incentivazione,  di  semplificazione  delle  procedure,  di
          tariffazione agevolata e di  definizione  delle  specifiche
          tecniche dei prodotti e dell'attivita' edilizia. 
              5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
          articolo si provvede nell'ambito delle risorse  disponibili
          a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.". 
              - Il testo dell'art. 1 del decreto - legge 23  dicembre
          2013, n.  145,  citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              "Art.  1.  Disposizioni  per  la  riduzione  dei  costi
          gravanti  sulle  tariffe  elettriche,  per  gli   indirizzi
          strategici   dell'energia   geotermica,   in   materia   di
          certificazione energetica degli edifici e di condominio,  e
          per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale 
              1.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          aggiorna entro 90 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto i criteri per  la  determinazione  dei
          prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti
          finali non riforniti  sul  mercato  libero,  tenendo  conto
          delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario
          dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio  2014,  i  prezzi  minimi
          garantiti, definiti dall'Autorita' per l'energia  elettrica
          e il gas ai fini dell'applicazione dell'art. 13, commi 3  e
          4, del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  e
          dell'art. 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n.  239,
          sono pari, per ciascun impianto, al  prezzo  zonale  orario
          nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti
          che  accedono  a  incentivazioni  a  carico  delle  tariffe
          elettriche sull'energia prodotta, ad eccezione dell'energia
          elettrica  immessa  da  impianti  fotovoltaici  di  potenza
          nominale fino a 100  kW  e  da  impianti  idroelettrici  di
          potenza elettrica fino a 500 kW. 
              3. Al fine di contenere  l'onere  annuo  sui  prezzi  e
          sulle  tariffe  elettriche  degli  incentivi  alle  energie
          rinnovabili  e  massimizzare   l'apporto   produttivo   nel
          medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i  produttori
          di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  titolari  di
          impianti che beneficiano di incentivi  sotto  la  forma  di
          certificati verdi, tariffe omnicomprensive  ovvero  tariffe
          premio  possono,  per  i  medesimi  impianti,   in   misura
          alternativa: 
              a)  continuare  a  godere   del   regime   incentivante
          spettante per il periodo di diritto residuo. In  tal  caso,
          per un periodo di dieci anni  decorrenti  dal  termine  del
          periodo di diritto al regime  incentivante,  interventi  di
          qualunque tipo  realizzati  sullo  stesso  sito  non  hanno
          diritto di accesso  ad  ulteriori  strumenti  incentivanti,
          incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a  carico  dei
          prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica; 
              b)  optare   per   una   rimodulazione   dell'incentivo
          spettante,  volta  a  valorizzare   l'intera   vita   utile
          dell'impianto. In tal caso, a decorrere  dal  primo  giorno
          del mese successivo al  termine  di  cui  al  comma  5,  il
          produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale
          specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e  del  mare,  con  parere  dell'Autorita'  per   l'energia
          elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in  vigore
          del  presente  decreto,  da  applicarsi  per   un   periodo
          rinnovato  di  incentivazione  pari  al   periodo   residuo
          dell'incentivazione   spettante    alla    medesima    data
          incrementato  di  7  anni.  La  specifica  percentuale   di
          riduzione e' applicata: 
              1)  per  gli   impianti   a   certificati   verdi,   al
          coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2  allegata
          alla legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
              2) per  gli  impianti  a  tariffa  onnicomprensiva,  al
          valore della tariffa  spettante  al  netto  del  prezzo  di
          cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per
          l'energia elettrica e il gas in  attuazione  dell'art.  13,
          comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,
          registrato nell'anno precedente; 
              3) per gli impianti a  tariffa  premio,  alla  medesima
          tariffa premio. 
              4. La riduzione di cui al comma 3,  lettera  b),  viene
          differenziata   in   ragione   del   residuo   periodo   di
          incentivazione,   del   tipo   di   fonte   rinnovabile   e
          dell'istituto incentivante, ed e' determinata tenendo conto
          dei costi indotti dall'operazione  di  rimodulazione  degli
          incentivi, incluso un premio adeguatamente  maggiorato  per
          gli impianti per i quali non sono previsti, per il  periodo
          successivo a quello  di  diritto  al  regime  incentivante,
          incentivi diversi dallo scambio  sul  posto  e  dal  ritiro
          dedicato per interventi realizzati sullo  stesso  sito.  Il
          decreto di cui al comma 3, lettera b),  deve  prevedere  il
          periodo residuo di incentivazione, entro il  quale  non  si
          applica la penalizzazione di cui al comma  3,  lettera  a).
          Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale
          periodo residuo non puo'  comunque  scadere  prima  del  31
          dicembre 2014 e  puo'  essere  differenziato  per  ciascuna
          fonte, per tenere conto della  diversa  complessita'  degli
          interventi medesimi. 
              5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere
          esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in  vigore
          del decreto  di  cui  al  medesimo  comma  3,  lettera  b),
          mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici  (Gse)
          resa con modalita'  definite  dallo  stesso  Gse  entro  15
          giorni dalla medesima data. 
              6. Le disposizioni di cui ai commi 3,  4  e  5  non  si
          applicano: 
              a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento
          del Comitato interministeriale  dei  prezzi  n.  6  del  29
          aprile 1992; 
              b) ai nuovi impianti incentivati ai sensi  del  decreto
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6  luglio  2012,
          pubblicato nel supplemento ordinario n. 143  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  fatta  eccezione  per
          gli  impianti  ricadenti  nel  regime  transitorio  di  cui
          all'art. 30 dello stesso decreto. 
              6-bis. Al fine di promuovere  la  competitivita'  delle
          imprese industriali,  i  corrispettivi  a  copertura  degli
          oneri generali di sistema applicati al consumo di gas  e  i
          criteri di ripartizione dei medesimi  oneri  a  carico  dei
          clienti  finali  sono  rideterminati   dall'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto.  La   suddetta   rideterminazione   deve
          avvenire in modo  da  tenere  conto  della  definizione  di
          imprese a  forte  consumo  di  energia,  nel  rispetto  dei
          decreti e dei vincoli di cui all'art. 39, commi 1 e 2,  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  secondo
          gli  indirizzi  emanati   dal   Ministro   dello   sviluppo
          economico. 
              6-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto,  al  fine  di  rendere
          piu'  facilmente  confrontabili  le  offerte   contrattuali
          rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas  o  energia
          elettrica, identifica le componenti di  base  di  costo  da
          esplicitare  obbligatoriamente  nelle  stesse   offerte   e
          determina le sanzioni a carico dei  soggetti  venditori  in
          caso di inottemperanza. 
              6-quater. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
          promuove, attraverso la  regolazione,  l'installazione  dei
          contatori  elettronici  e  provvede  affinche'  i  dati  di
          lettura dei contatori  stessi  siano  resi  disponibili  ai
          clienti in forma aggregata e  puntuale,  secondo  modalita'
          tali da consentire la facile lettura da parte  del  cliente
          dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e
          tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e
          quelli  effettivi  con  lettura  effettiva  dei  valori  di
          consumo  ogni  volta  che  siano  installati   sistemi   di
          telelettura e determinando un intervallo di  tempo  massimo
          per il conguaglio nei casi di lettura stimata. 
              6-quinquies. L'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
          gas provvede all'attuazione  dei  commi  6-ter  e  6-quater
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              6-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministero dello sviluppo economico avvia  una  ricognizione
          dei  regolamenti  al  fine  di  prevedere  i  requisiti  di
          terzieta',   di   imparzialita',   di   integrita'   e   di
          indipendenza   rispetto   al   produttore,    distributore,
          venditore e gestore di rete, per l'esecuzione dei controlli
          metrologici sui dispositivi di cui all'art. 1  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. 
              6-septies. Con i regolamenti  di  cui  ai  decreti  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  adottati   ai   sensi
          dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo  2  febbraio
          2007, n. 22, ovvero con successivi decreti adottati secondo
          la medesima procedura, sono  disciplinati,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, anche  i  controlli
          successivi, relativamente agli  strumenti  di  misura  gia'
          messi in servizio ai sensi delle  disposizioni  transitorie
          di cui all'art. 22 del medesimo decreto legislativo. 
              6-octies.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas, sono individuate le disposizioni per  un  processo  di
          progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non
          interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili,  gli
          obiettivi  temporali  e  le  modalita'  di  sostegno  degli
          investimenti, anche  attraverso  la  componente  tariffaria
          UC4. 
              7. All'art. 6 del decreto legislativo 19  agosto  2005,
          n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: 
              "3. Nei contratti di compravendita  immobiliare,  negli
          atti di trasferimento di immobili a titolo  oneroso  e  nei
          nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita'
          immobiliari soggetti a registrazione e'  inserita  apposita
          clausola  con  la  quale  l'acquirente  o   il   conduttore
          dichiarano  di  aver  ricevuto   le   informazioni   e   la
          documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine  alla
          attestazione della prestazione  energetica  degli  edifici;
          copia dell'attestato di prestazione energetica deve  essere
          altresi' allegata al contratto,  tranne  che  nei  casi  di
          locazione di singole unita' immobiliari. In caso di  omessa
          dichiarazione o  allegazione,  se  dovuta,  le  parti  sono
          soggette al pagamento, in solido e in parti  uguali,  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  3.000  a  euro
          18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a  euro  4.000  per  i
          contratti di locazione di singole unita' immobiliari e,  se
          la durata della locazione non eccede i tre  anni,  essa  e'
          ridotta   alla   meta'.   Il   pagamento   della   sanzione
          amministrativa  non   esenta   comunque   dall'obbligo   di
          presentare la dichiarazione o la  copia  dell'attestato  di
          prestazione   energetica   entro   quarantacinque   giorni.
          L'accertamento e la  contestazione  della  violazione  sono
          svolti  dalla  Guardia  di  Finanza   o,   all'atto   della
          registrazione di uno dei contratti  previsti  dal  presente
          comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai  fini  dell'ulteriore
          corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.  17
          della legge 24 novembre 1981, n. 689.". 
              7-bis.  Al  numero  52  dell'allegato  A  del   decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   192,   e   successive
          modificazioni,  le  parole:  "la  persona  giuridica"  sono
          sostituite dalle seguenti: "l'impresa". 
              7-ter. All'art. 1, comma 139, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147, la lettera a) e' abrogata. 
              8. Su richiesta di almeno una delle parti o di  un  suo
          avente causa, la stessa sanzione amministrativa di  cui  al
          comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005
          si applica altresi' ai  richiedenti,  in  luogo  di  quella
          della nullita' del contratto anteriormente prevista, per le
          violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso  art.  6
          commesse anteriormente all'entrata in vigore  del  presente
          decreto, purche' la nullita' del  contratto  non  sia  gia'
          stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. 
              8-bis.  Ai  fini   del   rilascio   dell'attestato   di
          prestazione energetica degli edifici, di cui all'art. 6 del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  e  successive
          modificazioni, si tiene conto del raffrescamento  derivante
          dalle  schermature  solari  mobili,  a  condizione  che  la
          prestazione energetica delle predette  schermature  sia  di
          classe 2, come definita nella norma europea EN  14501:2006,
          o superiore. 
              8-ter. Al regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 2, comma  3,  lettera  a),  le  parole  da:
          "LM-4" a: "LM-73" sono sostituite dalle seguenti: "LM-4, da
          LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53,  LM-69,  LM-71,  LM-73"  e  le
          parole da: "4/S" a: "77/S" sono sostituite dalle  seguenti:
          "4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S"; 
              b) all'art. 2, comma 3, lettera  c),  dopo  la  parola:
          "termotecnica," sono inserite  le  seguenti:  "aeronautica,
          energia     nucleare,     metallurgia,      navalmeccanica,
          metalmeccanica,"; 
              c) all'art. 2, comma  4,  lettera  b),  le  parole  da:
          "LM-17" a: "LM-79" sono sostituite dalle seguenti:  "LM-17,
          LM-40, LM-44, LM-54,  LM-60,  LM-74,  LM-75,  LM-79"  e  le
          parole da: "20/S" a: "86/S" sono sostituite dalle seguenti:
          "20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S"; 
              d) all'art. 3, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
              1-bis. Qualora il tecnico abilitato  sia  dipendente  e
          operi per conto di enti pubblici  ovvero  di  organismi  di
          diritto  pubblico  operanti  nel  settore  dell'energia   e
          dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma
          1 si intende  superato  dalle  finalita'  istituzionali  di
          perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di
          tali enti e organismi"; 
              e) all'art. 4, comma 2, dopo la lettera a) e'  inserita
          la seguente: 
              a-bis) riconoscere,  quali  soggetti  certificatori,  i
          soggetti  che  dimostrino  di  essere  in  possesso  di  un
          attestato di frequenza, con superamento dell'esame  finale,
          di specifico corso  di  formazione  per  la  certificazione
          energetica degli  edifici,  attivato  precedentemente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto  e  comunque
          conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1"; 
              f) all'art. 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
              2-bis.  Le  disposizioni  del   presente   decreto   si
          applicano anche ai fini della  redazione  dell'attestazione
          di prestazione energetica di cui alla direttiva  2010/31/UE
          del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  19  maggio
          2010"; 
              g) all'allegato 1, le parole: "64 ore" sono  sostituite
          dalle seguenti: "80 ore". 
              8-quater. All'art. 6, comma 8, del decreto  legislativo
          19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la
          parola:  "locazione,"  sono  inserite  le   seguenti:   "ad
          eccezione  delle  locazioni  degli   edifici   residenziali
          utilizzati meno di quattro mesi all'anno,". 
              9. La riforma della  disciplina  del  condominio  negli
          edifici, di cui alla legge 11 dicembre  2012,  n.  220,  e'
          cosi' integrata: 
              a)  con  Regolamento  del  Ministro  della   giustizia,
          emanato ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari
          per   esercitare   l'attivita'    di    formazione    degli
          amministratori di condominio nonche' i criteri, i contenuti
          e le modalita' di svolgimento dei  corsi  della  formazione
          iniziale  e  periodica  prevista  dall'art.  71-bis,  primo
          comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione  del
          Codice civile, per come modificato dalla legge 11  dicembre
          2012, n. 220; 
              [b) all'art. 1120, secondo  comma,  n.  2,  del  Codice
          civile, per come modificato dalla legge 11  dicembre  2012,
          n. 220, le parole:  ",  per  il  contenimento  del  consumo
          energetico degli edifici" sono soppresse;] 
              c) all'art. 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile,
          per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012,  n.  220,
          dopo le parole: "nonche' ogni dato relativo alle condizioni
          di sicurezza"  sono  inserite  le  seguenti:  «delle  parti
          comuni dell'edificio"; 
              d) all'art. 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile,
          per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012,  n.  220,
          e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "; se  i  lavori
          devono essere eseguiti  in  base  a  un  contratto  che  ne
          prevede  il  pagamento  graduale  in  funzione   del   loro
          progressivo stato di  avanzamento,  il  fondo  puo'  essere
          costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti"; 
              e) all'art. 70 delle disposizioni per l'attuazione  del
          Codice civile, per come modificato dalla legge 11  dicembre
          2012, n.  220,  dopo  le  parole:  "spese  ordinarie"  sono
          aggiunte le  seguenti:  "L'irrogazione  della  sanzione  e'
          deliberata dall'assemblea con  le  maggioranze  di  cui  al
          secondo comma dell'art. 1136 del Codice". 
              10. All'art. 1  del  decreto  legislativo  11  febbraio
          2010, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) al comma 3-bis, dopo  la  parola:  "emissioni"  sono
          inserite le seguenti: "di processo"; 
              b) al comma  3-bis.1,  dopo  le  parole:  "immessa  nel
          sistema elettrico" sono aggiunte le seguenti:  ",  che  non
          puo' in nessun caso essere superiore a 40.000 MWh elettrici
          annui"; 
              c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
              "7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di  cui  all'art.
          1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239,
          e all'art. 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge   4   aprile   2012,   n.   35,   nell'ambito   della
          determinazione degli indirizzi  della  politica  energetica
          nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo  delle  risorse
          geotermiche". 
              11. L'art. 11, comma 14,  del  decreto-legge  14  marzo
          2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, e' abrogato
          e cessa l'efficacia delle disposizioni di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9  marzo
          1994, n. 56, relativamente alla concessione  integrata  per
          la  gestione  della  miniera  di  carbone  del   Sulcis   e
          produzione di energia elettrica e cogenerazione  di  fluidi
          caldi mediante gassificazione e ai relativi  meccanismi  di
          incentivazione. 
              12. La Regione Autonoma della  Sardegna,  entro  il  30
          giugno 2016,  ha  la  facolta'  di  bandire  una  gara  per
          realizzare una centrale termoelettrica a carbone, dotata di
          apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio
          dell'anidride  carbonica  prodotta,   da   realizzare   sul
          territorio  del  Sulcis  Iglesiente,  in  prossimita'   del
          giacimento carbonifero, assicurando la disponibilita' delle
          aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore  della
          gara e' assicurato l'acquisto  da  parte  del  Gestore  dei
          servizi energetici S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e
          immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo  anno
          di  esercizio,  al  prezzo  di  mercato  maggiorato  di  un
          incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base della produzione di
          energia elettrica con funzionamento a  piena  capacita'  di
          cattura  della  CO2  e  del  funzionamento   del   relativo
          stoccaggio nonche' rivalutato  sulla  base  dell'inflazione
          calcolata  sull'indice  Istat,  per  un  massimo  di   2100
          GWh/anno. Tale incentivo e' concesso esclusivamente per  la
          quantita'  di  energia  prodotta  con  la  cattura   e   lo
          stoccaggio  dell'anidride  carbonica.   Il   rapporto   tra
          l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale
          di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve
          superare le proporzioni consentite dalle norme  comunitarie
          sugli  aiuti  di  Stato  e  nessun  incentivo  puo'  essere
          concesso  prima   della   approvazione   da   parte   della
          Commissione  europea.  In  caso  di   funzionamento   della
          centrale termoelettrica in assenza di cattura e  stoccaggio
          della  CO2,  le   emissioni   di   gas   serra   attribuite
          all'impianto sono incrementate del 30%(percento). 
              13. Gli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  12
          sono a carico del sistema elettrico italiano e ad  essi  si
          provvede mediante  corrispondente  prelievo  sulle  tariffe
          elettriche,  con  modalita'  di  esazione  della   relativa
          componente   tariffaria   basate   su   parametri   tecnici
          rappresentanti  i  punti  di  connessione  alle   reti   di
          distribuzione,  definite   dall'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas  con  provvedimento  da  adottare  entro
          novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
              14. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
          da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabiliti gli elementi  e
          i criteri per la valutazione delle offerte  della  gara  di
          cui al comma 12 nonche' le modalita' dell'audit esterno cui
          il vincitore della gara e' tenuto  sottoporsi  per  evitare
          sovra compensazioni. L'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il gas stabilisce le modalita' con cui le risorse di cui al
          comma 13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore
          elettrico  a  copertura  del   fabbisogno   derivante   dal
          pagamento  dell'incentivo   sull'energia   acquistata   dal
          Gestore dei servizi energetici S.p.a. 
              15. Al secondo periodo del comma  2  dell'art.  33  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola:  "2014"
          e' sostituita dalla seguente: "2015". Al terzo periodo  del
          comma 2 dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo  2011,
          n. 28, la parola:  "2014"  e'  sostituita  dalla  seguente:
          "2020"  e  le  parole:   "e   puo'   essere   rideterminato
          l'obiettivo di cui al periodo precedente" sono soppresse. A
          decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2015 la quota minima di cui
          all'art. 2-quater, comma 1, del  decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
          marzo  2006,  n.  81,  e   successive   modificazioni,   e'
          determinata  in  una  quota   percentuale   di   tutto   il
          carburante, benzina e gasolio,  immesso  in  consumo  nello
          stesso  anno  solare,  calcolata  sulla  base  del   tenore
          energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          del  presente  decreto,   con   decreto   di   natura   non
          regolamentare  del  Ministro  dello   sviluppo   economico,
          sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui
          all'art. 33, comma  5-sexies,  del  decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni,
          i criteri e le modalita'  di  attuazione  dell'obbligo,  ai
          sensi del comma 3 dell'art. 2-quater del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 marzo 2006, n.  81,  e  successive  modificazioni.
          All'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
          n. 28, e successive modificazioni, le parole: "fino  al  31
          dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al  31
          marzo 2014".  Al  comma  5-ter  dell'art.  33  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti
          modificazioni: al secondo punto dell'elenco, le parole:  ",
          condotta all'interno degli stabilimenti di  produzione  del
          biodiesel (nella misura massima del  5%(percento)  in  peso
          della relativa produzione di biodiesel)" sono soppresse; al
          terzo punto dell'elenco, le parole: "durante il processo di
          produzione  del  biodiesel  (nella   misura   massima   del
          5%(percento)  in  peso   della   relativa   produzione   di
          biodiesel)" sono soppresse; al quarto punto dell'elenco, le
          parole: "(nella misura massima  del  5%(percento)  in  peso
          della relativa produzione di acidi grassi distillati)" e le
          parole: "(nella misura massima  del  5%(percento)  in  peso
          della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta
          nelle aziende  oleochimiche"  sono  soppresse;  al  settimo
          punto dell'elenco,  dopo  le  parole:  "grassi  animali  di
          categoria 1" sono inserite le seguenti: "e di categoria 2".
          Al comma 5-quater dell'art. 33 del  decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni,  le  parole:
          "e stabilite variazioni della  misura  massima  percentuale
          prevista dal comma 5-quinquies" sono  soppresse.  Il  comma
          5-quinquies dell'art. 33 del decreto  legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, e' abrogato. All'art. 33, comma 5, del decreto
          legislativo   3   marzo   2011,   n.   28,   e   successive
          modificazioni, le parole: "entrambi prodotti e  trasformati
          in  biocarburanti  nel  territorio  Comunitario,  che   non
          presentino altra utilita' produttiva o  commerciale  al  di
          fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o  a
          fini  energetici,"  sono  soppresse.  I  commi  4,  5  e  6
          dell'art. 34 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, sono abrogati. 
              16. All'art. 15, comma 5, del  decreto  legislativo  23
          maggio 2000, n. 164, le parole: ", con  i  criteri  di  cui
          alle lettere a) e b) dell'art.  24  del  Regio  decreto  15
          ottobre 1925, n.  2578"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "nonche' per gli aspetti non  disciplinati  dalle  medesime
          convenzioni o  contratti,  in  base  alle  linee  guida  su
          criteri e modalita' operative per la valutazione del valore
          di rimborso di cui all'art. 4, comma 6,  del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal  rimborso  di
          cui al presente comma sono detratti  i  contributi  privati
          relativi ai  cespiti  di  localita',  valutati  secondo  la
          metodologia della regolazione tariffaria  vigente.  Qualora
          il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del
          valore delle immobilizzazioni nette di localita'  calcolate
          nella  regolazione  tariffaria,  al  netto  dei  contributi
          pubblici  in  conto  capitale  e  dei  contributi   privati
          relativi ai cespiti di localita', l'ente locale  concedente
          trasmette le relative valutazioni di dettaglio  del  valore
          di rimborso all'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas
          ed  il  sistema  idrico  per  la   verifica   prima   della
          pubblicazione del bando di  gara.  La  stazione  appaltante
          tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per
          l'energia elettrica, il gas ed il sistema  idrico  ai  fini
          della determinazione del valore di rimborso da inserire nel
          bando di gara. I termini di scadenza previsti dal  comma  3
          dell'art. 4  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro  mesi.  Le  date
          limite di cui all'allegato  1  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  12  novembre
          2011, n. 226, relative  agli  ambiti  ricadenti  nel  terzo
          raggruppamento  dello  stesso   allegato   1,   nonche'   i
          rispettivi  termini  di  cui  all'art.   3   del   medesimo
          regolamento, sono prorogati di quattro mesi". 
              16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  i
          soggetti investitori indicati all'art. 5, comma 1,  lettera
          b), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010,
          n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico la
          loro volonta' di mantenere la partecipazione nello sviluppo
          delle nuove capacita' di stoccaggio, ancora  da  realizzare
          da parte dei  soggetti  di  cui  all'art.  5  dello  stesso
          decreto. La procedura di cui al medesimo art. 5,  comma  1,
          lettera b), numero 2), e'  indetta  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto  e  il  prezzo  a  base  d'asta   e'
          determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
          in misura pari al costo medio di realizzazione  e  gestione
          delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto di cui allo
          stesso art. 5, comma 1, e' tenuto a  realizzare  unicamente
          la  capacita'  di  stoccaggio  derivante  dai  quantitativi
          confermati o richiesti ai sensi del presente  comma,  fermo
          restando che da tale obbligo non devono derivare oneri  per
          il sistema del gas naturale. L'attestazione della quota  di
          mercato all'ingrosso di cui all'art. 3, comma 1, del citato
          decreto legislativo n. 130 del 2010 e'  effettuata  qualora
          il suo valore superi il 10 per cento.  Con  i  decreti  del
          Ministero dello sviluppo economico di cui all'art.  14  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e
          successive modificazioni, puo' essere indicata la parte  di
          spazio di  stoccaggio  di  gas  naturale  da  allocare  per
          periodi superiori a un anno. All'art.  34,  comma  19,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  dopo
          le parole: "dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,"  sono
          inserite le seguenti:  "di  cui  all'art.  11  del  decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n. 164,". 
              16-ter. Il comma 2 dell'art. 11  del  decreto-legge  31
          gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40, e' sostituito dal seguente: 
              "2. Ciascun soggetto che  immette  gas  naturale  nella
          rete nazionale di  gasdotti  e  la  cui  quota  di  mercato
          all'ingrosso,  calcolata  ai  sensi  dell'articolo  3   del
          decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.  130,  supera  il
          valore del 10 per  cento,  e'  soggetto,  a  decorrere  dal
          1°(gradi) gennaio 2014  e  per  un  periodo  di  tre  anni,
          all'obbligo di offerta di vendita, nel  mercato  a  termine
          del  gas  naturale  gestito   dal   Gestore   dei   mercati
          energetici, di un volume di gas naturale corrispondente  al
          5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo  soggetto
          nei punti di entrata  della  rete  nazionale  di  trasporto
          connessi con gasdotti  provenienti  da  altri  Stati  o  da
          terminali di rigassificazione di  gas  naturale  liquefatto
          (GNL), con contestuale offerta  di  acquisto  sul  medesimo
          mercato per un pari quantitativo, con una differenza tra il
          prezzo di vendita e  il  prezzo  di  acquisto  offerti  non
          superiore a un valore definito  con  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico, su  proposta  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la  quale
          definisce  altresi'  le  modalita'  per  l'adempimento  del
          suddetto  obbligo.  Il  Gestore  dei   mercati   energetici
          trasmette  i  relativi  dati  all'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato". 
              16-quater. Al fine di dare impulso all'indizione  delle
          gare   d'ambito   per   l'affidamento   del   servizio   di
          distribuzione del gas naturale previste dal regolamento  di
          cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  12
          novembre 2011, n. 226, i gestori  uscenti  anticipano  alla
          stazione appaltante l'importo equivalente al  corrispettivo
          una tantum per la  copertura  degli  oneri  di  gara,  come
          riconosciuto dall'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
          gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre  2012
          e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o piu'
          gestori,  l'anticipazione  e'  proporzionale  ai  punti  di
          riconsegna serviti nei comuni dell'ambito  territoriale  di
          riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la
          formazione degli ambiti, pubblicati nel sito  internet  del
          Ministero  dello  sviluppo  economico.  La   corresponsione
          dell'importo  e'  effettuata  a  titolo  di  anticipo  alla
          stazione  appaltante  di  cui   all'art.   2   del   citato
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico n. 226 del 2011 ed e' rimborsata, comprensiva  di
          interessi,   dal   concessionario   subentrante    all'atto
          dell'avvenuta aggiudicazione del  servizio,  con  modalita'
          definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.". 
              - Per i riferimenti normativi della legge  21  febbraio
          2014, n. 9 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 30-sexies del decreto -  legge  24
          giugno 2014, n. 91, citato nelle note alle premesse,  cosi'
          recita: 
              "Art.   30-sexies   (Disposizioni   in    materia    di
          biocarburanti) 
              1. Con il decreto di cui all'art. 1, comma  15,  quarto
          periodo,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n. 9, da emanare  entro  il  15  settembre  2014,  e'
          altresi' stabilita la quota minima  di  cui  al  comma  139
          dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  compresa
          la sua ripartizione  in  quote  differenziate  tra  diverse
          tipologie di biocarburanti, compresi quelli  avanzati,  per
          gli anni successivi al 2015. Con  le  stesse  modalita'  si
          provvede a effettuare i successivi aggiornamenti. 
              2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          sentito il comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui
          all'art. 33, comma  5-sexies,  del  decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28, da emanare entro il  15  novembre  2014,
          sono  fissate  le   sanzioni   amministrative   pecuniarie,
          proporzionali e dissuasive, per il  mancato  raggiungimento
          degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al  comma  1
          del presente articolo. 
              3. Il terzo  periodo  del  comma  2  dell'art.  33  del
          decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  e  successive
          modificazioni, e' soppresso.". 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  11  agosto
          2014, n. 116 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 3 marzo
          2011, n. 28, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 21. Incentivazione del  biometano  immesso  nella
          rete del gas naturale 
              1. Il biometano immesso nella  rete  del  gas  naturale
          alle condizioni e secondo le modalita' di cui  all'art.  20
          e' incentivato, su richiesta del  produttore,  secondo  una
          delle seguenti modalita': 
              a)  mediante  il  rilascio  degli  incentivi   per   la
          produzione di energia elettrica da fonti  rinnovabili,  nel
          caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto
          delle regole per il  trasporto  e  lo  stoccaggio  del  gas
          naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento; 
              b) mediante il rilascio di certificati di immissione in
          consumo  ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo  di   cui
          all'art. 2-quater, comma 1, del  decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
          marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni,  qualora  il
          biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle  regole
          per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti; 
              c) mediante l'erogazione di uno specifico incentivo  di
          durata e valore definiti con il decreto di cui al comma  2,
          qualora  sia  immesso  nella   rete   del   gas   naturale.
          L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  definisce  le
          modalita'  con  le  quali  le  risorse   per   l'erogazione
          dell'incentivo  di  cui  alla  presente   lettera   trovano
          copertura a  valere  sul  gettito  delle  componenti  delle
          tariffe del gas naturale. 
              2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          da adottare, di concerto con il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  con  il  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali, entro  120
          giorni  dall'entrata  in  vigore   del   presente   decreto
          legislativo, sono stabilite le direttive  per  l'attuazione
          di quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto  previsto
          all'art. 33, comma 5.".