Art. 3 
 
                       Disposizioni tariffarie 
 
  1. Alle attivita' di autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera p), nella parte in  cui  introduce  l'articolo  9-quater  nel
decreto del Presidente della Repubblica n.  162  del  1999,  ed  alle
attivita' di valutazione della conformita'  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera o), nella parte in cui modifica l'articolo 9,  commi
1 e 2, del medesimo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  ad
esclusione delle attivita' svolte dall'organismo unico  nazionale  di
accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e il  Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali  provvedono  mediante  tariffe
predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso,  da
porre a carico degli operatori. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative  modalita'  di
versamento. 
  3. Le tariffe di cui al comma 1 sono  aggiornate  almeno  ogni  due
anni. 
  4. I proventi derivanti dalle  tariffe  di  cui  al  comma  1  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnati,
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  e  a
quello del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sugli
appositi  capitoli  destinati   allo   svolgimento   delle   predette
attivita'.