Art. 3 Modalita' attuative del potere sostitutivo 1. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono ad avviare l'iter delle intese nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, il potere sostituivo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, viene esercitato con le modalita' e nei termini previsti dal comma 2. 2. Entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il Ministro dell'economia e delle finanze, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, diffida le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano inadempienti ad avviare l'iter delle intese entro il termine perentorio del 15 febbraio del medesimo esercizio. In caso di inadempienza alla predetta data, il Consiglio dei ministri, sentita la regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da formalizzarsi entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, adotta le misure necessarie per avviare l'iter per la redistribuzione degli spazi finanziari, ovvero nomina un apposito commissario, con deliberazione da adottare entro il successivo 15 marzo. 3. Con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero con atto formale del commissario eventualmente nominato, si provvede alla redistribuzione degli spazi finanziari entro il 15 maggio del medesimo esercizio, comunicandone l'esito agli enti locali interessati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 4. La deliberazione, ovvero l'atto formale, di redistribuzione degli spazi finanziari di cui al comma 3, tiene conto delle priorita' e dei criteri di cui all'articolo 2, commi 6 e 7. Fermo restando il pieno soddisfacimento delle priorita' di cui all'articolo 2, comma 6, a valere sugli spazi finanziari resi disponibili, qualora l'entita' delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari residui, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. 5. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avviato l'iter delle intese nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, non provvedono a trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 9, ovvero comunicano l'interruzione dell'iter di cui all'articolo 2, il potere sostituivo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, viene esercitato con le modalita' e i termini previsti dai commi 6 e 7. 6. Entro il 15 aprile dell'anno di riferimento, il Ministro dell'economia e delle finanze, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, diffida le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, inadempienti alla predetta data, a concludere l'iter delle intese entro il termine perentorio del 30 aprile del medesimo esercizio. In caso di inadempienza alla predetta data del 30 aprile, il Consiglio dei ministri, sentita la regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da formalizzarsi entro il 15 maggio dell'anno di riferimento, conclude l'iter per la redistribuzione degli spazi finanziari, ovvero nomina un apposito commissario, con deliberazione da adottare entro il successivo 30 maggio. 7. Con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero con atto formale del commissario eventualmente nominato, si provvede alla redistribuzione degli spazi finanziari entro il 15 giugno del medesimo esercizio, comunicandone l'esito agli enti locali interessati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 8. La delibera, ovvero l'atto formale, di redistribuzione degli spazi finanziari di cui al comma 7, tiene conto delle priorita' e dei criteri di cui all'articolo 2, commi 6 e 7. Fermo restando il pieno soddisfacimento delle priorita' di cui all'articolo 2, comma 6, a valere sugli spazi finanziari resi disponibili, qualora l'entita' delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari residui, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. 9. In sede di prima applicazione, i termini di cui ai commi 2, 3, 6 e 7 sono prorogati di due mesi nell'anno 2017 e di un mese nell'anno 2018.
Note all'art. 3: Per il riferimento dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, si veda nelle note alle premesse.