Art. 3 
 
             Modalita' attuative del potere sostitutivo 
 
  1. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
non provvedono ad avviare l'iter delle intese  nei  termini  previsti
dall'articolo 2, comma 1, il potere sostituivo di cui all'articolo 8,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, viene esercitato  con  le
modalita' e nei termini previsti dal comma 2. 
  2. Entro il  31  gennaio  dell'anno  di  riferimento,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, dandone  comunicazione  al  Presidente
del Consiglio dei ministri, diffida le regioni o le province autonome
di Trento e di Bolzano inadempienti ad avviare  l'iter  delle  intese
entro il termine perentorio del 15 febbraio del  medesimo  esercizio.
In  caso  di  inadempienza  alla  predetta  data,  il  Consiglio  dei
ministri, sentita la regione o provincia  autonoma  di  Trento  e  di
Bolzano, su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da
formalizzarsi entro il 28 febbraio dell'anno di  riferimento,  adotta
le misure necessarie per avviare l'iter per la redistribuzione  degli
spazi  finanziari,  ovvero  nomina  un  apposito   commissario,   con
deliberazione da adottare entro il successivo 15 marzo. 
  3. Con deliberazione del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero con atto  formale  del
commissario eventualmente nominato, si provvede alla  redistribuzione
degli spazi finanziari entro il 15  maggio  del  medesimo  esercizio,
comunicandone l'esito agli enti locali  interessati  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. 
  4. La deliberazione,  ovvero  l'atto  formale,  di  redistribuzione
degli spazi finanziari di cui al comma 3, tiene conto delle priorita'
e dei criteri di cui all'articolo 2, commi 6 e 7. Fermo  restando  il
pieno soddisfacimento delle priorita' di cui all'articolo 2, comma 6,
a valere sugli spazi finanziari resi disponibili,  qualora  l'entita'
delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare  degli  spazi
finanziari residui, l'attribuzione e' effettuata a favore degli  enti
che presentano la maggiore incidenza  del  fondo  di  cassa  rispetto
all'avanzo di amministrazione. 
  5. Qualora le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  avviato  l'iter   delle   intese   nei   termini   previsti
dall'articolo  2,  comma  1,  non   provvedono   a   trasmettere   la
comunicazione di cui  all'articolo  2,  comma  9,  ovvero  comunicano
l'interruzione dell'iter di cui all'articolo 2, il potere  sostituivo
di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,
viene esercitato con le modalita' e i termini previsti dai commi 6  e
7. 
  6. Entro  il  15  aprile  dell'anno  di  riferimento,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, dandone  comunicazione  al  Presidente
del Consiglio dei ministri, diffida le regioni o le province autonome
di Trento e di Bolzano, inadempienti alla predetta data, a concludere
l'iter delle intese entro il termine perentorio  del  30  aprile  del
medesimo esercizio. In caso di inadempienza alla predetta data del 30
aprile, il Consiglio dei ministri, sentita  la  regione  o  provincia
autonoma  di  Trento  e  di  Bolzano,  su   proposta   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, da formalizzarsi entro  il  15  maggio
dell'anno di riferimento,  conclude  l'iter  per  la  redistribuzione
degli spazi finanziari, ovvero nomina un  apposito  commissario,  con
deliberazione da adottare entro il successivo 30 maggio. 
  7. Con deliberazione del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero con atto  formale  del
commissario eventualmente nominato, si provvede alla  redistribuzione
degli spazi finanziari entro il 15  giugno  del  medesimo  esercizio,
comunicandone l'esito agli enti locali  interessati  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. 
  8. La delibera, ovvero l'atto  formale,  di  redistribuzione  degli
spazi finanziari di cui al comma 7, tiene conto delle priorita' e dei
criteri di cui all'articolo 2, commi 6 e 7. Fermo restando  il  pieno
soddisfacimento delle priorita' di cui all'articolo  2,  comma  6,  a
valere sugli spazi finanziari  resi  disponibili,  qualora  l'entita'
delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare  degli  spazi
finanziari residui, l'attribuzione e' effettuata a favore degli  enti
che presentano la maggiore incidenza  del  fondo  di  cassa  rispetto
all'avanzo di amministrazione. 
  9. In sede di prima applicazione, i termini di cui ai commi 2, 3, 6
e 7 sono prorogati di due mesi nell'anno 2017 e di un mese  nell'anno
2018. 
 
          Note all'art. 3: 
              Per il riferimento dell'art. 8  della  legge  5  giugno
          2003, n. 131, si veda nelle note alle premesse.